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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – La “Rottamazione ter” delle cartelle.

NEWS Posted on Fri, October 26, 2018 13:10:22

POST 402

Con l’entrata in vigore lo
scorso 24 ottobre 2018 del DL 119/2018 (cd. DL Fiscale) è stata confermata la
riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione,
oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), tra il 1° gennaio 2000
ed il 31 dicembre 2017, meglio nota come “Rottamazione delle cartelle”.

Si tratta quindi della
cosiddetta “Rottamazione ter” che si
insedia nel solco delle precedenti due rottamazioni, quelle contenute prima nel
Dl 193/2016 e poi nel Dl 148/2017, ma rispetto alle quali riserva alcune
condizioni più favorevoli per chi vi vorrà accedere:


si potrà procedere al
versamento del dovuto in un arco temporale più ampio (cinque anni);


le somme dovute potranno essere
compensate con crediti vantati nei confronti della PA purché non prescritti,
liquidi ed esigibili;


gli interessi saranno pari al
2% annuo (in luogo del 4.5% annuo delle due versioni precedenti);


con il versamento della prima
od unica rata si potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate
prima dell’adesione alla definizione.

I VANTAGGI

Si ricorda che “rottamare” i
carichi vuol dire poter beneficiare di un consistente sconto in relazione a
quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Con la
rottamazione infatti dovranno essere corrisposte le sole imposte con gli
interessi ma non più le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni civili
che riguardano i crediti di natura previdenziale.

COSA SI PUO’ DEFINIRE

Sono ricompresi nella “Rottamazione ter” i carichi affidati
all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per
affidati deve intendersi non già la data di notifica al debitore bensì la data
in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’Ader.

Restano tuttavia esclusi dalla
definizione agevolata:

a. i
recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione
Europea;

b. i
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

c. le
multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;

d. le
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni
degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti
previdenziali.

Per le sanzioni relative alle
violazioni del codice della strada è previsto che la definizione si applicherà
limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni.

CHI PUO’ DEFINIRE

Possono aderire alla “Rottamazione ter”:

a. i
contribuenti che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni;

b. i
contribuenti che pur avendo aderito alla prima rottamazione, articolo 6 Dl
193/2016, non hanno perfezionato l’adesione ad esempio a causa del mancato
versamento degli importi dovuti;

c. i
contribuenti che hanno aderito alla seconda rottamazione, articolo 1 Dl
148/2017, ma che non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018,
delle rate scadute al 31 dicembre 2016 in relazione alle dilazioni in essere al
24 ottobre 2016.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’adesione alla definizione
agevolata dovrà essere comunicata entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2019 attraverso un’istanza da
presentare all’Ader compilando l’apposita modulistica che sarà resa disponibile
sul sito dell’ente entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
(presumibilmente entro il prossimo 13 novembre 2018).

L’istanza potrà essere
presentata direttamente agli sportelli dell’Ader ovvero per mezzo dei canali
telematici.

Con l’istanza potranno essere
indicati i carichi che si intendono definire e il numero di rate con cui si
intendono effettuare i versamenti. Il
dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero
in un massimo di 10 rate.
Le dici rate dovranno essere corrisposte in 5
anni e le scadenze sono fissate per il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno
a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima dovranno essere
corrisposti interessi pari al 2% annuo.

Sempre con la predetta
dichiarazione il Contribuente dovrà inoltre impegnarsi a rinunciare a
proseguire eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che vuole definire in
via agevolata.

A seguito della presentazione
dell’istanza l’Ader, entro il 30 giugno
2019
, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione
l’ammontare complessivo di quanto dovuto nonché i giorni di scadenza delle rate
ed i relativi importi. Le rate
dovranno necessariamente essere corrisposte entro le scadenze prevista pena la
decadenza dalla definizione agevolata nonché dei relativi benefici.

Per il pagamento di quanto
dovuto viene concessa inoltre la facoltà di utilizzare in compensazione i
crediti non prescritti, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della
Pubblica Amministrazione.

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La presentazione dell’istanza
determinerà:

a. la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

b. la
sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;

c. l’inibizione
per l’Agente della Riscossione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e
ipoteche;

d. il
divieto di avviare nuove procedure esecutive;

e. il
divieto di proseguire quelle già avviate in precedenza sempre che non si sia
già tenuto il primo incanto con esito positivo;

f. il
debitore non è più considerato inadempiente ai fini dei rimborsi di imposta e
per i pagamenti superiori a 5 mila euro da parte della PA.

Il versamento della prima o
unica rata determinerà inoltre l’estinzione delle procedure esecutive

precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con
esito positivo.

Si sottolinea tuttavia come la sola presentazione dell’istanza,
stando ad una interpretazione letterale della norma in commento, determinerà l’automatica revoca, alla
data del 31 luglio 2019, delle dilazioni concesse in precedenza e non potranno
più essere accordate nuove rateizzazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR
602/1973.

PROROGA PER CHI HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE
BIS

La norma che introduce la “Rottamazione ter” prevede infine una
proroga per coloro i quali, avendo aderito alla Rottamazione bis ex art. 1 Dl 148/2017, non sono in regola con i
versamenti previsti per i mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, al fine di
regolarizzare la propria posizione
versando entro il prossimo 7 dicembre 2018 le somme dovute per le predette
scadenze.

Tale versamento determina
automaticamente il differimento del debito residuo (per le rate in scadenza a
novembre 2018 e febbraio 2019) in dieci rate, con tasso di interesse legale
pari allo 0,3% annuo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a
partire dal mese di luglio 2019.

È data comunque facoltà al
debitore di effettuare il saldo della posizione attraverso un unico versamento
da effettuare entro il 31 luglio 2019.

A chi invece, avendo già aderito alla Rottamazione
bis, non provvederà a regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre
2018, verrà inibita la possibilità di aderire, limitatamente ai carichi ivi
contenuti, alla Rottamazione ter.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – Definizione agevolata delle controversie tributarie.

NEWS Posted on Thu, October 25, 2018 09:17:59

POST 401

Il decreto legge fiscale 23/10/2018, n. 119, art. 6, in vigore dal 24/10/2018, prevede la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
Il decreto estende la sanatoria agli atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderirvi entro il 31/3/2019.

Sono definibili le controversie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione, che riguarda le controversie pendenti di fronte alle Commissioni Tributarie in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, consiste nel pagamento delle imposte accertate al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Sono previste due importanti deroghe allo scopo di calibrare la definizione in base all’andamento del contenzioso favorevole al contribuente. Così in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica decisione non cautelare di primo grado depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge (24/10/2018), il pagamento è ridotto alla metà, mentre la riduzione aumenta ad un quarto se la decisione è di secondo grado.

Pertanto, il quadro che ne risulta è il seguente: il contribuente che alla data del 24/10/2018 ha vinto in secondo grado paga il venti per cento delle imposte accertate senza sanzioni e interessi, mentre colui che, alla stessa data, ha vinto in primo grado paga la metà (sempre senza sanzioni e interessi). Naturalmente, come già detto, tali decisioni non devono essere definitive alla data di presentazione della domanda di definizione.
L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire, con successivi provvedimenti, le modalità di attuazione di queste regole nell’ipotesi di soccombenza parziale della stessa Amministrazione, come in quella di lite pendente nel giudizio di rinvio dalla cassazione.
Qualora la controversia riguardi esclusivamente le “sanzioni non collegate al tributo”, la definizione prevede il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del quaranta per cento negli altri casi.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 31/5/2019. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione.
Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. Non è consentito di compensare eventuali crediti d’imposta. Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
La disciplina sopra esposta è stata opportunamente integrata dal decreto legge con apposite norme di sospensione dei procedimenti pendenti e relativi termini d’impugnazione, allo scopo di favorire l’accesso alla definizione economizzando altresì l’attività processuale delle parti.
Non va dimenticato che la stessa disciplina potrebbe subire delle modifiche ad opera del Parlamento mediante disposizioni aventi efficacia dall’approvazione della legge di conversione del decreto legge.

Claudio Tiberti

Avvocato Tributarista



DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – Dichiarazione integrativa speciale.

NEWS Posted on Wed, October 24, 2018 10:02:31

POST 400

INTRODUZIONE

In base a quanto previsto all’articolo 9 del “Decreto Fiscale” (DECRETO LEGGE 23
ottobre 2018, n. 119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018), fino al 31
maggio 2019
i contribuenti potranno correggere errori od omissioni ed
integrare le dichiarazioni fiscali pregresse
presentate entro il 31
ottobre 2017
ai fini:

– delle imposte sui redditi e relative
addizionali,

– delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,

– delle ritenute e dei contributi previdenziali,

– dell’imposta
regionale sulle attività produttive,

– e dell’imposta sul valore aggiunto.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di
imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta
sostitutiva determinata applicando
sul maggior imponibile IRPEF o
IRES un’aliquota pari al 20
per cento
ai
fini delle imposte sui
redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando
sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento
;

c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume d’affari dichiarato,
tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali
. Nei casi in cui non e’ possibile determinare
l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria.


LIMITI

Vi sono dei limiti. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte
di cui al precedente periodo e comunque
di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato
. Resta fermo
il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile
l’integrazione.

In caso di dichiarazione originaria di un imponibile
minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di
imposta per perdite riportabili, l’integrazione degli imponibili
è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

PROCEDURA

I contribuenti interessati quindi devono:

a) inviare una dichiarazione
integrativa speciale
all’Agenzia delle entrate, per uno o piu’ periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata
in vigore del decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento;

b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di
quanto dovuto, entro il
31 luglio 2019,
senza avvalersi della compensazione
; il versamento può essere ripartito
in dieci rate semestrali di pari
importo ed in tal caso il
pagamento della prima rata deve
essere effettuato entro il 30
settembre 2019.

Il perfezionamento
della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica
soluzione o della prima rata.

Se i dichiaranti
non eseguono in
tutto o in
parte, alle prescritte scadenze,
il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale e’ titolo
per la riscossione delle imposte
dovute in base agli
imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme
non corrisposte, e sono
altresi’ dovuti gli interessi legali e una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla
meta’ in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima.

Nella dichiarazione integrativa speciale non
possono essere utilizzate, a
scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite pregresse
.

La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo
per il rimborso di ritenute,
acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, ne’ per il
riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero
di detrazioni d’imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate;
la differenza tra
l’importo dell’eventuale
maggior credito risultante
dalla dichiarazione
originaria e quello
del minor credito
spettante in base
alla dichiarazione integrativa e’ versata secondo le
modalita’ previste sopra.

PROROGA DEI TERMINI

In caso di presentazione di dichiarazione
integrativa inoltre:

a) i termini per la notifica delle cartelle
di pagamento relativi, rispettivamente,
all’attivita’ di liquidazione
delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
e di controllo
formale delle dichiarazioni,
concernenti le dichiarazioni integrative
presentate per la correzione degli errori e
delle omissioni incidenti
sulla determinazione e sul
pagamento del tributo,
decorrono dalla presentazione
di tali
dichiarazioni, limitatamente agli
elementi oggetto dell’integrazione;

b) i termini per decorrono dalla
presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi
oggetto dell’integrazione.

CAUSE DI NON APPLICABILITA’

La dichiarazione integrativa speciale e’ irrevocabile
e deve essere sottoscritta
personalmente.

La procedura di
cui al presente articolo non e’ esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha
presentato le dichiarazioni
fiscali anche solo per uno degli anni
di imposta dal 2013 al 2016;

b) se la richiesta e’ presentata dopo che il
contribuente ha avuto formale conoscenza
di accessi, ispezioni,
verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di
qualunque attivita’ di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di
norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della
procedura in commento.

La
procedura non puo’,
altresi’, essere esperita
dai contribuenti per l’emersione di attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal
territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui
all’articolo 5 del
testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e
dai contribuenti che
hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o
116 del predetto
testo unico con riferimento alle
imposte dovute sui
maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i
rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o
di qualsiasi atto
impositivo a carico delle
societa’ da essi partecipate.

RIFLESSI PENALI

Chiunque fraudolentemente si avvale della
procedura in commento al fine di far
emergere attività finanziarie
e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti
da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2
e 3 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici
), è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Resta inoltre ferma
l’applicabilita’ degli articoli:

– 648-bis (riciclaggio),
648-ter (impiego di denaro, beni o utilità d provenienza illecita), 648-ter.1 (autoriciclaggio) del
codice penale;

– 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Trasferimento
fraudolento di valori).

ATTUAZIONE

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono disciplinate le
modalita’ di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e
di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche’ sono emanate le ulteriori
disposizioni necessarie per l’attuazione
provvedimento in commento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – Definizione delle liti potenziali.

NEWS Posted on Tue, October 23, 2018 23:54:25

POST 399

Il “Decreto Fiscale” (DECRETO LEGGE 23
ottobre 2018, n. 119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018)
contiene, agli articoli 1 e 2, due provvedimenti per la definizione delle liti
fiscali “potenziali”.

1. Definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione.

Il contribuente può definire il contenuto
integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di
entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018):

a) presentando una apposita dichiarazione
entro il
31 maggio 2019
(con
le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate),

b) versando entro la predetta data, in
“autoliquidazione”, i tributi e contributi relativi a tutte le violazioni
constatate per ciascun periodo di imposta, senza l’applicazione di sanzioni ed
interessi
; è consentita la rateazione con un
massimo di venti rate trimestrali
di pari importo.

La definizione delle violazioni constatate
nel verbale ha ad oggetto i seguenti tributi e contributi:

– imposte sui redditi e relative addizionali,

– contributi
previdenziali,

– ritenute,

– imposte sostitutive,

– imposta regionale sulle attività produttive,

– imposta sul valore degli immobili
all’estero,

– imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero,


imposta sul valore aggiunto.

La definizione si perfeziona
con la presentazione della
dichiarazione ed il versamento del dovuto in unica soluzione ovvero della prima
rata di quanto dovuto.

E’ possibile definire solo i verbali per i
quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di
accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Ai fini della definizione agevolata non possono
essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le
perdite fiscali pregresse.

E’ altresì
esclusa la compensazione.

In caso
di processo verbale di
constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (es.
società di persone) la dichiarazione può essere presentata anche
dai soggetti partecipanti (es. soci di società di persone) per regolarizzare le imposte dovute
sui maggiori redditi di
partecipazione ad essi imputabili.

Con uno o
più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate
le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del provvedimento.

2.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Gli avvisi
di accertamento, gli avvisi di
rettifica e di liquidazione, gli atti di
recupero notificati entro il
24/10/2018, non impugnati
e ancora impugnabili alla
stessa data, possono
essere definiti con
il pagamento delle somme complessivamente dovute per le
sole imposte, senza le sanzioni,
gli interessi e gli eventuali
accessori, entro trenta giorni
dalla predetta data o, se più ampio, entro il
termine per l’impugnazione, che residua dopo la data
di entrata in
vigore del decreto (24/10/2018).

Inoltre, le somme contenute negli inviti al
contraddittorio, notificati entro predetta data del 24/10/2018, possono essere
definiti con il pagamento delle somme
complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli
interessi e gli eventuali accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.

Infine, gli accertamenti con adesione, sottoscritti
entro la data di entrata
in vigore del decreto (24/10/2018) possono
essere perfezionati con il
pagamento, entro 20 giorni decorrenti dalla predetta data, delle sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali
accessori.

E’ ammessa la rateazione con un massimo
di venti rate
trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.

Sono esclusi dalla definizione gli atti
emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

La definizione perfezionata dal
coobbligato giova in
favore degli altri.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono
adottate le ulteriori
disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



Il conferimento d’azienda da parte della Stabile Organizzazione è neutrale solo a determinate condizioni.

NEWS Posted on Mon, October 22, 2018 15:18:43

POST 398

Con la risoluzione n. 63/E dello scorso 9 agosto 2018 l’Agenzia delle
Entrate ha delineato i requisiti secondo cui può godere del regime di
neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 del Tuir anche il conferimento di
ramo d’azienda effettuato da una Stabile Organizzazione in Italia di società UE
in società preesistente italiana.

Per l’Agenzia infatti al
predetto caso può applicarsi quanto previsto dall’articolo 178 comma 1 lettera
c) secondo il quale il principio di neutralità fiscale si applica anche “ai conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi ai singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti
indicati nella lettera a), residenti in stati diversi della Comunità, sempre
che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato
”.

Pertanto considerando il
predetto conferimento d’azienda del tutto simile a quello attuabile tra due soggetti
UE si applica l’articolo 179 comma 2 primo periodo del Tuir il quale prevede
espressamente l’applicazione del regime di neutralità fiscale limitatamente
agli elementi patrimoniali della Stabile effettivamente confluiti nella
conferitaria.

Viene inoltre precisato come affinché
possa rendersi effettivamente applicabile il regime di neutralità è necessario,
secondo quanto previsto dall’articolo 176 comma 4 del Tuir, che “le partecipazioni ricevute dai soggetti che
hanno effettuato i conferimenti … si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda
conferita”.

Ciò detto è quindi essenziale, in analogia a quanto
avviene per le operazioni di conferimento interne, che la Stabile conferente:


iscriva
nel proprio bilancio la partecipazione
alla conferitaria
in luogo dell’azienda conferita;


assuma quale valore fiscalmente riconosciuto quello
dell’azienda oggetto del conferimento
.

Condizione quindi per la
neutralità risulta essere quella dell’iscrizione nella medesima contabilità di
cui all’articolo 14 del DPR 600/1973 da cui provengono gli asset conferiti;
contabilità che forma e costituisce l’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” relativo alla gestione di una
stabile organizzazione.

Tale attribuzione rimane
tuttavia condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta
partecipazione nella conferitaria e il patrimonio della Stabile nel rispetto
dell’articolo 152 del Tuir. Detta lettura è inoltre, secondo quanto argomento
nella risoluzione in esame, coerente anche l’applicazione del
principio/finizione elaborato in ambito OCSE che vede la stabile organizzazione
quale “functionality separate entity”,
impresa indipendente separata e distinta dalla casa madre.

In sintesi per poter
considerare neutrale il conferimento di un ramo di azienda da parte di una
Stabile italiana in favore di altro soggetto preesistente residente è necessario che:


la
stabile “inglobi” direttamente nel suo bilancio la partecipazione alla
conferitaria in luogo dei beni conferiti;


che
l’iscrizione a bilancio della Stabile della predetta partecipazione soddisfi il
requisito della connessione funzionale
previsto dall’articolo 152 del Tuir.

Qualora invece la
partecipazione dovesse essere attribuita direttamente alla casa madre, ovvero
non dovesse rispettare il requisito della funzionalità, questa risulterà realizzata a valore normale e detta “alienazione”
potrà beneficiare del regime della partecipation
exemption
(PEX) solo nel caso in cui fossero rispettati i requisiti
previsti dall’articolo 87 del Tuir.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



TFM: recente giurisprudenza.

NEWS Posted on Sat, October 20, 2018 09:12:57

POST 397

L’indennità di fine mandato,
ovvero il TFM, accantonata dalle società a favore dei propri amministratori è
sempre deducibile indipendentemente dal suo ammontare purché determinabile da
atto avente data certa antecedente la nomina. È questa in sintesi la netta
presa di posizione da parte della CTR Lombardia con la sentenza 3749/16/2018
depositata lo scorso 11 settembre 2018.

Sul tema è noto come gli uffici
dell’Amministrazione Finanziaria tendano a procere con la ripresa a tassazione
della quota di TFM accantonata e dedotta dalle società per la parte che eccede
quella che si sarebbe determinata secondo il classico calcolo riservato alle
indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua diviso
13,5).

I giudici di secondo grado della
Lombardia sono quindi intervenuti sottolineando come tali riprese siano dettate
da una lettura totalmente distorta, da parte degli Uffici dell’Amministrazione
Finanziaria, di quanto contenuto nell’articolo 105 del TUIR, norma che consente
appunto la deducibilità delle indennità di fine rapporto.

Detta norma infatti per le
indennità da corrispondere ai lavori dipendenti (TFR) individua puntualmente
una quota limite di accontamento e deducibilità calcolata sull’importo della
retribuzione annua diviso per 13,5; per il TFM, invece, non esiste alcuna norma
di riferimento.

Per tale ragione, secondo i predetti Giudici, non vi è
dunque limitazione alla deducibilità del TFM nel suo intero ammontare in quanto
tale accantonamento è determinato dal consenso espresso tra le parti senza che
all’Ufficio sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovo calcolo deducibilità interessi passivi sulla base del reddito fiscale.

NEWS Posted on Thu, October 18, 2018 12:12:22

POST 396

E’ in corso in Parlamento il vaglio del decreto attuativo direttiva Ue Atad 1 (2016/1164, anti tax avoidance directive) che rivedrà il calcolo della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti che applicano l’articolo 96 del Tuir.

Punto cardine della norma riguarda il fatto che la deducibilità degli interessi sarà legata al reddito operativo fiscale e non più a quello civilistico.

In sintesi, oggi le società di capitali in genere deducono gli interessi passivi di natura finanziaria in proporzione ad una percentuale (30%) del reddito operativo/caratteristico prodotto nell’esercizio (Rol).

Tenuto conto che in linea di principio il reddito operativo fiscale risulta quasi sempre maggiore rispetto a quello civilistico, per effetto dell’applicazione della normativa tributaria, ne consegue che il limite massimo di interessi passivi deducibili aumenterà.

Tuttavia, si devono registrare degli elementi di svantaggio.

La norma così com’è in discussione non prevede più l’esclusione dal calcolo degli interessi passivi capitalizzati per la costruzione in economia di beni strumentali. Inoltre, la “riportabilità a nuovo” del reddito operativo in eccesso (Rol) sarà quinquennale e non più illimitata nel tempo.

Ulteriore aspetto di novità riguarda la riportabilità a nuovo anche degli interessi attivi e rimane inalterata quella relativa alla recuperabilità negli esercizi successivi degli interessi passivi non dedotti.

Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, pertanto a partire dal 2019.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Investimenti innovativi nel settore turistico di montagna per il Veneto: domande fino al 18/12/2018.

NEWS Posted on Wed, October 17, 2018 06:42:10

POST 395

Il bando è finalizzato a promuovere
e sostenere investimenti nel sistema turistico che favoriscano l’innovazione e
la differenziazione dell’offerta turistica delle imprese e delle destinazioni
turistiche montane venete
, in modo da consentire la rigenerazione e il
riposizionamento dell’impresa realizzando gli obiettivi della strategia EUSALP
(regioni Alpine).

La dotazione finanziaria complessiva
del presente bando è pari a 1 milione
di euro rivolto alla Regione Veneto e località
montane.

Chi
sono i beneficiari

le
piccole e medie aziende indipendentemente dalla loro forma giuridica e
proprietari di aziende:

  • iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e
    attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
    Agricoltura, competente per territorio;
  • gestiscono e/o sono proprietarie di strutture
    ricettive attive;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri
    diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento;
  • presentano una situazione di regolarità
    contributiva previdenziale e assistenziale;

Le
spese ammissibili

Sono
ammissibili le seguenti spese direttamente imputabili al progetto e
coerenti con l’attività dell’impresa, sostenute e pagate dal soggetto
beneficiario:

  • opere edili/murarie e di impiantistica,
  • strumenti tecnologici, comprese le dotazioni
    informatiche hardware e software;
  • progettazione, collaudo e direzioni lavori;
  • attrezzature, macchinari e arredi funzionali al
    progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi;
  • spese connesse all’ottenimento della/delle
    certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica (Sono
    ammissibili solo se sono contabilizzati dall’impresa come immobilizzazioni
    immateriali);
  • spese relative alla fidejussione bancaria, nel
    caso di erogazione del sostegno tramite anticipo, spese per la
    fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da una banca, da una società
    di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi),
    purché questi ultimi siano iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza
    Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
  • diritti di brevetto, licenze, know-how o altre
    forme di proprietà intellettuale;
  • spese relative all’acquisto di beni
    ammortizzabili.

Il
sostegno, in forma di contributo in conto capitale è del 50% della
spesa ammissibile
per la realizzazione del progetto per un importo Min
120.000€ – Max. 200.000 €.

Quando
si può partecipare

Entro
il 18 Dicembre 2018

A cura di Villani
& Partners



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