POST 335

Con ordinanza n. 3819
depositata il 16 febbraio 2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo
l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una
società relativamente al mancato versamento della ritenuta d’acconto su
interessi passivi derivanti da operazioni di finanziamento.

Nella fattispecie la società
aveva ricevuto un prestito dai propri soci senza che ne fosse esplicitata la natura
fruttifera o meno.

La cassazione ha quindi
ricordato come, sia ai sensi dell’articolo 1815 del codice civile che ai sensi
dell’articolo 45 del Tuir, nel nostro ordinamento esista una presunzione di
fruttuosità dei capitali dati a mutuo salva prova contraria da parte del
contribuente.

Con ciò ne deriva che la
società mutuataria, che ha ricevuto il prestito, avrebbe dovuto operare la
ritenuta sugli interessi passivi prevista dall’articolo 26 del Dpr 600/1973.

Sul punto i Giudici hanno
inoltre affermato che l’obbligo di effettuare la ritenuta persiste sia nel caso
in cui la corresponsione sia effettivamente avvenuta, sia quanto è solo
presunta dalla legge.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso