POST 61/2023

Il Decreto Legge 11/2023 entrato in vigore lo scorso 17 febbraio 2023 ha profondamente modificato la normativa vigente in tema di cessione dei crediti e sconto in fattura per gli interventi nel settore edilizia.

Il Decreto prevede infatti che a partire dal 17 febbraio 2023 non sono più consentite le opzioni per “sconto in fattura” o “cessione del credito” derivanti da interventi super bonus o dai bonus ordinari nel settore edilizia di prossima realizzazione.

I crediti derivanti dai suddetti interventi potranno pertanto essere utilizzati dai beneficiari delle detrazioni esclusivamente nella propria dichiarazione dei redditi in compensazione delle imposte dovute e nel limite della propria capienza d’imposta annuale.

Attenzione: le predette limitazioni non si applicano alle opzioni relative alle spese che sono state sostenute e che verranno sostenute in relazione agli interventi in corso o di imminente realizzazione, ovvero gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023 (data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto):

1. se interventi “superbonus”:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi effettuati dai condomìni;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

2. se interventi “diversi dal superbonus”:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di accesso alla detrazione “super sisma bonus acquisti” (ex art 16 comma 1 septies Dl 63/2013).

Le spese relative a tali interventi, sia già sostenute che da sostenere, possono pertanto essere ancora oggetto di sconto in fattura e di cessione del credito.

Potranno naturalmente essere ancora oggetto di cessione di credito anche i crediti fiscali oggetto di precedenti cessioni e/o già presenti a cassetto fiscale dei contribuenti.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso