POST 417

Come ormai noto, a partire dal primo gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere solo di tipo elettronico e tale obbligo riguarda sostanzialmente tutte le operazioni, sia quelle tra due soggetti passivi IVA (B2B), che quelle verso un consumatore finale (B2C).

Il recente decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in vigore dallo scorso 24 ottobre 2018 e in attesa di conversione nei prossimi 60 giorni, prevede alcune importanti novità per quanto riguarda tale prossimo adempimento con l’obiettivo di agevolarne e semplificarne l’avvio dell’adozione da parte dei contribuenti.

Primo elemento di spicco del provvedimento in commento è l’inibizione per i primi mesi del periodo di imposta 2019 delle sanzioni. Il decreto all’articolo 10 stabilisce che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni non si applicano se la fattura elettronica è emessa con le modalità previste dalla legge entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile/trimestrale), ovvero si applica la sanzione ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. Pertanto, si prevede un termine di “tolleranza” per poter risolvere eventuali problematiche che dovessero emergere nella prima fase senza per forza essere sanzionati.

Dal punto di vista soggettivo è stata ridotta la platea dei contribuenti cui si riferisce la nuova normativa, vale a dire ai soli soggetti residenti o stabiliti in Italia e non più a quelli identificati.

Sono state ampliate le informazioni da inserire nella fattura elettronica. Il documento, oltre agli elementi già previsti dalla legge, va integrato con l’indicazione della data in cui è effettuata l’operazione ovvero quella in cui è incassato in tutto o in parte il corrispettivo, se diversa da quella di emissione della stessa.

Per quanto riguarda il ciclo attivo sono state riviste le regole di emissione e annotazione. Ora le fatture attive possono essere registrate nel termine più esteso del quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi non più entro 15 giorni dall’emissione, al pari delle fatture differite.

Per l’emissione invece è previsto il nuovo termine di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, si noti che a differenza delle altre novità in commento, la nuova tempistica di emissione fatture avrà effetto a partire dal primo luglio 2019.

Si sottolinea che le norme di cui sopra sull’emissione e annotazione della fattura di vendita non interferiscono in alcun modo sul momento legale di esigibilità dell’IVA né sulla relativa liquidazione periodica.

Interessanti appaiono infine la modifica del trattamento delle fatture passive ricevute e della relativa detrazione IVA.

Il cliente che riceve la fattura in acquisto non è più obbligato a protocollarla e registrarla progressivamente e questo in quanto con la nuova modalità di fatturazione elettronica tali adempimenti diventeranno superflui. Data certa di ricezione della fattura e sua relativa protocollazione sono implicite con il nuovo procedimento.

Poi, nell’ottica di accellerare la compensazione dell’IVA sugli acquisti, i nuovi termini per esercitare il diritto alla sua detrazione risultano quelli della liquidazione in cui è stata effettuata l’operazione a condizione che la relativa fattura sia giunta entro il giorno 15 del mese successivo. Perciò, se si riceve una fattura di acquisto di ottobre 2018 entro il 15 di novembre 2018, l’IVA in acquisto sarà detraibile nel mese di ottobre 2018. Unica eccezione a tal riguardo è prevista per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, si pensi, ad esempio, ad una fattura di acquisto di dicembre 2018 ricevuta entro il 15 gennaio 2019 la cui IVA sarà detraibile nella liquidazione del mese di gennaio 2019.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso