POST 138

Come già osservato in un nostro precedente intervento, si veda POST n. 72 del 29 gennaio 2016, l’Amministrazione Finanziaria, corroborata anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione (si veda ad esempio la n.1335/2016), pare aver consolidato quell’orientamento secondo il quale il mancato incasso di un credito da parte del Socio (rinuncia a dividendi o a compensi in qualità di amministratore) determini la necessaria tassazione delle somme anche se non percepite.
Tale tesi è nota come “incasso giuridico” concetto emerso per la prima volta nell’ormai lontano 1994 nella Circolare Ministeriale n. 73 del 27 maggio. Qui l’Amministrazione Finanziaria ha inteso equiparare la rinuncia del credito vantato dal socio alla volontà da parte di quest’ultimo di finanziare la stessa attraverso la predetta rinuncia.
Tale patrimonializzazione si tradurrebbe in un aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio in virtù delle disposizioni contenute negli articoli 94 comma 6 e 101 comma 4 del Tuir.
Da un punto di vista strettamente pratico quindi si dovrà, ad esempio, prestare particolare attenzione al caso in cui una società provveda al pagamento del compenso già deliberato salvo poi rendersi conto di non poter sostenere l’onere. Come sopra esposto la conseguente rinuncia potrebbe essere quindi oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria come conseguenza dell’applicazione dell’incasso giuridico ovvero della presunzione dell’incasso figurativo del compenso oggetto di rinuncia e utilizzato per finanziare la società.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso