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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il Coronavirus e lo spacchettamento delle mascherine.

Uncategorised Posted on Sat, April 11, 2020 12:18:46

POST 70/2020

Le mascherine e in generale i dispositivi di protezione individuale sono la prova provata dell’imbarazzante impreparazione del nostro Paese al repentino diffondersi dell’epidemia.

Per settimane questi prodotti, spesso di valore economico poco più che irrisorio, ma di grandissima efficacia nel contrasto al contagio, sono stati introvabili. 

In Italia non si producono da anni, spinti dalle regole della globalizzazione e della cieca efficienza in Paesi lontani. Le scorte, sufficienti appena al fabbisogno ordinario, del tutto inadeguate all’esplosione delle richieste, hanno lasciato tutti sprovvisti: dalla gente comune agli operatori sanitari in prima linea contro il virus. 

Così nell’avanzare incessante del contagio, l’assenza delle più elementari armi di difesa, ha animato lo scontro politico.

Emblematico l’acceso confronto tra l’assessore della Regione Lombardia Gallera e il Ministro Boccia per la fornitura di “mascherine di carta igienica” o la risoluta determinazione del Governatore del Veneto Zaia per la produzione e distribuzione gratuita di “mascherine della Regione”, attraverso la collaborazione di un importante imprenditore locale.

Nel disagio generale si sono aperti nuovi canali, sono comparsi nuovi fornitori. 

Prezzi alle stelle. Pagamenti anticipati, senza alcuna garanzia. Lotti minimi enormi. Grandi confezioni. Speculazioni. Raggiri. Truffe.

Fortunatamente la Guardia di Finanza è prontamente intervenuta, consentendo di arginare questa deriva e deplorevoli speculazioni.

Hanno fatto notizia anche le sanzioni comminate ad alcune Farmacie che, per soddisfare il maggior numero di persone, hanno “spacchettato” le grandi confezioni per poi venderle singolarmente o al massimo in pacchettini a “dimensione famiglia”.

Le contestazioni avanzate dalla GdF muovevano su due livelli: uno amministrativo, l’altro penale.

Sul piano amministrativo, lo spacchettamento compromette quel “contenuto minimo informativo” fornito dalla confezione integra e previsto dall’art. 6 del Codice del consumatore (DLGS n.206/2005), per cui i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea, al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea, all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno, i materiali impiegati, i metodi di lavorazione, le istruzioni d’uso.

Tuttavia la vendita di mascherine “sfuse”, “sconfezionate”, potrebbe avere anche risvolti penali in quanto l’art. 501 bis del Codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 516 a euro 25.822 chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compia manovre speculative ovvero occulti, accaparri o incetti prodotti di prima necessità a fini speculativi.

Sul problema delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale è quindi, in prima battuta, intervenuto il DL Cura Italia (DL n. 18/2020), che all’art.15 afferma che è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

L’Associazione di categoria, con la Circolare emanata il 18 marzo 2020, ha prontamente interpretato tale deroga come una autorizzazione, date le circostanze, a sconfezionare questi prodotti per venderli singolarmente. 

Ma si trattava evidentemente solo di un’interpretazione e per di più “di parte”.

La delicatezza della questione richiedeva quindi un chiarimento più deciso, che è finalmente arrivato con l’Ordinanza n. 9 del 9 aprile 2020 – Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie (GU Serie Generale n.96 del 10-04-2020).

La disposizione “urgente e indifferibile” è volta appunto a regolare una più opportuna distribuzione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie al fine di garantirne la più ampia diffusione ai cittadini nonché di prevenire azioni speculative ai danni dei cittadini stessi. 

L’ordinanza consente lo spacchettamento e la vendita sfusa, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, pur con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate dal venditore e ad un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei pezzi presenti nella confezione stessa.

Chiarezza è fatta! 

Finalmente. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Decreto Liquidità: nuovi criteri per l’accesso all’indennità dei 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

Uncategorised Posted on Sat, April 11, 2020 12:12:52

POST 69/2020

Il Decreto Liquidità, all’art. 34, ha introdotto due ulteriori nuovi requisiti per l’accesso all’indennità di 600 euro istituita a favore dei professionisti iscritti a casse di previdenza private dal Decreto Cura Italia (art. 44 D.L. 18/2020). 

Fermo restando i precedenti requisiti richiesti e le modalità di accesso all’indennità, il nuovo Decreto prevede che possono accedere all’indennità i professionisti:

– non titolari di trattamento pensionistico;

– iscritti in via esclusiva alla cassa di previdenza. 

Il tenore letterale della norma fa nascere dei dubbi interpretativi per quanto riguarda il requisito della non titolarità di trattamento pensionistico. 

Ci si chiede se il requisito sia rispettato nel caso di titolarità di pensione di reversibilità o indiretta, come peraltro precisato nella relazione illustrativa al decreto, rimanendo pertanto esclusi dall’indennità i soli professionisti già titolari di pensione “diretta”, quindi i titolari di pensione di vecchiaia e anzianità. 

Sul punto il ministero dovrà necessariamente fornire opportuni chiarimenti.

In merito al secondo requisito, la norma mira ad escludere dall’indennità erogata dalle casse di previdenza autonome i professionisti che, non svolgendo in via esclusiva l’attività professionale, risultano iscritti anche ad altra forma previdenziale (esempio tipico è il professionista che svolge anche lavoro dipendente). Tali soggetti infatti possono già avere accesso alle altre indennità previste dal Decreto Cura Italia. 

La nuova disposizione, entrata in vigore in data 9 aprile, ha di fatto sospeso i pagamenti da parte di tutte le casse di previdenza, che in alcuni casi avevano già iniziato i pagamenti – come per i consulenti del lavoro – o che erano in procinto di farlo – come la cassa dei dottori commercialisti che avrebbe iniziato l’erogazione a partire dal 10 aprile. 

Diverse casse di previdenza si sono fatte parte attiva verso gli iscritti per i quali la domanda di indennità era già stata accolta, comunicando loro la necessità di integrare la domanda originariamente presentata con la dichiarazione attestante il rispetto dei nuovi requisiti ed assicurando che l’integrazione non influirà sull’ordine di arrivo delle domande originariamente presentate.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



DPCM 10 aprile 2020: proroga delle misure di contenimento al 3 maggio 2020 e riapertura di alcune attività a partire dal 14 aprile 2020.

Uncategorised Posted on Sat, April 11, 2020 02:06:12

POST 68/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto ieri sera un nuovo Decreto (DPCM 10 aprile 2020, in allegato) che, riprendendo il contenuto dei precedenti Decreti emanati per l’emergenza sanitaria in corso (i quali rimangono comunque vigenti sino al 13 aprile 2020), prevede in sintesi per il periodo dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020:

1. all’articolo 1, la conferma di una serie di misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale in base alle quali ad esempio:

– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; 

– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

– è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; 

–  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 

– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

–  sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura; 

– sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei;

– sono sospesi i servizi educativi di scuole e università salvo l’attività didattica a distanza;

– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

2. sempre all’articolo 1, la conferma della sospensione di attività commerciali al dettaglio, di servizi di ristorazione ed inerenti alla persona, con alcune eccezioni individuate negli allegati 1 e 2 al Decreto (si evidenziano alcune novità rispetto alle precedenti disposizioni);

3. all’articolo 2, la conferma della sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con alcune eccezioni individuate nell’allegato 3 decreto (si evidenziano alcune novità rispetto alle precedenti disposizioni).

E’ interessante notare l’ultimo comma dell’articolo 2 che stabilisce quanto segue: “12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”. 

Si invita alla lettura dell’allegato.