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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2021: trasferimento i terreni agricoli – Esenzione dall’imposta di registro.

Uncategorised Posted on Sat, January 02, 2021 23:09:58

POST 8/2021

La legge di bilancio 2021 ha stabilito che, limitatamente all’anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, a condizione che:

a) i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti;

b) gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2021: modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi.

Uncategorised Posted on Sat, January 02, 2021 23:07:17

POST 7/2021

La legge di bilancio 2021 prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi (di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.l. 50/2017), con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi, a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale

Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazioneimmobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Farmacie: fattura esente IVA per cessione di beni di protezione al Covid-19 con IVA al 5% dal 1° gennaio 2021.

Uncategorised Posted on Sat, January 02, 2021 10:24:02

POST 6/2021

Come noto l’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) aveva disposto l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2020, delle cessioni di beni di seguito indicati:

mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrite, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per manisoluzione idroalcolica in litri; strumentazioni per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili

Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 l’aliquota IVA applicabile ai beni sopra elencati è pari al 5% (punto 1-ter.1. della Tabella A, Parte II-bis, DPR n.633/1972). 

La Farmacia, pertanto, in caso di cessione di tali beni ad un soggetto partita IVA (es. studi professionali, aziende, …) dovrà emettere fattura elettronica con aliquota IVA 5%.

Si ricorda, invece, che qualora venisse richiesta la fattura dal cliente persona fisica (non soggetto IVA) in luogo dell’ordinario documento commerciale (scontrino fiscale) la fattura dovrà essere emessa cartacea e i relativi dati trasmessi al Sistema Tessera sanitaria qualora la cessione riguardi dispositivi medici.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale delle società di capitali.

Uncategorised Posted on Sat, January 02, 2021 09:52:57

POST 5/2021

L’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 riscrive completamente l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) in tema di “Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale delle società di capitali”.

In allegato un approfondimento.



Proroga e potenziamento dei crediti d’imposta per la transizione 4.0 – “BONUS INVESTIMENTI”.

Uncategorised Posted on Sat, January 02, 2021 09:40:36

POST 4/2021

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020 n. 178. In allegato è approfondito uno dei provvedimenti di maggiore importanza: il cosiddetto “Bonus Investimenti” disciplinato dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della suddetta Legge



Decreto “Milleproroghe”: proroghe per la lotteria degli scontrini e per l’invio dati corrispettivi tramite sistema tessera sanitaria.

Uncategorised Posted on Sat, January 02, 2021 09:34:49

POST 3/2021

Il Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha disposto lo slittamento dell’avvio della “lotteria degli scontrini”, il concorso con il quale i consumatori potranno partecipare all’estrazione di premi in denaro a fronte di acquisti di beni e di servizi presso i commercianti al minuto. 

Il decreto prevede che l’avvio della lotteria sarà demandato ad un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli dello Stato da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

Il Governo ha quindi accolto le richieste degli operatori economici che, anche per l’emergenza Covid-19, non erano ancora riusciti a procedere all’aggiornamento dei registratori telematici. 

Altra proroga che interessa gli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. Farmacie) è quella relativa alle modalità alla me­morizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 prevedeva l’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri tramite il Sistema Tessera Sanitaria e non più direttamente dai registratori telematici a partire dal 1° gennaio 2021. Modifiche tecniche che impattano più sulle software-house tenute agli aggiornamenti delle procedure software che sull’operatività dell’esercente.

Anche in questo caso è intervenuto l’art. 3 del D.L. Milleproroghe differendo il termine al 1° gennaio 2022.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di bilancio 2021: nuova possibilità di rivalutare quote e terreni.

Uncategorised Posted on Fri, January 01, 2021 19:44:39

POST 2/2021

Con la Legge di bilancio 2021 si rinnova la facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). 

Il valore così rideterminato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 11 per cento.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Legge di bilancio 2021, il Covid-19 e la “Farmacia dei Servizi” tra tamponi e vaccini.

Uncategorised Posted on Fri, January 01, 2021 11:50:27

POST 1/2021

L’anno si è chiuso con l’Italia ancora in lockdown, con le mascherine, il distanziamento sociale, il virus in circolazione, il Servizio sanitario nazionale duramente impegnato e l’approvazione di una Legge di bilancio (L. n.178/2020, G.U n.322 del 30.12.2020) che finalmente riconosce alla Farmacia un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza e nel contrasto alla diffusione della pandemia.

Nella Legge appena approvata è infatti prevista la possibilità di eseguire presso le Farmacie:

  1. test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene SARSCoV-2 (L. n. 178/2020, art.1, commi 418-420);
  2. vaccini, seppur sotto la supervisione dei medici eventualmente assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato (L. n. 178/2020, art.1, commi 471). 

Sebbene la norma rimandi alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali di categoria e preveda che non debbano derivarne nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rappresenta una svolta nell’acceso confronto tra coloro che vedono la Farmacia come un semplice “negozio” in cui l’aspetto predominante, se non l’unico, è quello “commerciale” e i sostenitori di una Farmacia evoluta, “professionale”, ma anche “regolamentata”.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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