POST 59/2023

L’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, si farà riferimento all’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Più precisamente, la regolarizzazione avviene (i) con il pagamento di tali somme e (ii) con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il provvedimento dell’agenzia delle entrate emanato il 30 gennaio 2023 in attuazione della normativa, prevede che:

(i) il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24; quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.

La Risoluzione 6 E del 2023 stabilisce i codici tributo e le modalità di compilazione del modello F24, vedi:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988606/RIS_n_6_del_14_02_2023.pdf/410e9c91-6fa2-0b2c-851f-571560ae3dde

(ii) la rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024; qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La circolare 2/e dell’agenzia delle entrate ha fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle violazioni definibili:

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; 

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; 

– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode; 

– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento); 

– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis; 

– la mancata iscrizione al VIES;

– le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10 del d.lgs. 471/1997);

– l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta); 

– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; 

– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta); 

– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; 

– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto; 

– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza (sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento); 

– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; 

– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati , ovvero l’errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;

– l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c DPR 633/1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:

– le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023);

– le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;

– gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990);

– fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia;

– le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990);

– le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione i termini di decadenza della notifica dell’atto di constatazione o dell’atto di irrogazione sono prorogati di due anni.

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso