POST 163

Novità importanti emergono dalla lettura dell’articolo 5 del Decreto Legge Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre scorso, in materia di invio di dichiarazioni integrative (redditi, irap, sostituti di imposta). Il Decreto disciplina più chiaramente la loro trasmissione e la possibilità da parte dei contribuenti di correggere in ogni caso le dichiarazioni inviate al fisco. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Mentre prima, in generale, dopo il primo invio della dichiarazione di riferimento, la trasmissione della sua integrativa era prevista nel caso di successiva emersione di maggiore imposta o di maggiore base imponibile a carico del contribuente ovvero di minore imposta o di una minore base imponibile nei confronti del contribuente; oggi vi sarà l’opportunità di correggere sempre per qualsiasi errore le dichiarazioni inviate. Pertanto, ora sarà pacifico integrare, ad esempio, il quadro RS di Unico per quanto riguarda società di comodo, perdite, prezzi di trasferimento, ace, ecc.

Altresì, è eliminata la disparità esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

Risulta molto interessante anche la possibilità di compensare, in base all’art. 17 del DLgs. 241/97, l’eventuale credito emergente dall’integrativa di cui sopra in quanto “…Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo’ essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione integrativa…”. In buona sostanza, la compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre il termine per l’invio della dichiarazione successiva, ma per i debiti di imposta maturati nel periodo successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione integrativa.

Non analoghe modifiche sono intervenute in materia di IVA perché l’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere:

• portato in detrazione in liquidazione periodica ovvero in dichiarazione annuale;

• utilizzato in compensazione;

• chiesto a rimborso in presenza dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72;

e, soprattutto, a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso