POST 169

Il decreto-legge
del 22 ottobre 2016 n. 193, stabilisce che se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al
portatore
i contribuenti devono adempiere ad alcuni obblighi.

Innanzitutto
dovranno rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attestano che
l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da
quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
28 giugno 1990 n. 167. In altre parole, la regolarizzazione del contante
risulterebbe ammessa qualora tali somme derivino da:

– omessa o
infedele dichiarazione;

– omesso versamento
di IVA e di ritenute dovute;

– dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti o mediante altri artifici;

– riciclaggio
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, come
già precisato nella prima voluntary, i contribuenti che vorranno sanare i
contanti dovranno altresì provvedere, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati (che è fissata al 30 settembre 2017), all’apertura e all’inventario in presenza
di un notaio
, che ne accerti il contenuto all’interno di un verbale, di
eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di
collaborazione volontaria sono custoditi.

L’ultimo
adempimento obbligatorio per i contribuenti che decidono di regolarizzare i
contanti riguarda il versamento di tali somme (sempre entro il 30 settembre
2017) presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione
della procedura.

Il
decreto-legge in commento stabilisce inoltre che i professionisti e gli intermediari
che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria,
restando fermi gli obblighi
prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, devono farsi rilasciare dai contribuenti una dichiarazione
all’interno della quale sono indicate le modalità e le circostanze di
acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Dr. Stefano
Rodighiero
Studio
EPICA – Treviso