POST 221/2020

Come è noto il Decreto Ristori ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di determinate attività. Sul punto si rinvia al seguente nostro POST 215/2020:

Successivamente all’approvazione del predetto Decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, in conseguenza dell’aggravarsi della situazione sanitaria, il DPCM del 3 novembre 2020 che, come è noto, classifica le Regioni italiane in tre aree: gialle, arancioni e rosse. Sul punto si rinvia al seguente nostro POST 219/2020:

Il Governo ha quindi emanato ieri un nuovo Decreto-legge, D.L. 9 novembre 2020, n. 149, che contiene all’articolo 1 le seguenti tre novità in tema di contributi a fondo perduto.

UNO) In primo luogo, il Decreto Ristori Bis modifica e sostituisce l’allegato 1 al Decreto Ristori con il seguente, che amplia le attività economiche oggetto del contributo:

DUE) Il Decreto Ristori Bis poi stabilisce che il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato

– per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi

– con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come “rosse” e “arancioni”

TRE) Infine, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 anche agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del suddetto DPCM del 3 novembre 2020. 

Il contributo, anche in questo caso, viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità già disciplinate da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Ci sono due particolarità in questo caso:

A) per i soggetti di cui sopra che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1, lo specifico contributo in commento è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto; 

B) Per i soggetti di cui sopra che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1, il contributo in commento spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (quindi, in sostanza, calo del fatturato o partita IVA attiva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.