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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2023. Definizione agevolata degli accertamenti con adesione, degli avvisi di accertamento rettifica e liquidazione e degli atti di recupero.

Uncategorised Posted on Fri, December 30, 2022 13:00:22

POST 201/2022

L’articolo 1, commi da 179 a 184, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) di seguito “Legge”, stabilisce quanto segue.

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione, relativi a processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti notificati entro il 31 marzo 2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto sopra.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contratti di comodato, registrazione online sul sito delle Entrate tramite RAP

Uncategorised Posted on Fri, December 30, 2022 12:49:37

POST 200/2022

Il provvedimento 465502/2022 del 19/12/2022 del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha approvato il modello «Registrazione di atto privato» (Rap) con le relative istruzioni, che consente di registrare direttamente online, senza installare alcun software, i contratti di comodato d’uso.

Da martedì 20 dicembre per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, quindi: tipologia di contratto, dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Per la registrazione con RAP web è necessario allegare in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

– copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta);

– copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Si precisa, inoltre, che i soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello Rap presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso