POST 465

La legge di bilancio 2019 con l’art. 1, commi 51-52 ha abrogato a decorrere dal 01.01.2019, l’articolo 6 del DPR 601/73 che disponeva la riduzione a metà dell’aliquota IRES nei confronti di alcune categorie di Enti Non Profit con personalità giuridica operanti in settori di interesse generale quali l’assistenza, la sanità, la beneficenza, la ricerca e l’alloggio sociale. Con tale manovra il Governo ha portato l’aliquota Ires applicabile a questi soggetti dal 12%, che era previsto fino al 31.12.2018, al 24%.

A seguito di immediati riscontri negativi suscitati nella coscienza collettiva, il Governo si è impegnato a rivedere l’abrogazione di questa misura agevolativa al fine di giungere nel più breve tempo possibile ad un rispristino – seppur temporaneo – della riduzione dell’aliquota Ires.

A tal fine il Governo ha individuato nel Decreto Semplificazioni in corso di approvazione, lo strumento più utile per posticipare l’applicazione dell’aliquota ordinaria Ires a successivi periodi di imposta. Restiamo in attesa di vedere come verrà regolato il ripristino della cosiddetta MINI IRES per gli Enti Non Profit, considerato anche che l’abrogazione della agevolazione era nata anche da una segnalazione di possibile incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea. Nella bozza di emendamento inserita nel decreto semplificazioni al momento è previsto che l’abrogazione dell’aliquota ridotta operi dal periodo di prima applicazione di un nuovo regime agevolato da definire e da coordinare con le disposizioni di cui al nuovo Codice del Terzo Settore.

Roberta Vecchiato
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza