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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Start up innovative: costituzione senza l’intervento del notaio.

NEWS Posted on Sat, October 14, 2017 11:30:43

POST 290

Il Tar del Lazio ha recentemente
confermato che è legittimo costituire una start up innovativa con un atto
esclusivamente informatico firmato digitalmente.

La costituzione tramite il
tradizionale atto pubblico stipulato di fronte al notaio resta una soluzione
percorribile, ma assolutamente alternativa alla procedura elettronica.

La procedura digitale può inoltre
essere utilizzata anche per apportare successive modifiche allo statuto, a
condizione però che tali modifiche non comportino la perdita dei requisiti e la cancellazione della
società dalla sezione speciale del registro imprese delle start up innovative.

Chiara
Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovi obblighi per le denunce di infortunio lavorativo dal 12 ottobre 2017.

NEWS Posted on Wed, October 11, 2017 09:35:52

POST 289

Il decreto “Milleproroghe” del 23
febbraio 2017 ha posticipato, rispetto all’iniziale scadenza del 12 aprile, di
ulteriori sei mesi l’entrata in vigore di quanto previsto dal Decreto 183/2016
relativamente ai nuovi obblighi di denuncia di infortunio lavorativo.

Scatterà quindi dal prossimo 12
OTTOBRE 2017 l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare telematicamente
all’INAIL, entro le 48 ore dal ricevimento del certificato, gli infortuni che prevedono una prognosi
superiore a un giorno oltre a quello dell’evento
.

La finalità del provvedimento ha
valenza statistica ed informativa e si affianca al già esistente obbligo di
denuncia, con valenza assicurativa, degli infortuni con prognosi oltre i tre
giorni.

Seppure la suddetta comunicazione
risponda a finalità di monitoraggio e vigilanza degli eventi e ad esigenze di
programmazione, pianificazione e
valutazione di azioni volte alla prevenzione
degli
infortuni e delle malattie correlate
al lavoro, le sanzioni connesse al mancato adempimento risultano piuttosto
elevate:

Ø Per
gli infortuni superiori ad un giorno: da € 548,00 ad € 1.972,80

Ø Per
gli infortuni superiori a tre giorni: da € 1.290,00 ad € 7.745,00

Si invitano pertanto i datori di
lavoro a segnalare prontamente allo studio tutti gli infortuni che accadano
durante l’orario di lavoro o in itinere.

Sono altresì da denunciare gli
incidenti occorsi ai soci artigiani e commercianti, agli amministratori, agli
stagisti, ai co.co.co., ai coadiuvanti e collaboratori familiari; tutti i
soggetti, cioè, che risultano iscritti all’assicurazione obbligatoria e per i
quali viene pagato il premio annuale.

Casellato Raffaella
Consulente del lavoro



Legge sulla concorrenza: nuovi obblighi dei professionisti.

NEWS Posted on Wed, September 27, 2017 10:08:26

POST 288

La legge per il mercato e
la concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124) ha introdotto una serie di importanti
novità afferenti al mondo dei professionisti (avvocati, notai, ingegneri,
agrotecnici, farmacisti, etc).

Le principali novità
riguardano:

a) l’obbligo per i
professionisti, a far data dal 29 agosto 2017, di comunicare al cliente la
previsione dei costi in forma scritta ed articolata per voci di spesa;

b) l’obbligo per i
professionisti di indicare e comunicare i titoli conseguiti e le eventuali
specializzazioni;

c) la disciplina della
società tra avvocati che viene consentita solo a società di persone, società di
capitali o società cooperative con la possibilità di soci di capitale purché i
soci professionisti siano almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti
di voto;

d) l’obbligo per i notai
di depositare le somme ricevute per ragioni d’ufficio su conti correnti
dedicati;

e) la “sanatoria” delle
società di capitali di ingegneria estendendo anche a queste l’applicazione
della disciplina della legge n. 226 del 1997 superando così finalmente il
contrasto giurisprudenziale sul tema.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Vendita e pignoramento di quota di S.r.l.: preferito chi iscrive per primo al Registro delle Imprese.

NEWS Posted on Tue, September 26, 2017 08:58:56

POST 287

In caso di conflitto tra
il creditore pignoratizio che sottopone a pignoramento una quota di Srl e
l’acquirente della quota stessa chi prevale?

La Corte di Cassazione
con la recente sentenza n. 20170 del 18 agosto 2017 ha risolto la suddetta
questione che non è espressamente disciplinata dal codice civile statuendo che prevale il soggetto che per primo
iscrivere il suo diritto nel Registro delle Imprese qualunque data abbiano
l’atto di pignoramento e/o l’atto di acquisto
.

Per giungere a tale
conclusione la Corte fa riferimento al disposto dell’articolo 2914 del Codice
civile ritenendo applicabile in via analogica alle quote di Srl la disciplina
inerente i beni immobili e i beni mobili registrati con la conseguenza che vale
il principio per cui tra due formalità pubblicitarie confliggenti prevale
quella eseguita con priorità temporale, e ciò a prescindere dallo stato di
buona o di mala fede di chi ha eseguito per primo la formalità
(ferma
tuttavia restando la possibilità di dare corso ad un’azione revocatoria).

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza e il concorso straordinario.

NEWS Posted on Mon, September 18, 2017 14:07:20

POST 286

Il concorso previsto dal Decreto Monti del 2012 per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche, conseguentemente alla riduzione del quorum, si differenzia dal concorso “ordinario” per una serie di peculiarità volte di fatto a favorire la celerità delle assegnazioni e, almeno inizialmente, i più giovanni.

La norma prevedeva infatti, nella sua iniziale stesura, che gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di leggepotessero concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, condizionatamente però, qualora all’esito della procedura concorsuale fossero risultati vincitori, al mantenimento della gestione associata (…) su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

La norma, lodevole nelle intenzioni, risultò tuttavia fin da subito mal formulata e foriera di molteplici difficoltà applicative.

A seguito di un ampio dibattito dottrinale, a soli pochi mesi dalla sua entrata in vigore, intervenne il DL n. 95/2012 prevedendo una serie di aggiustamenti e chiarimenti. In particolare, circa la partecipazione in via associata, si stabilì che non sussistesse più il limite dei 40 anni d’età.

Decadeva così l’unica vera giustificazione a quel “mostro giuridico” rappresentato dalla “partecipazione in forma associata”.

Un “mostro” difficile da domare, che da allora ha aperto la strada a una molteplicità di contenziosi, che neppure le precisazioni dell’allora Min. Balduzzi, attraverso la nota ministeriale del novembre di quello stesso famigerato 2012, è riuscita a contenere.

Oggi, a cinque anni di distanza e nel bel mezzo della procedura concorsuale, la Legge n. 124/2017 interviene nuovamente sul punto, riducendo il termine iniziale di dieci anni per il mantenimento della partecipazione societaria a tre anni.

Il termine triennale coincide con il termine minimo di possesso della titolarità previsto dalla normativa speciale di riferimento e di fatto tende a equiparare i partecipanti in forma associata agli altri partecipanti.

In attesa che la giurisprudenza strutturi una più ampia e definitiva linea interpretativa dell’intera disposizione riguardante la partecipazione in forma associata al concorso straordinario, auspichiamo che presto intervengano ulteriori chiarimenti normativi.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge sulla concorrenza e i farmaci ospedalieri.

NEWS Posted on Sun, September 17, 2017 10:24:57

POST 285

Ai sensi dell’art.92, DLgs n. 219/2006, quei medicinali che per caratteristiche farmacologiche o innovatività o modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere, sono definiti “medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero” e sull’imballaggio esterno devono riportare le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questi medicinali, l’AIFA ha la facoltà di stabilirne l’uso esclusivamente in alcuni centri ospedalieri o anche in “strutture di ricovero a carattere privato”.

In ogni caso questi medicinali vengono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono ovvero, ai sensi del comma 162 dell’art. 1 della recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza, alle farmacie.

Circa quest’ultime tuttavia non è chiaro se il riferimento sia a tutte le farmacie oppure solo a quelle in possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, come appunto regolate dal DLgs n. 219/2006.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge sulla concorrenza e il trasferimento delle farmacie soprannumerarie.

NEWS Posted on Wed, September 13, 2017 08:41:28

POST 284

Un’ulteriore novità introdotta dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 è rappresentata dalla possibilità concessa alle farmacie soprannumerarie di trasferirsi territorialmente da un Comune all’altro della stessa Regione, qualora ricorrano determinate condizioni.

In particolare è necessario che le farmacie soprannumerarie:

– non siano sussidiate;

– non siano state vinte in base a concorso straordinario, ex art. 11, Legge n. 27/2012;

– siano site in Comuni con una popolazione inferiore a 6.600 abitanti e quindi in Comuni che, in base all’attuale quorum, abbiano diritto a non più di due sedi farmaceutiche;

– siano divenute soprannumerarie per effetto del decremento della popolazione;

– presentino un’apposita istanza e, qualora accolta, paghino una tassa di concessione governativa una tantum di euro 5.000.

È inoltre richiesto che:

– i Comuni in cui le farmacie soprannumerarie possono essere trasferite abbiano un numero di farmacie inferiore a quello spettante in base all’attuale quorum;

– venga redatta una graduatoria regionale delle varie Istanze di trasferimento, che tenga conto dei titoli posseduti e dell’ordine cronologico di ricevimento;

– il trasferimento si perfezioni entro il termine della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.

Tale procedura, che dovrebbe consentire una ridistribuzione delle sedi farmaceutiche su base regionale, in considerazione dei flussi demografici, si presta tuttavia a diverse interpretazioni, che potrebbero originare molti nuovi contenziosi.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Iper-ammortamento: novità.

NEWS Posted on Sun, September 10, 2017 13:29:30

POST 283

Il 12 agosto scorso è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la legge 123/2017 di conversione del cosiddetto “Decreto SUD 2017”, che prevede tra le altre
misure, anche la proroga del temine dal 30 giugno 2018, al 30
settembre 2018
, per la consegna dei beni che possono fruire
dell’iper-ammortamento al 250%.

Restano ferme le condizioni dell’accettazione
dell’ordine da parte del venditore e del versamento di un acconto almeno pari
al 20% entro il 31 dicembre 2017.

Si evidenzia che la proroga non riguarda i
super-ammortamenti previsti per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, né quelli previsti per i
beni strumentali immateriali di cui all’Allegato B della Legge 232/2016, per i
quali resta fermo il termine del 30 giugno 2018.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Montebelluna – Treviso



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