POST 179/2021

Il 25 agosto 2021 è entrato in vigore il decreto legge sulla crisi d’impresa (D.L. 24/8/2021 n. 118) che, in un contesto problematico come quello attuale, interviene su più fronti in materia di crisi: da una parte scandendo i nuovi tempi di entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019) e, dall’altra, introducendo nuovi istituti per fornire alle imprese strumenti volti a prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere squilibri e crisi potenzialmente reversibili. 

Il Legislatore ha, infatti, previsto un rinvio al 16 maggio 2022 per l’entrata in vigore del Codice della crisi, ritenendo necessario apportare modifiche a taluni istituti ritenuti poco flessibili, che potrebbero portare a difficoltà applicative in tale contesto di congiuntura economica. Il D.L. 118 ha inoltre stabilito uno slittamento, ancor più lungo (e forse per accantonarlo definitivamente), al 31 dicembre 2023 per il controverso sistema dell’allerta obbligatoria e automatica in presenza di segnali di crisi nell’impresa, che prevede(va) il coinvolgimento, nell’allerta esterna, di enti fiscali e previdenziali. 

Consapevole che il mero rinvio del Codice della crisi non può essere risolutivo per un intervento efficacie in tale conteso, il Legislatore ha previsto l’introduzione di nuovi strumenti, come la Composizione negoziata della crisi, che si sostanzia in un procedimento volontario di natura stragiudiziale volto a consentire il raggiungimento di un accordo tra l’impresa in difficoltà e i propri creditori (per un approfondimento si veda il nostro Post n. 173/2021 del 12/08/2021), 

nonché l’anticipata entrata in vigore di alcune specifiche disposizioni previste dal Codice della crisi. 

Per ricorrere alla Composizione negoziata si dovrà attendere il 15 novembre 2021 (entro il 24 settembre dovrà, inoltre, essere emesso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che ne disciplina alcuni specifici aspetti) mentre sono già in vigore (dal 25 agosto) le disposizioni che, modificando l’attuale legge fallimentare (R.D. 267/1942), anticipano alcuni strumenti del Codice della crisi. Tra queste segnaliamo:

  1. in tema di Transazione fiscale, la facoltà del Tribunale di omologare le proposte di concordato preventivo anche in assenza del adesione (e non più in assenza di voto favorevole) dell’Erario e degli Enti previdenziali;
  2. in ambito di tutela dei lavoratori dipendenti, la facoltà concessa la Tribunale di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito della domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione; 
  3. nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, le novità riguardano: (i) gli Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182 -septies L.F.) che, a determinate condizioni, produrranno i propri effetti anche nei confronti di creditori non aderenti all’accordo, purché rientranti in categorie omogenee per posizione giuridica ed interessi economici, anche quando non si tratti di banche o intermediari finanziari; (ii) la Convenzione in moratoria (art. 182-octies L.F.), che riguarda la facoltà di accordarsi con i creditori per la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, che tuttavia non comporti rinuncia al credito, estenderà i propri effetti, a determinate condizioni, anche nei confronti di creditori non aderenti all’accordo. Tale istituto si applica anche agli imprenditori non commerciali (per esempio alle imprese agricole); (iii) gli Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182-novies L.F.) che prevedono la possibilità di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) con una percentuale di creditori aderenti pari al 30 % (e non al 60%) a patto che il debitore rinunci alla dilazione di pagamento di 120 gironi altrimenti prevista, alla sospensione delle azioni esecutive e non abbia chiesto il concordato con riserva ex art. 161 L.F. Considerato che il restante 70% dei creditori che non partecipa all’accordo andrà soddisfatto regolarmente, sembra difficile prevedere una ampio ricorso all’istituto in parola; (iv) l’efficacia degli accordi di ristrutturazione della società che, salvo patto contrario, si estende ai soci illimitatamente responsabili(art. 182-decies L.F.);
  4. in tema di Concordato in continuità (art. 186-bis L.F.) è prevista la moratoria biennale (anziché annuale) per il pagamento dei creditori privilegiati.

Dr. Andrea Boschi