POST 252

La
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 12 giugno 2017 fornisce alcuni
chiarimenti afferenti alle modifiche apportate dal DL 50/2017 alla procedura di
collaborazione volontaria bis.

Tra le
varie questioni affrontate dalla circolare, particolare attenzione merita il
tema dell’autoliquidazione. Si ricorda che la voluntary disclosure bis consente
al Contribuente di beneficiare del trattamento di favore definito nella
precedente normativa solamente se provvede al pagamento spontaneo di imposte,
sanzioni e interessi (nel sito dell’Agenzia è disponibile anche un software di
compilazione a supporto dei contribuenti – si veda il precedente post del 28/5/2017).

In
particolare, il nuovo decreto sancisce che non saranno più applicabili le maggiorazioni a carico del contribuente in caso di
insufficiente versamento come conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell’Agenzia
delle Entrate (ad esempio, in caso di erronea applicazione dell’imposta
sostitutiva in luogo dell’imposizione ordinaria).

Laddove invece,
quanto versato fosse insufficiente rispetto alle risultanze della richiesta di
accesso alla procedura e della documentazione a corredo della stessa (ad
esempio, nel caso di errori di calcolo), si applica la maggiorazione del
10% introdotta dal DL 193/2016, se l’insufficienza del versamento supera:

– il 10% delle
somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di
generare tali redditi;

– il 30% delle
somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione
prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è pari, invece, al 3%,
qualora la carenza sia inferiore o uguale:

– al 10% delle
somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di
generare tali redditi;

– al 30% delle
somme da versare negli altri casi.

Tali
maggiorazioni saranno applicabili a seguito di un riscontro tra quanto versato
e quanto emerge dall’istanza di
voluntary disclosure e dalla documentazione allegata.

Restano, quindi,
applicabili solo in assenza di autoliquidazione le sanzioni da quadro RW
determinate in misura pari al 60% o all’85% (in caso di investimenti in Paesi
black list senza accordo in vigore) del minimo edittale. La medesima misura
dell’85% del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di
imposte.

Infine, il
nuovo Decreto consente di autoliquidare solamente alcune annualità e attendere la
notifica dell’Agenzia per le altre.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso