POST 181/2021

Facendo seguito ai precedenti interventi in tema di novità in materia di crisi d’impresa (post 173 e 179/2021),

merita particolare attenzione l’istituto del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio introdotto dall’art. 18, Decreto-Legge n. 118/2021.

Infatti, il medesimo articolo prevede che qualora l’esperto nominato dalla CCIAA nella sua relazione finale dichiari che “le trattative non hanno avuto esito positivo, e che quindi le trattative relative alla conclusione di contratti privati con i creditori idonei ad assicurare la continuità aziendale, alla convenzione in moratoria, alla conclusione di un accordo con tutti i creditori nonché alla predisposizione di accordi di ristrutturazione dei debiti non sono andate a buon fine, l’imprenditore nei 60 giorni successivi può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente a:

  • Piano di liquidazione;
  • Aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • Stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e relative cause di prelazione, 
  • Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • Valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Novità assoluta di questo particolare istituto che ne giustifica l’appellativo di “semplificato” è che tal procedura non soggiace 1) a un giudizio di ammissibilità preventiva; 2) al beneplacito del ceto creditorio.

Invero, tal proposta concordataria liquidatoria sarà passibile di omologa diretta da parte del Tribunale previa verifica dei requisiti previsti, ovverosia:

  1. Regolarità delle comunicazioni ai creditori circa la proposta concordataria;
  2. Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e fattibilità del piano;
  3. Mancato pregiudizio in capo ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare;
  4. Conseguimento di utilità a ciascun creditore.

Da qui, si possono apprezzare a pieno i vantaggi dell’inserimento di tale istituto che di fatto non può che rafforzare la posizione dell’imprenditore nella precedente fase di trattativa con i propri creditori che se non accettano le condizioni poste potrebbero “subire” la procedura in esame senza alcuna possibilità di esprimersi in merito – salve l’ordinaria azione di opposizione alla proposta di concordato – con il rischio di vedersi riconosciuta all’esito della procedura una “utilità” che può anche tradursi in una mera continuazione dei rapporti commerciali con il soggetto acquirente gli asset, nonché consentire maggiore serenità all’imprenditore che dovesse trovarsi nella condizione di intraprendere la strada della composizione negoziata in quanto nel caso in cui questa dovesse naufragare, resta comunque la possibilità di giungere a una liquidazione al di fuori di un procedimento fallimentare.

Inoltre, nel caso in cui dovesse giungersi alla liquidazione semplificata, la vendita degli asset potrà avvenire al di fuori del meccanismo delle vendite competitive in quanto sarà soltanto necessario che sia verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato.

In ultimo, va ricordato che la nomina da parte del Tribunale del liquidatore non potrà ignorare il nominativo indicato dall’imprenditore nel piano di liquidazione (vedasi post 172/2021).

Istituto dunque volto a incentivare il raggiungimento dell’accordo in pendenza di trattative con conservazione della continuità aziendale.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia