POST 399

Il “Decreto Fiscale” (DECRETO LEGGE 23
ottobre 2018, n. 119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018)
contiene, agli articoli 1 e 2, due provvedimenti per la definizione delle liti
fiscali “potenziali”.

1. Definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione.

Il contribuente può definire il contenuto
integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di
entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018):

a) presentando una apposita dichiarazione
entro il
31 maggio 2019
(con
le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate),

b) versando entro la predetta data, in
“autoliquidazione”, i tributi e contributi relativi a tutte le violazioni
constatate per ciascun periodo di imposta, senza l’applicazione di sanzioni ed
interessi
; è consentita la rateazione con un
massimo di venti rate trimestrali
di pari importo.

La definizione delle violazioni constatate
nel verbale ha ad oggetto i seguenti tributi e contributi:

– imposte sui redditi e relative addizionali,

– contributi
previdenziali,

– ritenute,

– imposte sostitutive,

– imposta regionale sulle attività produttive,

– imposta sul valore degli immobili
all’estero,

– imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero,


imposta sul valore aggiunto.

La definizione si perfeziona
con la presentazione della
dichiarazione ed il versamento del dovuto in unica soluzione ovvero della prima
rata di quanto dovuto.

E’ possibile definire solo i verbali per i
quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di
accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Ai fini della definizione agevolata non possono
essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le
perdite fiscali pregresse.

E’ altresì
esclusa la compensazione.

In caso
di processo verbale di
constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (es.
società di persone) la dichiarazione può essere presentata anche
dai soggetti partecipanti (es. soci di società di persone) per regolarizzare le imposte dovute
sui maggiori redditi di
partecipazione ad essi imputabili.

Con uno o
più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate
le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del provvedimento.

2.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Gli avvisi
di accertamento, gli avvisi di
rettifica e di liquidazione, gli atti di
recupero notificati entro il
24/10/2018, non impugnati
e ancora impugnabili alla
stessa data, possono
essere definiti con
il pagamento delle somme complessivamente dovute per le
sole imposte, senza le sanzioni,
gli interessi e gli eventuali
accessori, entro trenta giorni
dalla predetta data o, se più ampio, entro il
termine per l’impugnazione, che residua dopo la data
di entrata in
vigore del decreto (24/10/2018).

Inoltre, le somme contenute negli inviti al
contraddittorio, notificati entro predetta data del 24/10/2018, possono essere
definiti con il pagamento delle somme
complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli
interessi e gli eventuali accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.

Infine, gli accertamenti con adesione, sottoscritti
entro la data di entrata
in vigore del decreto (24/10/2018) possono
essere perfezionati con il
pagamento, entro 20 giorni decorrenti dalla predetta data, delle sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali
accessori.

E’ ammessa la rateazione con un massimo
di venti rate
trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.

Sono esclusi dalla definizione gli atti
emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

La definizione perfezionata dal
coobbligato giova in
favore degli altri.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono
adottate le ulteriori
disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso