POST 69/2020

Il Decreto Liquidità, all’art. 34, ha introdotto due ulteriori nuovi requisiti per l’accesso all’indennità di 600 euro istituita a favore dei professionisti iscritti a casse di previdenza private dal Decreto Cura Italia (art. 44 D.L. 18/2020). 

Fermo restando i precedenti requisiti richiesti e le modalità di accesso all’indennità, il nuovo Decreto prevede che possono accedere all’indennità i professionisti:

– non titolari di trattamento pensionistico;

– iscritti in via esclusiva alla cassa di previdenza. 

Il tenore letterale della norma fa nascere dei dubbi interpretativi per quanto riguarda il requisito della non titolarità di trattamento pensionistico. 

Ci si chiede se il requisito sia rispettato nel caso di titolarità di pensione di reversibilità o indiretta, come peraltro precisato nella relazione illustrativa al decreto, rimanendo pertanto esclusi dall’indennità i soli professionisti già titolari di pensione “diretta”, quindi i titolari di pensione di vecchiaia e anzianità. 

Sul punto il ministero dovrà necessariamente fornire opportuni chiarimenti.

In merito al secondo requisito, la norma mira ad escludere dall’indennità erogata dalle casse di previdenza autonome i professionisti che, non svolgendo in via esclusiva l’attività professionale, risultano iscritti anche ad altra forma previdenziale (esempio tipico è il professionista che svolge anche lavoro dipendente). Tali soggetti infatti possono già avere accesso alle altre indennità previste dal Decreto Cura Italia. 

La nuova disposizione, entrata in vigore in data 9 aprile, ha di fatto sospeso i pagamenti da parte di tutte le casse di previdenza, che in alcuni casi avevano già iniziato i pagamenti – come per i consulenti del lavoro – o che erano in procinto di farlo – come la cassa dei dottori commercialisti che avrebbe iniziato l’erogazione a partire dal 10 aprile. 

Diverse casse di previdenza si sono fatte parte attiva verso gli iscritti per i quali la domanda di indennità era già stata accolta, comunicando loro la necessità di integrare la domanda originariamente presentata con la dichiarazione attestante il rispetto dei nuovi requisiti ed assicurando che l’integrazione non influirà sull’ordine di arrivo delle domande originariamente presentate.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso