POST 398

Con la risoluzione n. 63/E dello scorso 9 agosto 2018 l’Agenzia delle
Entrate ha delineato i requisiti secondo cui può godere del regime di
neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 del Tuir anche il conferimento di
ramo d’azienda effettuato da una Stabile Organizzazione in Italia di società UE
in società preesistente italiana.

Per l’Agenzia infatti al
predetto caso può applicarsi quanto previsto dall’articolo 178 comma 1 lettera
c) secondo il quale il principio di neutralità fiscale si applica anche “ai conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi ai singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti
indicati nella lettera a), residenti in stati diversi della Comunità, sempre
che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato
”.

Pertanto considerando il
predetto conferimento d’azienda del tutto simile a quello attuabile tra due soggetti
UE si applica l’articolo 179 comma 2 primo periodo del Tuir il quale prevede
espressamente l’applicazione del regime di neutralità fiscale limitatamente
agli elementi patrimoniali della Stabile effettivamente confluiti nella
conferitaria.

Viene inoltre precisato come affinché
possa rendersi effettivamente applicabile il regime di neutralità è necessario,
secondo quanto previsto dall’articolo 176 comma 4 del Tuir, che “le partecipazioni ricevute dai soggetti che
hanno effettuato i conferimenti … si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda
conferita”.

Ciò detto è quindi essenziale, in analogia a quanto
avviene per le operazioni di conferimento interne, che la Stabile conferente:


iscriva
nel proprio bilancio la partecipazione
alla conferitaria
in luogo dell’azienda conferita;


assuma quale valore fiscalmente riconosciuto quello
dell’azienda oggetto del conferimento
.

Condizione quindi per la
neutralità risulta essere quella dell’iscrizione nella medesima contabilità di
cui all’articolo 14 del DPR 600/1973 da cui provengono gli asset conferiti;
contabilità che forma e costituisce l’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” relativo alla gestione di una
stabile organizzazione.

Tale attribuzione rimane
tuttavia condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta
partecipazione nella conferitaria e il patrimonio della Stabile nel rispetto
dell’articolo 152 del Tuir. Detta lettura è inoltre, secondo quanto argomento
nella risoluzione in esame, coerente anche l’applicazione del
principio/finizione elaborato in ambito OCSE che vede la stabile organizzazione
quale “functionality separate entity”,
impresa indipendente separata e distinta dalla casa madre.

In sintesi per poter
considerare neutrale il conferimento di un ramo di azienda da parte di una
Stabile italiana in favore di altro soggetto preesistente residente è necessario che:


la
stabile “inglobi” direttamente nel suo bilancio la partecipazione alla
conferitaria in luogo dei beni conferiti;


che
l’iscrizione a bilancio della Stabile della predetta partecipazione soddisfi il
requisito della connessione funzionale
previsto dall’articolo 152 del Tuir.

Qualora invece la
partecipazione dovesse essere attribuita direttamente alla casa madre, ovvero
non dovesse rispettare il requisito della funzionalità, questa risulterà realizzata a valore normale e detta “alienazione”
potrà beneficiare del regime della partecipation
exemption
(PEX) solo nel caso in cui fossero rispettati i requisiti
previsti dall’articolo 87 del Tuir.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso