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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2017: le nuove misure per la competitività delle imprese.

NEWS Posted on Thu, November 10, 2016 14:31:48

POST 170

La competitività delle imprese è uno
dei capitoli più importanti all’interno della manovra finanziaria per il 2017;
20 miliardi spalmati in otto anni, infatti, le risorse stanziate dal governo
per incentivare gli investimenti delle imprese.

Il pacchetto competitività si compone
di una serie di misure finanziarie volte ad infondere fiducia nel sistema
imprenditoriale italiano ed incentivare lo sviluppo digitale del Paese. Entra
integralmente nel pacchetto il Piano
Industria 4.0
sostenuto, inoltre, da un potenziamento del 30% del Fondo
centrale di Garanzia e da strumenti fiscali per incentivare venture capital e
startup. Si premiano così le aziende che investono in Ricerca e Sviluppo, privilegiando
quelle più innovative.

Le misure inserite all’interno del
pacchetto competitività si articolano in:


Iper ammortamento:
aumentata la percentuale di valore
ammortizzabile dal 140% al 250%;

Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo:
incrementata al 50% l’aliquota di spesa e l’agevolazione prevista finora di
300.000 euro (limite massimo in caso di spesa maggiore a 5.000.000 di euro)
diventerà pari a 500.000 euro con limite massimo, in caso di spesa maggiore,
fissato a 20.000.0000 di euro;

Finanza a supporto di 4.0, venture capital
e startup
: incrementata la detrazione fiscale. L’investimento massimo per
contribuente, oggi 0,5 M, sarà fissato a 1 M. La detrazione fiscale passerà da
95.000 euro all’anno a 300.000. Viene introdotta, inoltre, la possibilità di
assorbire le perdite da parte di società sponsor: le startup partecipate da
società quotate potranno, inoltre, cedere le perdite anche in deroga alle
regole del consolidato fiscale. Eliminata, infine, la tassazione del capital
gain su investimenti a medio – lungo termine per i Piani Individuali di
Risparmio (PIR) fino a 30mila euro all’anno;

Proroga della legge Sabatini: viene
prorogata per tutto il 2017 la legge Sabatini che consente alle imprese di
finanziare i propri investimenti applicando un contributo in conto interessi in
grado di abbattere quasi totalmente il tasso d’interesse praticato sul
finanziamento;

Competence Center: costituzione di
centri di competenza ed alta specializzazione con l’obiettivo di promuovere la
ricerca e la formazione di personale;

Defiscalizzazioni: vantaggi
fiscali sul salario di produttività (con soglie innalzate fino a 4mila euro di
premio e 80mila euro di reddito), incremento delle misure a favore del welfare
aziendale e rafforzamento del piano straordinario Made in Italy (100 milioni)
con l’obiettivo di ottenere oltre un 1 miliardo di incremento di fatturato
delle imprese italiane sui mercati esteri;

Misure a sostegno del credito: stanziato
un miliardo per alimentare il fondo di garanzia sul credito per le PMI.

Il meccanismo di attribuzione dei fondi
abbandona il format del bando selettivo, permettendo così una semplificazione
delle procedure burocratiche a favore dell’utente.

Stefania
Bo
Villani
& Partners



La regolarizzazione del contante nella voluntary bis.

NEWS Posted on Wed, November 09, 2016 12:35:40

POST 169

Il decreto-legge
del 22 ottobre 2016 n. 193, stabilisce che se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al
portatore
i contribuenti devono adempiere ad alcuni obblighi.

Innanzitutto
dovranno rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attestano che
l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da
quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
28 giugno 1990 n. 167. In altre parole, la regolarizzazione del contante
risulterebbe ammessa qualora tali somme derivino da:

– omessa o
infedele dichiarazione;

– omesso versamento
di IVA e di ritenute dovute;

– dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti o mediante altri artifici;

– riciclaggio
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, come
già precisato nella prima voluntary, i contribuenti che vorranno sanare i
contanti dovranno altresì provvedere, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati (che è fissata al 30 settembre 2017), all’apertura e all’inventario in presenza
di un notaio
, che ne accerti il contenuto all’interno di un verbale, di
eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di
collaborazione volontaria sono custoditi.

L’ultimo
adempimento obbligatorio per i contribuenti che decidono di regolarizzare i
contanti riguarda il versamento di tali somme (sempre entro il 30 settembre
2017) presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione
della procedura.

Il
decreto-legge in commento stabilisce inoltre che i professionisti e gli intermediari
che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria,
restando fermi gli obblighi
prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, devono farsi rilasciare dai contribuenti una dichiarazione
all’interno della quale sono indicate le modalità e le circostanze di
acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Dr. Stefano
Rodighiero
Studio
EPICA – Treviso



Tassazione Trust autodichiarato.

NEWS Posted on Wed, November 09, 2016 12:22:27

POST 168

Con una recente e significativa
sentenza la Corte di Cassazione (sent. n. 21614/2016), ribaltando il proprio precedente
orientamento ormai consolidato (al pari di quello dell’Agenzia delle Entrate
),
ha stabilito che al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie
mediante l’istituzione di un trust “autodichiarato” non si applica la
tassazione proporzionale relativa ai trasferimenti a titolo gratuito (imposta
di donazione) ma quella in misura fissa in quanto non sia ha, in tal caso, un
trasferimento di beni e diritti.

In particolare secondo la Suprema
Corte poiché i beni vincolati nel trust “autodichiarato” non divengono di
proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non
si realizza il presupposto che determina l’applicazione dell’imposta
proporzionale di donazione, e cioè “un reale arricchimento mediante
trasferimento di beni e diritti”.

Conseguentemente la Corte ritiene
dovuta l’imposta in misura fissa e non quella in misura proporzionale
la cui
applicazione è da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust saranno
trasferiti ai beneficiari del trust stesso.

Si tratta all’evidenza di una
pronuncia che muta radicalmente la percezione da parte dell’ordinamento
dell’istituto del trust la cui effettiva applicazione era stata messa in serio
rischio dal precedente orientamento giurisprudenziale e del fisco secondo cui
l’istituzione stessa del vincolo di destinazione rappresentava presupposto di
imponibilità ai fini dell’imposta di donazione.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



La Farmacia e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

NEWS Posted on Mon, November 07, 2016 10:15:15

POST 167

Una nuova rivoluzione tecnologica, fiscale e operativa sta per investire la Farmacia italiana ovvero la memorizzazione e trasmissione telematica, per ora solo opzionale, dei corrispettivi giornalieri.

Infatti, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto, tra cui anche le farmacie, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con Provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) lo scorso 28 ottobre, il Direttore dell’Agenzia ha precisato le informazioni da tramettere, le regole tecniche da seguire, gli strumenti tecnologici da adottare, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le modalità di esercizio della relativa opzione.

Il Provvedimento in particolare ha chiarito come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica verranno effettuate attraverso un “Registratore Telematico” ovvero uno strumento che consentirà di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente al momento della chiusura della cassa giornaliera i dati fiscali, utilizzando i servizi online del sito dell’Agenzia.

Il Provvedimento ha inoltre precisato che i Registratori di Cassa, ancora operativi alla data del 1° gennaio 2017, potranno continuare ad essere utilizzati, purché vengano adattati secondo determinate specifiche tecniche.

L’opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere esercitata esclusivamente in via telematica, accedendo ad una apposita funzionalità del sito dell’Agenzia.

L’opzione, che avrà validità per un quinquennio, si rinnoverà automaticamente di cinque anni in cinque anni, salvo non intervenga una comunicazione di revoca.

In via ordinaria l’opzione andrà esercitata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello in cui avrà efficacia, anche se è previsto che i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno potranno darle efficacia già dal primo giorno di attività.

Attraverso l’esercizio dell’opzione il farmacista sarà quindi esentato dall’obbligo di registrazione nel registro dei corrispettivi e di certificazione fiscale degli stessi. Inoltre sarà esentato dall’obbligo di comunicazione dello spesometro, delle operazioni con soggetti aventi sede o territorio in paesi black list o di cessione di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia, dei dati relativi ai contratti di leasing, degli elenchi intrastat.

L’opzione darà anche la possibilità di accedere in via prioritaria (entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione annuale iva) al rimborso dell’eventuale credito iva nonché alla riduzione di un anno del termine di decadenza degli accertamenti fiscali (iva e imposte sui redditi), pur condizionatamente alla tracciabilità dei pagamenti.

Va infine precisato che l’opzione non riguarda i corrispettivi relativi alle cessioni di beni effettuate con “distributori automatici” (anche definiti vending machine) in quanto il DLgs. n.127 del 5 agosto 2015, all’art. 2, comma 2, ha stabilito che i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici siano obbligati (e non facoltizzati) a decorrere dal prossimo anno alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri incassati.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre – Venezia



Bonus amianto: click-day 16 novembre 2016.

NEWS Posted on Mon, November 07, 2016 08:42:02

POST 166

A distanza di un anno dalla pubblicazione del
Decreto Ambientale, sono state rese ufficiali le modalità operative per
accedere al credito d’imposta concesso per gli interventi di bonifica
dell’amianto eseguiti dalle imprese su beni o strutture produttive.

Ricordiamo sinteticamente le caratteristiche:

– soggetti ammessi: possono accedere al
credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato
interventi di bonifica dell’amianto nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre
2016;

– interventi agevolati: interventi di
rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni
e strutture produttive, comprese le relative spese di consulenza professionale
e le perizie tecniche;

– importo di spesa: la spesa sostenuta per
gli interventi deve essere compresa tra un minimo di 20.000 euro, fino ad un
importo massimo agevolabile di 400.000 euro;

– misura del credito: credito d’imposta pari
al 50 per cento della spesa sostenuta, da utilizzare in compensazione del mod.
F24 e da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Attenzione: per accedere al credito d’imposta deve essere presentata
apposita domanda, corredata da specifica documentazione, esclusivamente mediante
piattaforma informatica a partire dal prossimo 16 novembre 2016. L’accesso
al credito d’imposta verrà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle
domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riapertura dei termini per Rivalutazioni, Assegnazioni ed estromissioni agevolate.

NEWS Posted on Mon, October 31, 2016 09:15:41

POST 165

Il disegno di legge di Bilancio 2017 contiene alcune “riaperture dei termini” interessanti sotto il profilo fiscale.

In primo luogo, vi sarà ancora una volta la possibilità
per i “privati” di rideterminare il
valore di carico delle partecipazioni societarie non quotate e dei terreni

detenuti alla data del 1 gennaio 2017 pagando una imposta sostitutiva dell’8
per cento. La perizia dovrà esser giurata entro il 30 giugno 2017. Entro la
stessa data andrà versata la prima o l’unica rata.

Viene poi prevista una
nuova possibilità per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 da eseguirsi nel bilancio
dell’esercizio successivo: l’imposta sostitutiva in questo caso è del 10 per
cento per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, del 12% per i beni
non ammortizzabili e del 16% per quelli ammortizzabili.

E’ prevista inoltre la
possibilità di procedere con le operazioni di assegnazione, cessione e
trasformazione agevolata
a far data dal 1 ottobre 2016 e fino al 30 settembre
2017.

Dal primo gennaio 2017
sino al 31 maggio 2017 l’imprenditore individuale potrà nuovamente estromettere in forma agevolata gli immobili strumentali d’impresa.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La definizione agevolata dei ruoli di Equitalia.

NEWS Posted on Fri, October 28, 2016 11:58:23

POST 164

Il decreto legge fiscale 22/10/2016, n. 193, art. 6, collegato alla Legge di bilancio per l’anno 2017, introduce la definizione agevolata dei “ruoli” affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi (e di addebito dell’Inps), per le quali la fase di formazione del ruolo non è più prevista. Sono esclusi soltanto i carichi recanti a) le risorse comunitarie (come i dazi e le accise) e l’Iva all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le sanzioni pecuniarie di natura penale; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, le quali sono definibili limitatamente agli interessi.

L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere il debito senza il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi di mora. Restano invece dovuti il capitale, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (che sono liquidati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del carico all’esattore), l’aggio spettante all’agente della riscossione e il rimborso delle spese da questi sostenute.

Ai fini della definizione, è richiesta la presentazione di una domanda entro il termine del 23/1/2017, da inoltrare all’Agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblicherà nel proprio sito internet. Successivamente, l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate (qualora il debitore abbia richiesto la dilazione di pagamento in un massimo di quattro rate) con il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse; le prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; la scadenza della terza rata non potrà superare il 15/12/2017 e quella della quarta rata il 15/3/2018.

Ai pagamenti dilazionati si applicano gli interessi del 4,5% annuo.

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno in corso un piano di pagamento rateale del debito, purchè risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° Ottobre al 31/12/2016. In tal caso, occorrerà valutare la convenienza di rinunciare al piano di ammortamento già in essere a favore della definizione agevolata, tenuto conto sia di quanto già pagato, sia del fatto che l’effetto estintivo del debito si produce con l’integrale pagamento delle somme dovute e che il decreto-legge esclude la possibilità di richiedere una nuova rateazione dell’eventuale insoluto.

La disciplina esaminata, che è suscettibile di essere modificata nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto fiscale, risulta particolarmente favorevole a tutti coloro i quali, essendo debitori di Equitalia, sono privi di (altri) rimedi giuridici potenzialmente idonei ad estinguere l’obbligazione in modo diverso dal pagamento.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Dichiarazioni integrative e la compensazione dei crediti di imposta.

NEWS Posted on Wed, October 26, 2016 15:47:40

POST 163

Novità importanti emergono dalla lettura dell’articolo 5 del Decreto Legge Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre scorso, in materia di invio di dichiarazioni integrative (redditi, irap, sostituti di imposta). Il Decreto disciplina più chiaramente la loro trasmissione e la possibilità da parte dei contribuenti di correggere in ogni caso le dichiarazioni inviate al fisco. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Mentre prima, in generale, dopo il primo invio della dichiarazione di riferimento, la trasmissione della sua integrativa era prevista nel caso di successiva emersione di maggiore imposta o di maggiore base imponibile a carico del contribuente ovvero di minore imposta o di una minore base imponibile nei confronti del contribuente; oggi vi sarà l’opportunità di correggere sempre per qualsiasi errore le dichiarazioni inviate. Pertanto, ora sarà pacifico integrare, ad esempio, il quadro RS di Unico per quanto riguarda società di comodo, perdite, prezzi di trasferimento, ace, ecc.

Altresì, è eliminata la disparità esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

Risulta molto interessante anche la possibilità di compensare, in base all’art. 17 del DLgs. 241/97, l’eventuale credito emergente dall’integrativa di cui sopra in quanto “…Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo’ essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione integrativa…”. In buona sostanza, la compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre il termine per l’invio della dichiarazione successiva, ma per i debiti di imposta maturati nel periodo successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione integrativa.

Non analoghe modifiche sono intervenute in materia di IVA perché l’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere:

• portato in detrazione in liquidazione periodica ovvero in dichiarazione annuale;

• utilizzato in compensazione;

• chiesto a rimborso in presenza dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72;

e, soprattutto, a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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