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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Contributo Extra per le imprese operanti nel settore Wedding / Intrattenimento / HORECA.

Uncategorised Posted on Thu, November 10, 2022 10:36:54

POST 172/2022

L’articolo 1, comma 17-bis, D.L. 152/2021, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese del settore della ristorazione, dell’intrattenimento e dell’Ho.re.ca.

Tale contributo è riconosciuto, ai sensi e nel rispetto del c.d. regime “De minimis” (regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni).

Il contribuente, destinatario dell’aiuto, deve presentare un’autocertificazione con l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “De minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

Il massimale di aiuti “De minimis” nel triennio non può superare € 100.000 se si svolge anche attività di trasporto merci su strada conto terzi e non può superare € 200.000 se si svolge altre attività.

La dichiarazione dovrà essere presentata a partire dal 07 novembre 2022 ed entro il 21 novembre 2022.

Il contributo in esame è riconosciuto alle imprese:

  • Che sono risultate ammissibili al contributo di cui all’articolo 1-ter, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni -Bis” (precedente contributo Wedding-intrattenimento e Ho.re.ca).
  • Che svolgono quale attività prevalente, una delle attività individuate dai seguenti codici Ateco:

56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;

56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);

56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Il contributo aggiuntivo ammonta ad € 10 milioni.

Le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità:

  • 70% ugualmente ripartito tra tutte le imprese
  • 20% ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 100.000;
  • 10% ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 300.000.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è già stato accreditato il precedente contributo di cui al c.d. “Decreto Sostegni -bis”.

L’agevolazione non è tassata ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Fondo perduto per le imprese colpite dalla crisi ucraina.

Uncategorised Posted on Thu, November 10, 2022 10:34:07

POST 171/2022

In base al decreto Mise del 09 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2022, dal 10 novembre al 30 novembre 2022 è possibile presentate domanda per accedere al contributo a fondo perduto a favore delle imprese che hanno subito i contraccolpi economici dovuti alla guerra in Ucraina.

Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese con sede in Italia, diverse da quelle agricole che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

– hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;

hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:

– 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50milioni di euro.

Tali aiuti sono erogati secondo i limiti applicati agli aiuti di Stato concessi in regime de minimis.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso