POST 286

Il concorso previsto dal Decreto Monti del 2012 per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche, conseguentemente alla riduzione del quorum, si differenzia dal concorso “ordinario” per una serie di peculiarità volte di fatto a favorire la celerità delle assegnazioni e, almeno inizialmente, i più giovanni.

La norma prevedeva infatti, nella sua iniziale stesura, che gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di leggepotessero concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, condizionatamente però, qualora all’esito della procedura concorsuale fossero risultati vincitori, al mantenimento della gestione associata (…) su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

La norma, lodevole nelle intenzioni, risultò tuttavia fin da subito mal formulata e foriera di molteplici difficoltà applicative.

A seguito di un ampio dibattito dottrinale, a soli pochi mesi dalla sua entrata in vigore, intervenne il DL n. 95/2012 prevedendo una serie di aggiustamenti e chiarimenti. In particolare, circa la partecipazione in via associata, si stabilì che non sussistesse più il limite dei 40 anni d’età.

Decadeva così l’unica vera giustificazione a quel “mostro giuridico” rappresentato dalla “partecipazione in forma associata”.

Un “mostro” difficile da domare, che da allora ha aperto la strada a una molteplicità di contenziosi, che neppure le precisazioni dell’allora Min. Balduzzi, attraverso la nota ministeriale del novembre di quello stesso famigerato 2012, è riuscita a contenere.

Oggi, a cinque anni di distanza e nel bel mezzo della procedura concorsuale, la Legge n. 124/2017 interviene nuovamente sul punto, riducendo il termine iniziale di dieci anni per il mantenimento della partecipazione societaria a tre anni.

Il termine triennale coincide con il termine minimo di possesso della titolarità previsto dalla normativa speciale di riferimento e di fatto tende a equiparare i partecipanti in forma associata agli altri partecipanti.

In attesa che la giurisprudenza strutturi una più ampia e definitiva linea interpretativa dell’intera disposizione riguardante la partecipazione in forma associata al concorso straordinario, auspichiamo che presto intervengano ulteriori chiarimenti normativi.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia