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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Le nuove regole europee materia di classificazione dei debitori in “default”.

Uncategorised Posted on Mon, January 18, 2021 13:32:56

POST 54/2021

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Le nuove regole, che tutte le banche dovranno applicare dal 1° gennaio 2021, prevedono l’automatica classificazione in “default” delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni (capitale, interessi e commissioni) che esse hanno nei confronti della propria banca.

Un arretrato è definito rilevante se di ammontare superiore a Euro 500 (relativo a uno o più finanziamenti) e se rappresenta più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche, i professionisti e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a Euro 1 milione, l’importo di Euro 500 è ridotto a Euro 100.

Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default (es. utilizzare linee di cassa per compensare rate di finanziamenti). In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.

Per uscire dal default dovranno passare 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in default.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

Di seguito una tabella comparativa delle principali novità introdotte.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



DPCM 14.01.2021, ulteriori misure Covid-19 dal 16 gennaio 2021.

Uncategorised Posted on Sun, January 17, 2021 17:42:10

POST 53/2021

Il DL 14 gennaio 2021 n. 2 ed i DPCM 14.01.2021 (vedi allegati) hanno disposto l’applicazione di nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

In base alle ultime Ordinanze del Ministero della Salute, sono attualmente ricomprese:

nell’area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;    

nell’area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;

nell’area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Il Governo sul tema ha pubblicato delle utili FAQ, riprese dalla stampa, che si riportano a seguire:

Fino a quando valgono le nuove regole?
La scadenza del Dpcm è il 5 marzo anche se lo spostamento tra regioni e la chiusura degli impianti sciistici dureranno sino al 15 febbraio.

  Si può andare nelle seconde case fuori regione?
Sì, “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.  Lo spostamento è consentito soltanto con il proprio nucleo familiare convivente.

  È permesso recarsi nelle seconde case anche se sono in regioni di fascia arancione e rossa?
Non ci sono limitazioni imposte dai colori.

  È consentito andare anche nelle seconde case in affitto?
Sì, purché non si tratti di affitti brevi. In questo senso una casa presa in affitto per un weekend o una settimana non rientra nell’ambito delle seconde case.

  Si può uscire dalla propria regione?
Sino al 15 febbraio e salvo nuove indicazioni, è consentito lo spostamento tra regioni – anche se gialle – unicamente per motivi di lavoro, salute e urgenza.

  È possibile il ricongiungimento con il partner che vive in un’altra regione?
Sì, nella casa in cui si alloggia insieme abitualmente.

  Il coprifuoco è sempre in vigore?
Sì, dalle 22 alle 5. Gli spostamenti in questa fascia d’orario sono possibili solo per motivi di urgenza o esigenze di salute e lavoro con autocertificazione.

  Quali spostamenti sono consentiti in zona aranzione?
Qualsiasi tipo di spostamento dalle 5 alle 22 ma solo all’interno del proprio Comune di residenza.

  In zona arancione serve l’autocertificazione?
No, ma solo all’interno del proprio Comune. Se lo si lascia valgono le regole dell’autocertificazioni e dei motivi di salute, lavoro necessità.

  Ci si può spostare in auto con tutta la famiglia?
Un nucleo familiare convivente può stare nella stessa autovettura per gli spostamenti consentiti a seconda del colore della propria regione.

  È permesso far visita a parenti e amici?
Sì, ma solo una volta al giorno a prescindere dal colore della regione in cui ci si trova. Il numero massimo di visitatori è due a cui si aggiungono i minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti. Nelle zone arancioni e rosse, non si può uscire dal territorio comunale mentre nelle zone gialle non si può uscire dalla regione.

  Si può uscire dalla propria regione per far visita ai genitori? 
Uscire dalla propria regione non è possibile. Nel caso in cui i genitori anziani abbiano necessità o non siano autosufficienti una persona sola può spostarsi anche con i figli minori di 14 anni con sé.

  Quante persone si possono invitare a casa?
Solo due e una sola volta al giorno. A questi si aggiungono i minori di 14 anni, i disabili a carico e le persone non autosufficienti.

  Bar e ristoranti sono aperti in zona arancione?
No, sono chiusi 24 ore su 24. Possono al contrario fare asporto, i bar sino alle 18 e i ristoranti sino alle 22, o consegna a domicilio senza limitazione di orario.

  I musei sono aperti?
Sì, ma solo in zona gialla e dal lunedì al venerdì con ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria.

  I cinema e teatri sono aperti?
No, restano chiusi in tutte le regioni.

  Le discoteche e i locali da ballo sono aperti?
No, restano chiusi in tutte le regioni.

  Le crociere ripartono?
Sì, le crociere di navi italiane ripartono.

  Chi arriva in Italia da un Paese della Comunità europea deve sottoporsi a quarantena?
No, ma si deve sottoporre a un tampone rapido con esito negativo effettuato al massimo 48 ore prima.



Proroga delle detrazioni fiscali nel settore edilizia.

Uncategorised Posted on Sun, January 17, 2021 08:14:22

POST 52/2021

La Legge di Bilancio 2021 conferma e proroga le detrazioni fiscali “ordinarie” previste nel settore edilizia ed apporta importanti modifiche per quanto riguarda il “super bonus” del 110 per cento. 

In allegato le modifiche e le novità normative apportate dalla “Finanziaria”. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio e principali agevolazioni per le imprese.

Uncategorised Posted on Sun, January 17, 2021 08:01:01

POST 51/2021

Credito d’imposta Investimenti 4.0

La Legge di Bilancio 2021 prevede l’innalzamento dei massimali di spesa e la creazione diverse aliquote per l’accesso al Credito d’imposta beni strumentali finalizzato ad incentivare l’acquisto di beni 4.0. Il beneficio è così rimodulato:

-50% del costo del bene, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,

-30% del costo del bene, per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,

-10% del costo del bene, per investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per i beni materiali generici, non industria 4.0, è previsto un innalzamento dell’aliquota dall’attuale 6% al 10% e per i beni funzionali allo smart working, invece, l’aliquota aumenta fino al 15%.

Le modifiche sono valide per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito d’imposta Software 4.0

Per l’acquisto di software 4.0, l’aliquota passa dal 15% al 20% delle spese, con un tetto di spesa a 1 milione di euro.

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Salgono anche le aliquote e i massimali del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design:

-per ricerca e sviluppo: aliquota da 12% al 20%, massimale del beneficio spettante da 3 a 4 milioni;

-per innovazione tecnologica e design: aliquota dal 6% al 10% (fino al 15% per progetti di innovazione tecnologica legati alla transizione ecologica o innovazione digitale 4.0), con massimale da 1,5 a 2 milioni.

Credito d’imposta Formazione 4.0

Il Bonus Formazione 4.0 è destinato a sostenere le imprese che intendono formare i propri dipendenti sulle tecnologie Impresa 4.0. Il beneficio, infatti, viene calcolato sul costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0.

Nel 2021 è previsto un allargamento delle tipologie di spese ammissibili includendo:

-le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

-i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

-i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

-le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Strumenti agevolativi rifinanziati

-Confermato il Fondo a sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 con uno stanziamento di 3.800 milioni di euro.

-Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno prorogato per tutto il 2021.

Credito Imposta SUD rifinanziato per il 2021 e il 2022 con 1 miliardo di euro.

-Rifinanziata la Nuova Sabatini con 370 milioni di euro ed estesa a tutti i beneficiari l’erogazione del contributo in un’unica tranche.

-Contratti di sviluppo per la realizzazione di grandi investimenti produttivi e per l’attuazione delle politiche industriali nazionali” rifinanziati per il 2021.

-Rinnovato il Credito d’imposta Pubblicità con un contributo pari al 50% per investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online e servizi digitali.

-Rifinanziati i bandi per le Aree di crisi industriale per la riconversione e la riqualificazione produttiva, con un incremento dotazione finanziaria di 150 milioni di euro.

Rifinanziato il Fondo 394/81 a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Lo sportello per la richiesta dei finanziamenti dovrebbe riaprire nei primi mesi del 2021. Prevista anche l’estensione della garanzia gratuita sui prestiti fino al 30 giugno 2021.

-Confermati i Fondi Green New Deal fino al 2023 destinati alla transizione ecologica delle imprese.

Nuovi strumenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021

La legge prevede l’attivazione di un nuovo Fondo a sostegno dell’impresa femminile con risorse pari a 40 milioni di euro. Il Fondo provvederà a finanziare contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per l’avvio di nuove imprese femminili nonché investimenti nel capitale delle startup femminili.

Prevista anche l’introduzione di Fondo per le PMI creative con una dotazione di 40 milioni di euro destinati a finanziarecontributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a sostegno delle nuove imprese e lo sviluppo del settore creativo.

A cura di Villani & Partners



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Uncategorised Posted on Thu, January 14, 2021 08:38:00

POST 50/2021

Il Consiglio dei Ministri ieri sera ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale.



Patent Box e autoliquidazione OD: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Tue, January 12, 2021 10:07:36

POST 49/2021

Con la Circolare 28/E dello scorso 29 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione “Patent Box” introdotte dall’articolo 4 del Dl 34/2019 (cd. Dl Crescita).

Il “Patent Box”, si ricorda, è un particolare regime agevolato che consente di escludere parte del reddito prodotto dalle imprese attraverso lo sfruttamento diretto o indiretto di beni immateriali agevolabili (per una più approfondita disamina della normativa si rimanda al precedente post 113/2020).

Il Dl crescita è intervenuto prevedendo, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale agevolato, la possibilità di optare per l’autoliquidazione OD (oneri documentali), direttamente in dichiarazione dei redditi, dell’agevolazione non considerando quindi più obbligatoria la procedura di ruling presso l’Agenzia delle Entrate. Tale opzione è accessibile previa predisposizione, da parte del contribuente, di una idonea documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nr. 658445 del 30 luglio 2019.

Il documento di prassi in commento interviene quindi confermando che, nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione del set informativo costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione OD oltreché per godere dell’esonero dalle sanzioni in caso di successiva rettifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Con tale opzione l’agevolazione è frazionata nell’arco temporale di tre periodi di imposta mentre, nelle altre ipotesi di utilizzo diretto per operazioni infragruppo e utilizzo indiretto, l’onere documentale non costituisce un requisito per procedere in autoliquidazione bensì una condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, qualora la documentazione sia ritenuta idonea in caso di controllo.

Per quanto concerne le opzioni “Patent Box” e autoliquidazione OD la Circolare evidenzia come le stesse abbiamo una durata differente:

  • l’opzione “Patent Box” ha una durata quinquennale
  • l’opzione OD ha durata annuale.

Entrambe le opzioni sono irrevocabili e rinnovabili.

Viene inoltre precisato che la sussistenza di un’opzione “Patent Box” è condizione necessaria e sufficiente per poter accedere al regime agevolato mentre sono necessarie entrambe le opzioni per poter accedere al regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti.

Per quanto riguarda l’opzione OD questa va comunicata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o al più tardi con dichiarazione integrativa tardiva (entro 90gg dal termine ordinario)

Con riferimento alle procedure di ruling già attivate la Circolare in commento è intervenuta precisando che:

  • i contribuenti che avevano in corso una procedura di Ruling (per periodi anteriori al 2019), ovvero per procedure iniziate ante 1° maggio 2019 (entrata in vigore DL Crescita), potevano optare per l’autoliquidazione purché la procedura non sia conclusa. Detta opzione doveva essere comunicata a mezzo PEC o raccomandata all’Ufficio presso cui è in corso la procedura entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta 2019 (quindi entro il 10 dicembre 2020);
  • per i ruling avviati dal 1° maggio 2019 la rinuncia ha invece effetto solo dall’anno in cui è comunicata. Ciò significa che per gli anni precedenti, in assenza di ruling e mancando la valida opzione per l’autoliquidazione, l’agevolazione è persa. Ad esempio se il “Patent Box” con ruling è partito nel 2019 (periodo 2019 – 2023) e poi nel 2022 si opta per l’autoliquidazione la stessa vale da tale esercizio e pertanto per gli anni dal 2019 al 2021 l’agevolazione non spetterà.

Con riferimento al set informativo che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolato, l’Agenzia delle Entrate precisa che la documentazione è concepita come un documento informativo unico articolato in due sezioni:

  • Sezione A: finalità di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con un focus particolare sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa;
  • Sezione B: contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione dei modelli dichiarativi.

Infine la circolare da spazio alle modalità “semplificate” di fruizione del beneficio da parte delle PMI tra cui vi è la possibilità di modulare ed adattare il set informativo alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Altre novità in tema di sovraindebitamento.

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 14:12:22

POST 48/2021

La legge 176/2020 di conversione del DL Ristori (n. 137/2020), entrata in vigore a Natale, ha introdotto alcune importanti novità alla disciplina del sovraindebitamento (L. 3/2012), anticipando, così, alcune delle nuove misure previste dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che entrerà in vigore solo a partire dal prossimo 1° settembre. Ricordiamo che le norme sulla composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano ai debitori non fallibili: cioè al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore e a quello agricolo, ecc. 

Tra le novità più significative si annoverano: la falcidia dei crediti tributari (per Iva e ritenute) in precedenza solo dilazionabili, l’omologa degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in assenza di adesione da parte dell’Erario, l’introduzione delle “procedure familiari” di composizione della crisi.

La possibilità di prevedere la falcidia dei debiti per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, Iva e ritenute, è stata introdotta dal legislatore abrogando il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della legge 3/2012. Tale norma, infatti, consentiva al debitore solamente la facoltà di dilazionare i tributi in oggetto, escludendo ogni possibilità di stralcio. Il nuovo testo, invece, consente al soggetto sovraindebitato di proporre un accordo che preveda anche la falcidia di detti crediti.

Un’ulteriore novità riguarda la facoltà del tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, quando tale adesione sia decisiva al fine del raggiungimento delle percentuali di approvazione del piano disposte dalla legge (art. 11, comma 2, L. 3/2012) e la proposta di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze dalla relazione predisposta dall’organismo di composizione della crisi (OCC). Va tuttavia segnalato che, diversamente da quanto contemplato dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore dal prossimo 1° settembre, la nuova norma trova oggi applicazione esclusivamente per i crediti tributari e non anche per quelli previdenziali. 

Tra le misure entrate in vigore con la conversione in legge del DL Ristori vi sono anche le “procedure familiari”, di cui al nuovo art. 7-bis della L. 3/2012. Tale fattispecie consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando si tratti di soggetti conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune (per esempio un’eredità). Lo scopo della norma è quello di agevolare una gestione e una soluzione unitaria della crisi. Si considerano membri della stessa famiglia: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo nonché le parti delle unioni civili e i conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016. 

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2021 – Detrazione spese veterinarie.

Uncategorised Posted on Sun, January 10, 2021 20:24:52

POST 47/2021

Con il comma 333 viene aumentato l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie; il nuovo tetto di spesa sul quale calcolare la detrazione del 19% viene elevato da 500 a 550 euro annui: la detrazione del 19% si applica sempre sull’importo che eccede la franchigia di € 129,11.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



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