POST 191/2021

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato lo scorso 30 settembre il decreto dirigenziale applicativo del DL 118/2021 in materia di crisi d’impresa, che fornisce, in cinque sezioni, numerose indicazioni tecniche per il funzionamento del nuovo istituto della composizione negoziata.

La prima sezione riguarda il “Test pratico” che l’imprenditore è tenuto ad eseguire per una preliminare verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”. Il test è diretto, in sintesi, a permettere, anche senza ancora disporre di un piano d’impresa, una valutazione della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito da ristrutturare e quella dei flussi finanziari liberi attesi. Il decreto chiarisce che gli esisti del test sono solo indicativi, non devono essere considerati alla stregua degli indici di crisi e saranno poi valutati dalla competenza dell’esperto ai fini della verifica della perseguibilità del risanamento. 

La seconda sezione è dedicata a una “Check-list”, ovvero una lista particolareggiata di quesiti le cui risposte costituiscono le indicazioni operative che l’imprenditore è invitato a seguire per la redazione di un piano di risanamento. Il decreto chiarisce, infatti, che è utile che l’imprenditore, nel momento in cui decida di intraprendere il percorso di risanamento, disponga già di un piano o che comunque lo rediga in tempi brevi. Il contenuto della Check-list dovrebbe, quindi, permettergli di redigere un piano affidabile e servirà poi all’esperto per l’analisi di coerenza del piano medesimo. Le domande e indicazioni della lista riguardano gli aspetti dell’organizzazione d’impresa, della situazione contabile e andamento corrente, delle strategie d’intervento da individuare per rimuovere le cause della crisi, della proiezione dei flussi finanziari, della capacità di risanamento del debito, dei rapporti e interdipendenze con eventuali imprese di uno stesso gruppo.

La terza sezione del decreto contiene un “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, ovvero la declinazione operativa delle prescrizioni normative del D.L. 118/2021, che recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi. Le regole operative riguardano: (i) la verifica dell’indipendenza e l’accettazione dell’incarico dell’esperto, (ii) i compiti di quest’ultimo relativi alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, all’analisi della coerenza del piano di risanamento, all’analisi delle linee di intervento e alla verifica dell’adeguatezza delle strategie e iniziative industriali, (iii) la gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata, (iv) lo svolgimento delle trattative con le parti interessate e la formulazione delle rispettive proposte, (v) la eventuale rinegoziazione di contratti e la eventuale cessione dell’azienda o di suoi rami, (vi) la eventuale stima dell’esperto delle risorse derivanti dalla liquidazione del patrimonio, (vii) la conclusione dell’incarico e la relazione finale dell’esperto.

La quarta sezione è dedicata alla formazione degli esperti e contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager. Si prevedono: il numero di ore di formazione (55), il contenuto dei temi che dovranno essere trattati, la tipologia di docente in base all’argomento trattato. La formazione già maturata o acquisita tramite corsi di approfondimento dei temi indicati nella sezione in oggetto rileverà nella individuazione dell’esperto. 

La quinta sezione disciplina la piattaforma telematica nazionale istituita dall’art. 3 del DL 118/2021, accessibile, ricordiamo, a condizione che sussistano i requisiti di utilizzo indicati nel decreto in parola, agli imprenditori iscritti al Registro Imprese attraverso il sito della CCIAA. Su tale piattaforma saranno disponibili, tra l’altro, il test pratico e lacheck-list di cui alla prima e seconda sezione del decreto dirigenziale in oggetto, nonché il Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui alla terza sezione. 

Si segnala, infine, che al decreto dirigenziale sono altresì allegati: 1. Le “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”; 2. Il contenuto della “Istanza on line”; 3. La “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”. 

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso