POST 415

Ridimensionamento in arrivo
per il bonus ricerca e sviluppo: la legge di Bilancio 2019 riduce
l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il
beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.
Novità anche sul fronte degli adempimenti formali, che avranno effetto già a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La manovra 2019, all’esame del Parlamento,
rimodula l’intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese
ammissibili e riduce l’agevolazione massima concedibile in ciascun periodo
d’imposta. In particolare, la percentuale del 50%, attualmente
applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media
del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:


nel caso di
attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per
le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente
impiegato in tali attività di ricerca;


nel caso di
attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti
stipulati con Università, enti e organismi di ricerca
, nonché con startup e
PMI innovative indipendenti.

La manovra stabilisce quindi una differenziazione
nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di
altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori
autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la
percentuale del 25 per cento. Inoltre, anche per la ricerca
commissionata
occorrerà distinguere tra quella affidata a Università, enti
e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di
start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e
quella affidata ad altri soggetti, per la quale si applica
l’aliquota ridotta del 25%.

Tra le tante modifiche si prevede, inoltre,
il dimezzamento dell’importo massimo annuale di credito
d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, con riduzione dagli attuali
20 milioni di euro a 10 milioni di euro.

Per quanto interessa l’ambito
applicativo oggettivo della disciplina del credito d’imposta in R&S, il
disegno di Legge introduce, tra gli investimenti ammissibili, quelli in materiali,
forniture, e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di
R&S.
Tali beni possono essere impiegati anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota
relativi alle attività di
“ricerca industriale o applicata” e “sviluppo sperimentale”.

In riferimento alle modifiche in merito ad
obblighi documentali e formali, si segnala l’introduzione della
“relazione tecnica”,
un documento che dovrà evidenziare finalità,
contenuti e risultati dei progetti o sotto progetti
di R&S in
corso di realizzazione nel periodo d’imposta. Sarà un documento composto e
sottoscritto da un soggetto diverso a seconda che l’attività di R&S sia
organizzata e svolta internamente o esternamente all’impresa
beneficiaria:

se la R&S è interna la
“relazione tecnica”
deve essere predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai
responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale
rappresentante;

se la R&S è esterna la
“relazione tecnica”
deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto terzo commissionario che
esegue la R&S.

Secondo il testo del disegno di Legge, il nuovo obbligo documentale troverebbe
applicazione ai crediti d’imposta R&S relativi ai periodi in
corso al 31 dicembre 2018. Viene poi normativamente previsto
che l’utilizzo in riequilibrio del credito R&S sia subordinato ad attuare degli obblighi di
certificazione contabile dei costi, già a decorrere dall’attuale periodo
d’imposta..

In materia di obblighi di certificazione contabile, il ddl
estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del
calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media),
attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti
beneficiari. La certificazione contabile rilasciata
per revisione legale dei conti oppure per le imprese non obbligate
per legge deve essere effettuata da un soggetto incaricato, da un revisore
legale o da una società di revisione legale dei conti il quale deve
attestare:

l’effettivo sostenimento delle
spese;

la corrispondenza delle spese alla
documentazione contabile
predisposta dall’impresa.

Inoltre, la fruizione del
bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel
senso che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un
determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo)
se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

In fine si ammettono al credito d’imposta le spese
sostenute dalle imprese delegate residenti in Italia in virtù di contratti di
ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE
o
negli Stati aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) o in Stati di cui rilevano
esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in
laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano.

A cura di Villani & Partners