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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Farmacia e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

NEWS Posted on Mon, November 07, 2016 10:15:15

POST 167

Una nuova rivoluzione tecnologica, fiscale e operativa sta per investire la Farmacia italiana ovvero la memorizzazione e trasmissione telematica, per ora solo opzionale, dei corrispettivi giornalieri.

Infatti, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto, tra cui anche le farmacie, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con Provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) lo scorso 28 ottobre, il Direttore dell’Agenzia ha precisato le informazioni da tramettere, le regole tecniche da seguire, gli strumenti tecnologici da adottare, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le modalità di esercizio della relativa opzione.

Il Provvedimento in particolare ha chiarito come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica verranno effettuate attraverso un “Registratore Telematico” ovvero uno strumento che consentirà di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente al momento della chiusura della cassa giornaliera i dati fiscali, utilizzando i servizi online del sito dell’Agenzia.

Il Provvedimento ha inoltre precisato che i Registratori di Cassa, ancora operativi alla data del 1° gennaio 2017, potranno continuare ad essere utilizzati, purché vengano adattati secondo determinate specifiche tecniche.

L’opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere esercitata esclusivamente in via telematica, accedendo ad una apposita funzionalità del sito dell’Agenzia.

L’opzione, che avrà validità per un quinquennio, si rinnoverà automaticamente di cinque anni in cinque anni, salvo non intervenga una comunicazione di revoca.

In via ordinaria l’opzione andrà esercitata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello in cui avrà efficacia, anche se è previsto che i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno potranno darle efficacia già dal primo giorno di attività.

Attraverso l’esercizio dell’opzione il farmacista sarà quindi esentato dall’obbligo di registrazione nel registro dei corrispettivi e di certificazione fiscale degli stessi. Inoltre sarà esentato dall’obbligo di comunicazione dello spesometro, delle operazioni con soggetti aventi sede o territorio in paesi black list o di cessione di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia, dei dati relativi ai contratti di leasing, degli elenchi intrastat.

L’opzione darà anche la possibilità di accedere in via prioritaria (entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione annuale iva) al rimborso dell’eventuale credito iva nonché alla riduzione di un anno del termine di decadenza degli accertamenti fiscali (iva e imposte sui redditi), pur condizionatamente alla tracciabilità dei pagamenti.

Va infine precisato che l’opzione non riguarda i corrispettivi relativi alle cessioni di beni effettuate con “distributori automatici” (anche definiti vending machine) in quanto il DLgs. n.127 del 5 agosto 2015, all’art. 2, comma 2, ha stabilito che i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici siano obbligati (e non facoltizzati) a decorrere dal prossimo anno alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri incassati.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre – Venezia



Bonus amianto: click-day 16 novembre 2016.

NEWS Posted on Mon, November 07, 2016 08:42:02

POST 166

A distanza di un anno dalla pubblicazione del
Decreto Ambientale, sono state rese ufficiali le modalità operative per
accedere al credito d’imposta concesso per gli interventi di bonifica
dell’amianto eseguiti dalle imprese su beni o strutture produttive.

Ricordiamo sinteticamente le caratteristiche:

– soggetti ammessi: possono accedere al
credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato
interventi di bonifica dell’amianto nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre
2016;

– interventi agevolati: interventi di
rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni
e strutture produttive, comprese le relative spese di consulenza professionale
e le perizie tecniche;

– importo di spesa: la spesa sostenuta per
gli interventi deve essere compresa tra un minimo di 20.000 euro, fino ad un
importo massimo agevolabile di 400.000 euro;

– misura del credito: credito d’imposta pari
al 50 per cento della spesa sostenuta, da utilizzare in compensazione del mod.
F24 e da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Attenzione: per accedere al credito d’imposta deve essere presentata
apposita domanda, corredata da specifica documentazione, esclusivamente mediante
piattaforma informatica a partire dal prossimo 16 novembre 2016. L’accesso
al credito d’imposta verrà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle
domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso