POST 207/2021

L’articolo 19 D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) ha introdotto la c.d. “super-Ace” per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 ossia esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La disciplina risulta essere stata mutuata in larga parte dalle previsioni in materia di Ace ma se ne differenzia per le seguenti peculiarità:

  • la super-Ace è calcolata sulla base di un coefficiente di remunerazione del 15% invece del 1,3%;
  • assumono rilievo esclusivamente le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, nel limite di 5 milioni di euro (l’eccedenza è agevolata con l’Ace ordinaria);
  • gli incrementi del capitale proprio verificatisi nel 2021 rilevano a prescindere dall’ammontare del patrimonio netto al 31.12.2021 (l’agevolazione spetta quindi anche in presenza di un patrimonio netto negativo);
  • i conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti confluiscono nella base di calcolo dell’agevolazione per il loro intero importo, indipendentemente dal periodo in cui si verificano (non è quindi richiesto il ragguaglio ad anno);
  • l’agevolazione può essere fruita non solo come deduzione dalla base imponibile (secondo l’ordinario meccanismo previsto per l’Ace) ma anche sottoforma di credito d’imposta.

E’ previsto un meccanismo di recupero parziale o totale dell’agevolazione “super-Ace” 2021 nel caso in cui nei due esercizi successivi (2022 e 2023) non venga mantenuta la variazione in aumento da cui è derivato il diritto a beneficiare della super ACE 2021, restano escluse le riduzioni derivanti da perdite di bilancio.

Per effetto della “super-Ace” le società di capitali potranno beneficiare di un risparmio d’imposta pari al 3,6% sui seguenti importi:

  • utile 2020 destinato a riserva;
  • versamenti soci effettuati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021;
  • rinunce a crediti da parte dei soci operate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021.

Si precisa che non rilevano gli accantonamenti a riserve di utili non disponibili e quelle che per disposizione di legge non sono distribuibili e/o non sono utilizzabili per aumenti di capitale sociale né a copertura di perdite.

Per i soggetti Irpef il beneficio varia in base alle aliquote Irpef del beneficiario.

Per poter usufruire di tale agevolazione sotto forma di credito d’imposta è necessario:

  • effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (scadenza attualmente fissata al 30 novembre 2021);
  • entro 5 giorni dall’invio della comunicazione (che può riguardare uno o più incrementi di capitale proprio) l’Agenzia delle entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto;
  • per poter utilizzare il credito d’imposta è necessario attendere il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate (riconoscimento che può avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione della Comunicazione).

Solo da questo momento in poi il credito d’imposta può essere compensato in F24, richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure ceduto.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso