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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

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Decreto Sostegni Bis: credito d’imposta a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Uncategorised Posted on Fri, June 11, 2021 16:21:47

POST 140/2021

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) ha reintrodotto il credito d’imposta, a favore delle imprese del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti. Il credito sarà utilizzabile solo in compensazione.

L’agevolazione era stata inizialmente introdotta per il 2020 dal “Decreto Rilancio”, ma non era mai divenuta operativa per mancanza di decreti attuativi. Con il “Sostegni-bis”, ora, l’agevolazione è stata estesa anche al 2021.

Per usufruire del credito d’imposta è necessario presentare apposita domanda, le cui modalità, termini di presentazione e contenuto, dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi che il “Decreto Sostegni-bis” ha aumentato a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.

Per i soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci, mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale regolarmente iscritti.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto Sostegni Bis: modifiche alla disciplina della compensazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli rientranti nell’allegato A alla Legge 232/2016

Uncategorised Posted on Fri, June 11, 2021 16:15:48

POST 139/2021

Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto legge 73/2021 estende anche  ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di compensare in unica soluzione mediante modello F24 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli rientranti nell’allegato A alla Legge 232/2016 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021

Si ricorda che tale credito d’imposta è pari al 10% degli investimenti effettuati ed è utilizzabile in compensazione dall’esercizio di entrata in funzione dei beni.

Il comma 1054 della legge 178/2020 prevedeva già la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione in un’unica quota annuale ma solo per i soggetti con ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro, mentre per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro il credito d’imposta andava utilizzato in compensazione in tre quote annuali costanti.

Si ricorda che il credito d’imposta maturato sugli investimenti in beni immateriali diversi da quelli inclusi nell’allegato B alla Legge 232/2016 resta fruibile in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso