POST 48/2021

La legge 176/2020 di conversione del DL Ristori (n. 137/2020), entrata in vigore a Natale, ha introdotto alcune importanti novità alla disciplina del sovraindebitamento (L. 3/2012), anticipando, così, alcune delle nuove misure previste dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che entrerà in vigore solo a partire dal prossimo 1° settembre. Ricordiamo che le norme sulla composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano ai debitori non fallibili: cioè al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore e a quello agricolo, ecc. 

Tra le novità più significative si annoverano: la falcidia dei crediti tributari (per Iva e ritenute) in precedenza solo dilazionabili, l’omologa degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in assenza di adesione da parte dell’Erario, l’introduzione delle “procedure familiari” di composizione della crisi.

La possibilità di prevedere la falcidia dei debiti per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, Iva e ritenute, è stata introdotta dal legislatore abrogando il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della legge 3/2012. Tale norma, infatti, consentiva al debitore solamente la facoltà di dilazionare i tributi in oggetto, escludendo ogni possibilità di stralcio. Il nuovo testo, invece, consente al soggetto sovraindebitato di proporre un accordo che preveda anche la falcidia di detti crediti.

Un’ulteriore novità riguarda la facoltà del tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, quando tale adesione sia decisiva al fine del raggiungimento delle percentuali di approvazione del piano disposte dalla legge (art. 11, comma 2, L. 3/2012) e la proposta di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze dalla relazione predisposta dall’organismo di composizione della crisi (OCC). Va tuttavia segnalato che, diversamente da quanto contemplato dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore dal prossimo 1° settembre, la nuova norma trova oggi applicazione esclusivamente per i crediti tributari e non anche per quelli previdenziali. 

Tra le misure entrate in vigore con la conversione in legge del DL Ristori vi sono anche le “procedure familiari”, di cui al nuovo art. 7-bis della L. 3/2012. Tale fattispecie consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando si tratti di soggetti conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune (per esempio un’eredità). Lo scopo della norma è quello di agevolare una gestione e una soluzione unitaria della crisi. Si considerano membri della stessa famiglia: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo nonché le parti delle unioni civili e i conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016. 

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso