POST 6/2021

Come noto l’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) aveva disposto l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2020, delle cessioni di beni di seguito indicati:

mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrite, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per manisoluzione idroalcolica in litri; strumentazioni per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili

Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 l’aliquota IVA applicabile ai beni sopra elencati è pari al 5% (punto 1-ter.1. della Tabella A, Parte II-bis, DPR n.633/1972). 

La Farmacia, pertanto, in caso di cessione di tali beni ad un soggetto partita IVA (es. studi professionali, aziende, …) dovrà emettere fattura elettronica con aliquota IVA 5%.

Si ricorda, invece, che qualora venisse richiesta la fattura dal cliente persona fisica (non soggetto IVA) in luogo dell’ordinario documento commerciale (scontrino fiscale) la fattura dovrà essere emessa cartacea e i relativi dati trasmessi al Sistema Tessera sanitaria qualora la cessione riguardi dispositivi medici.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia