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INTRODUZIONE

In base a quanto previsto all’articolo 9 del “Decreto Fiscale” (DECRETO LEGGE 23
ottobre 2018, n. 119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018), fino al 31
maggio 2019
i contribuenti potranno correggere errori od omissioni ed
integrare le dichiarazioni fiscali pregresse
presentate entro il 31
ottobre 2017
ai fini:

– delle imposte sui redditi e relative
addizionali,

– delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,

– delle ritenute e dei contributi previdenziali,

– dell’imposta
regionale sulle attività produttive,

– e dell’imposta sul valore aggiunto.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di
imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta
sostitutiva determinata applicando
sul maggior imponibile IRPEF o
IRES un’aliquota pari al 20
per cento
ai
fini delle imposte sui
redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando
sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento
;

c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume d’affari dichiarato,
tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali
. Nei casi in cui non e’ possibile determinare
l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria.


LIMITI

Vi sono dei limiti. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte
di cui al precedente periodo e comunque
di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato
. Resta fermo
il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile
l’integrazione.

In caso di dichiarazione originaria di un imponibile
minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di
imposta per perdite riportabili, l’integrazione degli imponibili
è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

PROCEDURA

I contribuenti interessati quindi devono:

a) inviare una dichiarazione
integrativa speciale
all’Agenzia delle entrate, per uno o piu’ periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata
in vigore del decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento;

b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di
quanto dovuto, entro il
31 luglio 2019,
senza avvalersi della compensazione
; il versamento può essere ripartito
in dieci rate semestrali di pari
importo ed in tal caso il
pagamento della prima rata deve
essere effettuato entro il 30
settembre 2019.

Il perfezionamento
della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica
soluzione o della prima rata.

Se i dichiaranti
non eseguono in
tutto o in
parte, alle prescritte scadenze,
il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale e’ titolo
per la riscossione delle imposte
dovute in base agli
imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme
non corrisposte, e sono
altresi’ dovuti gli interessi legali e una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla
meta’ in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima.

Nella dichiarazione integrativa speciale non
possono essere utilizzate, a
scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite pregresse
.

La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo
per il rimborso di ritenute,
acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, ne’ per il
riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero
di detrazioni d’imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate;
la differenza tra
l’importo dell’eventuale
maggior credito risultante
dalla dichiarazione
originaria e quello
del minor credito
spettante in base
alla dichiarazione integrativa e’ versata secondo le
modalita’ previste sopra.

PROROGA DEI TERMINI

In caso di presentazione di dichiarazione
integrativa inoltre:

a) i termini per la notifica delle cartelle
di pagamento relativi, rispettivamente,
all’attivita’ di liquidazione
delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
e di controllo
formale delle dichiarazioni,
concernenti le dichiarazioni integrative
presentate per la correzione degli errori e
delle omissioni incidenti
sulla determinazione e sul
pagamento del tributo,
decorrono dalla presentazione
di tali
dichiarazioni, limitatamente agli
elementi oggetto dell’integrazione;

b) i termini per decorrono dalla
presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi
oggetto dell’integrazione.

CAUSE DI NON APPLICABILITA’

La dichiarazione integrativa speciale e’ irrevocabile
e deve essere sottoscritta
personalmente.

La procedura di
cui al presente articolo non e’ esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha
presentato le dichiarazioni
fiscali anche solo per uno degli anni
di imposta dal 2013 al 2016;

b) se la richiesta e’ presentata dopo che il
contribuente ha avuto formale conoscenza
di accessi, ispezioni,
verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di
qualunque attivita’ di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di
norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della
procedura in commento.

La
procedura non puo’,
altresi’, essere esperita
dai contribuenti per l’emersione di attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal
territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui
all’articolo 5 del
testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e
dai contribuenti che
hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o
116 del predetto
testo unico con riferimento alle
imposte dovute sui
maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i
rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o
di qualsiasi atto
impositivo a carico delle
societa’ da essi partecipate.

RIFLESSI PENALI

Chiunque fraudolentemente si avvale della
procedura in commento al fine di far
emergere attività finanziarie
e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti
da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2
e 3 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici
), è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Resta inoltre ferma
l’applicabilita’ degli articoli:

– 648-bis (riciclaggio),
648-ter (impiego di denaro, beni o utilità d provenienza illecita), 648-ter.1 (autoriciclaggio) del
codice penale;

– 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Trasferimento
fraudolento di valori).

ATTUAZIONE

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono disciplinate le
modalita’ di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e
di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche’ sono emanate le ulteriori
disposizioni necessarie per l’attuazione
provvedimento in commento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso