POST 226

L’attività di contrasto ai
fenomeni di illecito fiscale internazionale ha registrato, negli ultimi anni,
un deciso salto di qualità. Detto settore si avvale di una rinnovata base normativa:
infatti, oltre al tradizionale impianto dispositivo costituito dal D.L. n.
167/1990 (cd. “Monitoraggio fiscale”),
è stato emanato il D.L. n. 112/2008 che ha previsto un costante monitoraggio
dei soggetti che trasferiscono all’estero la residenza mediante l’azione
congiunta dei Comuni e dell’Agenzia.

In ultimo l’articolo 7 co.3
del cd. Decreto Fiscale collegato
alla legge di bilancio 2017 ha introdotto i commi 17-bis e ter all’articolo 83
del DL 112/2008 prevedendo che i dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE), siano resi disponibili all’Agenzia
delle entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i
controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri
non dichiarati
.

Il comma 17-ter del
citato art. 83 prevede altresì che, in fase di prima attuazione delle
disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei
Comuni e dell’Agenzia delle entrate vengano esercitate anche nei confronti
delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010
.

Per dare quindi attuazione alle modalità di comunicazione
dei dati e la creazione delle liste di contribuenti selezionabili l’Agenzia delle
Entrate ha emanato lo scorso 3 marzo
2017
il provvedimento n. 43.999 secondo cui i criteri da utilizzare per la
formazione delle liste selettive, basati anche su elementi segnaletici della
permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:

a)
residenza
in uno Stato black list;

b)
movimenti
di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari
nell’ambito del monitoraggio fiscale;

c)
informazioni
relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse
dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di
Accordi di scambio automatico di informazioni;

d)
residenza
in Italia del nucleo familiare del contribuente;

e)
atti del
registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;

f)
utenze
elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;

g)
disponibilità
di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;

h)
titolarità
di partita Iva attiva;

i)
rilevanti
partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;

j)
titolarità
di cariche sociali;

k)
versamento
di contributi per collaboratori domestici;

l)
informazioni
trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello
dichiarativo 770;

m)
informazioni
relative a operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. “Spesometro”).

Si ricorda infine che, sempre
ai sensi dell’articolo 83 co. 17-ter DL 112/2008, fini della formazione delle
liste selettive si terrà conto della eventuale mancata adesione alla procedura
di collaborazione volontaria (cd. Vlountary
Disclosure
).

In questo modo sarà molto
probabile che chi non ha aderito alla prima Voluntary e risiede formalmente in
uno Stato black list finirà nella
lista selettiva. Tale impostazione mira dunque a spingere tutti quei
contribuenti che non abbiano regolarizzato le loro posizioni estere a farlo
sfruttando l’opportunità, attualmente in corso, della Voluntary 2.0.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso