POST 170/2021

In data 6 agosto l’INPS ha pubblicato la circolare n. 124 con la quale vengono fornite le indicazioni per accedere all’esonero parziale dei contributi previdenziali, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Tale circolare era stata annunciata con il messaggio n. 2761 del 29 luglio scorso con il quale veniva ufficializzata la proroga della presentazione delle istanze inizialmente prevista con scadenza 31 luglio 2021.

Ricordiamo brevemente che i soggetti beneficiari dell’esonero sono gli iscritti:

  • alle Gestione autonoma speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • I professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (e che dichiarano i redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR);
  • alle Casse professionali autonome;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori, di cui alla L.3/2018, iscritti alla Gestione separata INPS o iscritti alle Casse professionali autonome, già collocati in pensione e assunti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda i requisiti per gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che:

  • l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al  31/12/2020 e che risultino inscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1 gennaio 2021; sono quindi esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 01/01/2021;
  • I soggetti devono aver subito un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019, con alcune deroghe per le nuove attività del 2020, e devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro (reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II);
  • devono essere in possesso della regolarità contributiva, c.d.  DURC, verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 01/11/2021;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità o altro emolumento con stessa finalità (l’esonero spetta solo per i mesi NON coincidenti con periodi di lavoro o pensione). 

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di € 3.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista; in caso di superamento del limite di spesa, l’INPS provvederà a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.

Inoltre l’INPS specifica che i periodi oggetto di esonero saranno utili ai fini pensionistici (sia per il diritto che per l’importo) a condizione che la quota di contribuzione obbligatoria, non oggetto di esonero, sia regolarmente pagata; fanno eccezione gli iscritti alla Gestione separata che se in presenza di un reddito inferiore ad € 15.953,00 avranno una riduzione del periodo valutabile ai fini pensionistici.

Per gli Artigiani e Commercianti l’esonero riguarda i contributi sul minimale di competenza dell’anno 2021 con scadenza fino al 31/12/2021 (quindi rata fissa I, II e III). Per gli iscritti alla Gestione Separata l’esonero riguarda gli acconti del 2021, con scadenza di pagamento entro il 31/12/2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% o 24% sul reddito per l’anno di imposta 2020 indicato nel quadro RR, sezione II. Ne consegue quindi che sono esclusi dal beneficio i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (collaboratori coordinati e continuativi).

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei modelli sarà resa nota con apposito messaggio e dovranno essere trasmessi con i canali telematici messi a disposizione dall’INPS, sia per il cittadino che per gli Intermediari, accedendo dal Cassetto previdenziale, dove si potrà verificare anche l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza.

Per i professionisti iscritti alle Casse autonome di previdenza la scadenza è fissata al 31 ottobre 2021.

L’esonero inoltre deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 06/08/2021, data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, in caso di esito negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili sulla contribuzione omessa. In caso invece di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati si potrà chiedere la compensazione o il rimborso con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2021. 

L’Istituto comunicherà l’importo spettante a ogni richiedente. Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato da parte dell’INPS, dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il pagamento della differenza contributiva effettuata dal contribuente entro 30 giorni dalla comunicazione stessa potrà essere sanata senza applicazione di sanzioni civili ed interessi.

Le modalità dei controlli aventi ad oggetto il limite reddituale ed il calo di fatturato o dei corrispettivi saranno definiti tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate, l’INPS inoltre trasmetterà agli altri enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza l’elenco dei soggetti che hanno presentato l’istanza al fine di ottenere le informazioni necessarie ad effettuare i dovuti controlli.

I contributi oggetto di esonero andranno dichiarati nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi dei rispettivi beneficiari.

Per ultimo si precisa che l’agevolazione rientra nella normativa in materia di aiuti di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso