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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2019: in arrivo un voucher per l’assunzione di innovation manager.

NEWS Posted on Mon, November 26, 2018 20:04:23

POST 418

Nell’ultima versione del disegno di
Legge di Bilancio per il 2019 è stato introdotto un incentivo dedicato
all’assunzione di innovation manager.
L’agevolazione verrà concessa sotto forma
di voucher e finanzierà l’inserimento in azienda di un temporary manager specializzato
nella gestione dei processi di innovazione e trasformazione digitale in ottica
Industria 4.0.
Il voucher avrà un valore di 40.000
euro, pari a un massimo del 50% dei costi sostenuti, e potrà essere elevato a
80.000 euro nel caso in cui il beneficiario sia una rete di imprese. Il
contributo sarà assegnato per l’acquisizione di consulenze specialistiche
finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale
attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, e
di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa,
compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
I manager dovranno essere in possesso di
adeguati requisiti di merito ed essere iscritti in un apposito elenco fornitori
del Ministero dello Sviluppo Economico che verrà istituito entro 90 giorni
dalla data in vigore della Legge di Bilancio. L’incentivo sarà in vigore per il
biennio 2019/2020 e per l’attuazione della misura sono stati stanziati
complessivamente 75 milioni di euro.

A cura di Villani & Partners



Il c.d. “Collegato fiscale” e le novità in materia di fatturazione elettronica.

NEWS Posted on Thu, November 22, 2018 10:23:18

POST 417

Come ormai noto, a partire dal primo gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere solo di tipo elettronico e tale obbligo riguarda sostanzialmente tutte le operazioni, sia quelle tra due soggetti passivi IVA (B2B), che quelle verso un consumatore finale (B2C).

Il recente decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in vigore dallo scorso 24 ottobre 2018 e in attesa di conversione nei prossimi 60 giorni, prevede alcune importanti novità per quanto riguarda tale prossimo adempimento con l’obiettivo di agevolarne e semplificarne l’avvio dell’adozione da parte dei contribuenti.

Primo elemento di spicco del provvedimento in commento è l’inibizione per i primi mesi del periodo di imposta 2019 delle sanzioni. Il decreto all’articolo 10 stabilisce che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni non si applicano se la fattura elettronica è emessa con le modalità previste dalla legge entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile/trimestrale), ovvero si applica la sanzione ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. Pertanto, si prevede un termine di “tolleranza” per poter risolvere eventuali problematiche che dovessero emergere nella prima fase senza per forza essere sanzionati.

Dal punto di vista soggettivo è stata ridotta la platea dei contribuenti cui si riferisce la nuova normativa, vale a dire ai soli soggetti residenti o stabiliti in Italia e non più a quelli identificati.

Sono state ampliate le informazioni da inserire nella fattura elettronica. Il documento, oltre agli elementi già previsti dalla legge, va integrato con l’indicazione della data in cui è effettuata l’operazione ovvero quella in cui è incassato in tutto o in parte il corrispettivo, se diversa da quella di emissione della stessa.

Per quanto riguarda il ciclo attivo sono state riviste le regole di emissione e annotazione. Ora le fatture attive possono essere registrate nel termine più esteso del quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi non più entro 15 giorni dall’emissione, al pari delle fatture differite.

Per l’emissione invece è previsto il nuovo termine di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, si noti che a differenza delle altre novità in commento, la nuova tempistica di emissione fatture avrà effetto a partire dal primo luglio 2019.

Si sottolinea che le norme di cui sopra sull’emissione e annotazione della fattura di vendita non interferiscono in alcun modo sul momento legale di esigibilità dell’IVA né sulla relativa liquidazione periodica.

Interessanti appaiono infine la modifica del trattamento delle fatture passive ricevute e della relativa detrazione IVA.

Il cliente che riceve la fattura in acquisto non è più obbligato a protocollarla e registrarla progressivamente e questo in quanto con la nuova modalità di fatturazione elettronica tali adempimenti diventeranno superflui. Data certa di ricezione della fattura e sua relativa protocollazione sono implicite con il nuovo procedimento.

Poi, nell’ottica di accellerare la compensazione dell’IVA sugli acquisti, i nuovi termini per esercitare il diritto alla sua detrazione risultano quelli della liquidazione in cui è stata effettuata l’operazione a condizione che la relativa fattura sia giunta entro il giorno 15 del mese successivo. Perciò, se si riceve una fattura di acquisto di ottobre 2018 entro il 15 di novembre 2018, l’IVA in acquisto sarà detraibile nel mese di ottobre 2018. Unica eccezione a tal riguardo è prevista per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, si pensi, ad esempio, ad una fattura di acquisto di dicembre 2018 ricevuta entro il 15 gennaio 2019 la cui IVA sarà detraibile nella liquidazione del mese di gennaio 2019.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: Ires al 15% sugli utili reinvestiti.

NEWS Posted on Mon, November 19, 2018 06:27:59

POST 416

Il disegno di legge di bilancio 2019, all’art.8, prevede
un’agevolazione per gli utili reinvestiti in azienda per l’acquisizione di beni
materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione.

Più in particolare, per le società e gli
enti, contestualmente all’abolizione dell’ACE, verrebbe introdotta la
tassazione ridotta al 15%, anziché al 24%, del reddito corrispondente agli
utili del periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve diverse da quelle
non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

– degli investimenti
effettuati in beni strumentali nuovi
;

– del costo del
personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato
.

Inoltre il disegno di legge in commento prevede anche la riduzione
dell’IRES al 15% per gli utili investiti in ricerca a sviluppo.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica Montebelluna



Legge di Bilancio 2019: modificata la normativa sul Credito d’imposta R&S.

NEWS Posted on Fri, November 16, 2018 15:04:52

POST 415

Ridimensionamento in arrivo
per il bonus ricerca e sviluppo: la legge di Bilancio 2019 riduce
l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il
beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.
Novità anche sul fronte degli adempimenti formali, che avranno effetto già a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La manovra 2019, all’esame del Parlamento,
rimodula l’intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese
ammissibili e riduce l’agevolazione massima concedibile in ciascun periodo
d’imposta. In particolare, la percentuale del 50%, attualmente
applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media
del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:


nel caso di
attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per
le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente
impiegato in tali attività di ricerca;


nel caso di
attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti
stipulati con Università, enti e organismi di ricerca
, nonché con startup e
PMI innovative indipendenti.

La manovra stabilisce quindi una differenziazione
nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di
altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori
autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la
percentuale del 25 per cento. Inoltre, anche per la ricerca
commissionata
occorrerà distinguere tra quella affidata a Università, enti
e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di
start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e
quella affidata ad altri soggetti, per la quale si applica
l’aliquota ridotta del 25%.

Tra le tante modifiche si prevede, inoltre,
il dimezzamento dell’importo massimo annuale di credito
d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, con riduzione dagli attuali
20 milioni di euro a 10 milioni di euro.

Per quanto interessa l’ambito
applicativo oggettivo della disciplina del credito d’imposta in R&S, il
disegno di Legge introduce, tra gli investimenti ammissibili, quelli in materiali,
forniture, e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di
R&S.
Tali beni possono essere impiegati anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota
relativi alle attività di
“ricerca industriale o applicata” e “sviluppo sperimentale”.

In riferimento alle modifiche in merito ad
obblighi documentali e formali, si segnala l’introduzione della
“relazione tecnica”,
un documento che dovrà evidenziare finalità,
contenuti e risultati dei progetti o sotto progetti
di R&S in
corso di realizzazione nel periodo d’imposta. Sarà un documento composto e
sottoscritto da un soggetto diverso a seconda che l’attività di R&S sia
organizzata e svolta internamente o esternamente all’impresa
beneficiaria:

se la R&S è interna la
“relazione tecnica”
deve essere predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai
responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale
rappresentante;

se la R&S è esterna la
“relazione tecnica”
deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto terzo commissionario che
esegue la R&S.

Secondo il testo del disegno di Legge, il nuovo obbligo documentale troverebbe
applicazione ai crediti d’imposta R&S relativi ai periodi in
corso al 31 dicembre 2018. Viene poi normativamente previsto
che l’utilizzo in riequilibrio del credito R&S sia subordinato ad attuare degli obblighi di
certificazione contabile dei costi, già a decorrere dall’attuale periodo
d’imposta..

In materia di obblighi di certificazione contabile, il ddl
estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del
calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media),
attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti
beneficiari. La certificazione contabile rilasciata
per revisione legale dei conti oppure per le imprese non obbligate
per legge deve essere effettuata da un soggetto incaricato, da un revisore
legale o da una società di revisione legale dei conti il quale deve
attestare:

l’effettivo sostenimento delle
spese;

la corrispondenza delle spese alla
documentazione contabile
predisposta dall’impresa.

Inoltre, la fruizione del
bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel
senso che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un
determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo)
se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

In fine si ammettono al credito d’imposta le spese
sostenute dalle imprese delegate residenti in Italia in virtù di contratti di
ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE
o
negli Stati aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) o in Stati di cui rilevano
esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in
laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano.

A cura di Villani & Partners



Nuova proroga al 31.12.2019 delle detrazioni fiscali nel settore edile.

NEWS Posted on Wed, November 14, 2018 20:35:35

POST 414

Il disegno di
legge di bilancio per l’anno 2019 prevede la proroga di tutte le detrazioni
fiscali nel settore edilizia al 31 dicembre 2019.

Viene pertanto
prorogata al 31 dicembre 2019:

1. la detrazione
fiscale per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio
(interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria su
immobili a destinazione abitativa, nonché manutenzione ordinaria sulle parti
comuni) nella “misura rafforzata” pari al 50 per cento della spesa sostenuta e
fino ad una spesa massima di 96.000 euro;

2. la detrazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, nei limiti ed alle
condizioni vigenti nel 2018;

3. la detrazione
fiscale per l’acquisto di mobili ed arredi per le spese sostenute nel 2019
relative a beni destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di
recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire al 1° gennaio 2018 e per i
quali si è beneficiato della relativa detrazione fiscale;

4. la detrazione
per gli interventi di sistemazione del verde (c.d. bonus verde).

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Manovra 2019 e la fine dell’IRI.

NEWS Posted on Tue, November 13, 2018 14:54:12

POST 413

L’art. 82 del Disegno di Legge di Bilancio, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio del Parlamento, prevede l’abrogazione dell’Imposta sul Reddito dell’Imprenditore (IRI).

L’IRI è una flat tax, un’imposta fissa, avente la stessa aliquota dell’Ires (24%), applicabile per opzione ai redditi prodotti dalle Ditte individuali e dalle Società di persone, che non siano stati distribuiti (prelevati).

L’IRI -come si ricorderà- era stata istituita con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 col fine di superare le differenze tra il regime di tassazione proprio delle Società di capitali, assoggettate in via ordinaria all’Ires (flat tax), e quello delle Ditte individuali e delle Società di persone, imponibili Irpef (imposta progressiva e proporzionale).

Malgrado fosse stata fortemente voluta da una parte significativa della dottrina, l’IRI esce quindi dal nostro Ordinamento (TUIR) senza essere mai diventata operativa. Infatti, sebbene prevista dalla Legge di Bilancio per l’anno 2017, è stata dapprima prorogata la sua entrata in vigore e ora definitivamente abrogata.

Del resto, come si evince dalla Relazione illustrativa, non solo l’abrogazione dell’IRI si giustifica con l’introduzione della flat tax, che prevede per piccole imprese e lavoratori autonomi un’aliquota più favorevole (15%-20%), ma genererà anche (e soprattutto) un maggior gettito fiscale, stimato in circa € 2,00 miliardi nel 2019 e in circa € 1,25 miliardi dal 2020 in poi, che a conti fatti risulta irrinunciabile stanti gli attuali vincoli di bilancio.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



PEX e partecipazioni acquisite con valore negativo.

NEWS Posted on Mon, November 12, 2018 13:30:47

POST 412

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello
n. 39 del 19 ottobre 2018, ha chiarito che le partecipazioni acquisite con
valore negativo con la così detta “dote” possono fruire del regime Participation Exemption (PEX).

Più in particolare è stato esaminato
dall’Agenzia delle Entrate un caso di acquisto ad 1 Euro di una partecipazione
avente un valore negativo, per la quale l’acquirente, a fronte dell’acquisto, aveva
contestualmente iscritto al passivo un “fondo rischi su partecipazioni” per
probabili perdite future della partecipata.

Successivamente la partecipazione è stata
venduta ad un terzo, con contestuale rilascio a conto economico del fondo
rischi per la parte ancora in essere al momento del trasferimento. Per
l’Amministrazione finanziaria l’intero ammontare del fondo inizialmente
iscritto, sia per la parte già utilizzata nel corso degli anni, sia per quella
transitata a conto economico a seguito del trasferimento finale, può
assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
di segno negativo e concorrere, quindi, alla formazione del reddito imponibile
al momento del realizzo ai sensi dell’art. 87 del T.U.I.R. (5% della
plusvalenza).

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica Montebelluna



Legge di Bilancio 2019: l’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali e professionisti (dal 2020).

NEWS Posted on Thu, November 08, 2018 07:09:54

POST 411

La bozza di Legge di Bilancio 2019 prevede, al suo articolo 6, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche imprenditori individuali o professionisti che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati ad anno) possono applicare al reddito di impresa ovvero al reddito da lavoro autonomo, determinato secondo le regole ordinarie, un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 20%.

I soggetti non ammessi

Non possono applicare l’imposta sostitutiva

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in paesi collaborativi e per i quali i redditi prodotti in Italia sono almeno pari al 75% di quelli complessivi;

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;

4. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone o associazioni ovvero società a responsabilità limitata o associati in partecipazione.

5. i soggetti che esercitano attività prevalentemente per un soggetto che nel biennio precedente ha corrisposto loro reddito da lavoro dipendente o assimilato in qualità di datore di lavoro ovvero verso soggetti a quest’ultimo direttamente o indirettamente riconducibili.

Le semplificazioni

Per i soggetti che decidono di applicare l’imposta sostitutiva sono previste una serie di semplificazioni:

a. i ricavi ed i compensi conseguiti non sono oggetto di ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta;

b. non vi è l’obbligo di operare e versare le ritenute alla fonte (residua esclusivamente un adempimento dichiarativo);

c. esonero dalla applicazione dell’IVA e dei relativi adempimenti in applicazione delle regole già previste per il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

Restano invece, a differenza di quanto previsto per i forfettari, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica in vigore dal prossimo 1 gennaio 2019.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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