POST 173/2021

Lo schema del DL approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 agosto prevede l’introduzione di un nuovo istituto per consentire all’imprenditore in difficoltà di trovare la miglior strada percorribile per raggiungere accordi con i propri creditori in modalità del tutto stragiudiziale.

Infatti, con l’intento di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto, ravvisata l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese a individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale, per l’imprenditore che dovesse trovarsi in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, che rende probabile la crisi o l’insolvenza, il (proponendo) legislatore apre dal prossimo 15 novembre la possibilità di accedere a un procedimento volontario avente natura riservata e stragiudiziale.

Tale istituto è accessibile mediante presentazione di apposita domanda alla Camera di Commercio tramite un portale dedicato di nuova istituzione (art. 3), in esito alla quale viene nominato un professionista esperto indipendente in materia di crisi di impresa che sarà incaricato di valutare la percorribilità del risanamento aziendale e/o la ristrutturazione dei debiti indicando e assistendo l’imprenditore nelle scelte strategiche da attuarsi e nelle contrattazioni con i creditori.

Detto professionista riveste la funzione di mero professionista esperto in materia che svolge attività di consulenza al fine di agevolare le trattative tra i soggetti interessati.

In nessuno modo egli può sostituirsi all’imprenditore, che mantiene interamente la gestione dell’azienda.

Il carattere volontario e riservato dell’istituto consente che venga rispettata la più stretta riservatezza sulle trattative e informazioni tutte che dovessero essere fornite dall’imprenditore all’esperto e ai creditori, tanto che l’esperto non può essere chiamato a deporre da alcuna autorità in merito.

Altro aspetto certamente importante di tale istituto è che unitamente all’istanza di accesso alla composizione negoziata può essere presentata in Tribunale domanda di applicazione di misure protettive del patrimonio, sicché dalla data di pubblicazione di tali misure i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore (su questo inciso vi sono alcuni dubbi in tema di par condicio creditorum), né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa.

Inoltre, il legislatore punta sulla rapidità della composizione in quanto se entro 180 giorni dalla nomina dell’esperto non sono raggiunti gli accordi, la domanda viene cancellata (salvo espressa volontà sia dell’imprenditore, sia dei soggetti interessati).

Al termine delle trattative, l’imprenditore ha diverse possibilità:

  1. Possibilità di superamento della condizione di squilibrio stragiudizialmente
  2. Concludere accordi con i creditori se questi garantiscono la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (con riduzione sanzioni e interessi tributari e concessione di dilazione di pagamento dei debiti tributari sino a 72 rate);
  3. Concludere una convenzione di moratoria;
  4. Concludere un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto, che produce i medesimi effetti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F. (piani attestati di risanamento), senza necessità dell’attestazione;
  5. Accesso alle procedure alternative al fallimento già esistenti
  6. accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, 182-septies, 182-novies (di nuova istituzione con il DL in commento), L.F.;
  7. predisposizione piano attestato di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.;
  8. proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 del DL in commento);
  9. accedere alle altre procedure concorsuali.

In conclusione e in sintesi, alcune delle caratteristiche dell’istituto in esame:

  1. Possibilità di accedere a un istituto completamente stragiudiziale;
  2. Assistenza da parte di un professionista esperto indipendente in materia di crisi di impresa;
  3. Velocità del procedimento;
  4. Possibilità di adozione di misure protettive sul patrimonio in pendenza di trattative;
  5. Possibilità (su autorizzazione del Tribunale) di contrarre finanziamenti prededucibili;
  6. Estrema riservatezza sulle informazioni assunte dai soggetti interessati in pendenza della composizione;
  7. Impossibilità per gli istituti di credito di revocare gli affidamenti bancari a causa dell’accesso alla composizione negoziata;
  8. In caso di raggiungimento di accordo, riduzione interessi e sanzioni tributarie;
  9. Impossibilità di dichiarazione di fallimento nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la conclusione del procedimento.

Non resta che attendere la pubblicazione del DL nella sua formulazione definitiva per comprendere se tutti tali aspetti sono confermati.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia