POST 49/2021

Con la Circolare 28/E dello scorso 29 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione “Patent Box” introdotte dall’articolo 4 del Dl 34/2019 (cd. Dl Crescita).

Il “Patent Box”, si ricorda, è un particolare regime agevolato che consente di escludere parte del reddito prodotto dalle imprese attraverso lo sfruttamento diretto o indiretto di beni immateriali agevolabili (per una più approfondita disamina della normativa si rimanda al precedente post 113/2020).

Il Dl crescita è intervenuto prevedendo, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale agevolato, la possibilità di optare per l’autoliquidazione OD (oneri documentali), direttamente in dichiarazione dei redditi, dell’agevolazione non considerando quindi più obbligatoria la procedura di ruling presso l’Agenzia delle Entrate. Tale opzione è accessibile previa predisposizione, da parte del contribuente, di una idonea documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nr. 658445 del 30 luglio 2019.

Il documento di prassi in commento interviene quindi confermando che, nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione del set informativo costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione OD oltreché per godere dell’esonero dalle sanzioni in caso di successiva rettifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Con tale opzione l’agevolazione è frazionata nell’arco temporale di tre periodi di imposta mentre, nelle altre ipotesi di utilizzo diretto per operazioni infragruppo e utilizzo indiretto, l’onere documentale non costituisce un requisito per procedere in autoliquidazione bensì una condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, qualora la documentazione sia ritenuta idonea in caso di controllo.

Per quanto concerne le opzioni “Patent Box” e autoliquidazione OD la Circolare evidenzia come le stesse abbiamo una durata differente:

  • l’opzione “Patent Box” ha una durata quinquennale
  • l’opzione OD ha durata annuale.

Entrambe le opzioni sono irrevocabili e rinnovabili.

Viene inoltre precisato che la sussistenza di un’opzione “Patent Box” è condizione necessaria e sufficiente per poter accedere al regime agevolato mentre sono necessarie entrambe le opzioni per poter accedere al regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti.

Per quanto riguarda l’opzione OD questa va comunicata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o al più tardi con dichiarazione integrativa tardiva (entro 90gg dal termine ordinario)

Con riferimento alle procedure di ruling già attivate la Circolare in commento è intervenuta precisando che:

  • i contribuenti che avevano in corso una procedura di Ruling (per periodi anteriori al 2019), ovvero per procedure iniziate ante 1° maggio 2019 (entrata in vigore DL Crescita), potevano optare per l’autoliquidazione purché la procedura non sia conclusa. Detta opzione doveva essere comunicata a mezzo PEC o raccomandata all’Ufficio presso cui è in corso la procedura entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta 2019 (quindi entro il 10 dicembre 2020);
  • per i ruling avviati dal 1° maggio 2019 la rinuncia ha invece effetto solo dall’anno in cui è comunicata. Ciò significa che per gli anni precedenti, in assenza di ruling e mancando la valida opzione per l’autoliquidazione, l’agevolazione è persa. Ad esempio se il “Patent Box” con ruling è partito nel 2019 (periodo 2019 – 2023) e poi nel 2022 si opta per l’autoliquidazione la stessa vale da tale esercizio e pertanto per gli anni dal 2019 al 2021 l’agevolazione non spetterà.

Con riferimento al set informativo che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolato, l’Agenzia delle Entrate precisa che la documentazione è concepita come un documento informativo unico articolato in due sezioni:

  • Sezione A: finalità di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con un focus particolare sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa;
  • Sezione B: contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione dei modelli dichiarativi.

Infine la circolare da spazio alle modalità “semplificate” di fruizione del beneficio da parte delle PMI tra cui vi è la possibilità di modulare ed adattare il set informativo alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine