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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Uncategorised Posted on Thu, January 14, 2021 08:38:00

POST 50/2021

Il Consiglio dei Ministri ieri sera ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale.



Patent Box e autoliquidazione OD: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Tue, January 12, 2021 10:07:36

POST 49/2021

Con la Circolare 28/E dello scorso 29 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione “Patent Box” introdotte dall’articolo 4 del Dl 34/2019 (cd. Dl Crescita).

Il “Patent Box”, si ricorda, è un particolare regime agevolato che consente di escludere parte del reddito prodotto dalle imprese attraverso lo sfruttamento diretto o indiretto di beni immateriali agevolabili (per una più approfondita disamina della normativa si rimanda al precedente post 113/2020).

Il Dl crescita è intervenuto prevedendo, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale agevolato, la possibilità di optare per l’autoliquidazione OD (oneri documentali), direttamente in dichiarazione dei redditi, dell’agevolazione non considerando quindi più obbligatoria la procedura di ruling presso l’Agenzia delle Entrate. Tale opzione è accessibile previa predisposizione, da parte del contribuente, di una idonea documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nr. 658445 del 30 luglio 2019.

Il documento di prassi in commento interviene quindi confermando che, nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione del set informativo costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione OD oltreché per godere dell’esonero dalle sanzioni in caso di successiva rettifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Con tale opzione l’agevolazione è frazionata nell’arco temporale di tre periodi di imposta mentre, nelle altre ipotesi di utilizzo diretto per operazioni infragruppo e utilizzo indiretto, l’onere documentale non costituisce un requisito per procedere in autoliquidazione bensì una condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, qualora la documentazione sia ritenuta idonea in caso di controllo.

Per quanto concerne le opzioni “Patent Box” e autoliquidazione OD la Circolare evidenzia come le stesse abbiamo una durata differente:

  • l’opzione “Patent Box” ha una durata quinquennale
  • l’opzione OD ha durata annuale.

Entrambe le opzioni sono irrevocabili e rinnovabili.

Viene inoltre precisato che la sussistenza di un’opzione “Patent Box” è condizione necessaria e sufficiente per poter accedere al regime agevolato mentre sono necessarie entrambe le opzioni per poter accedere al regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti.

Per quanto riguarda l’opzione OD questa va comunicata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o al più tardi con dichiarazione integrativa tardiva (entro 90gg dal termine ordinario)

Con riferimento alle procedure di ruling già attivate la Circolare in commento è intervenuta precisando che:

  • i contribuenti che avevano in corso una procedura di Ruling (per periodi anteriori al 2019), ovvero per procedure iniziate ante 1° maggio 2019 (entrata in vigore DL Crescita), potevano optare per l’autoliquidazione purché la procedura non sia conclusa. Detta opzione doveva essere comunicata a mezzo PEC o raccomandata all’Ufficio presso cui è in corso la procedura entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta 2019 (quindi entro il 10 dicembre 2020);
  • per i ruling avviati dal 1° maggio 2019 la rinuncia ha invece effetto solo dall’anno in cui è comunicata. Ciò significa che per gli anni precedenti, in assenza di ruling e mancando la valida opzione per l’autoliquidazione, l’agevolazione è persa. Ad esempio se il “Patent Box” con ruling è partito nel 2019 (periodo 2019 – 2023) e poi nel 2022 si opta per l’autoliquidazione la stessa vale da tale esercizio e pertanto per gli anni dal 2019 al 2021 l’agevolazione non spetterà.

Con riferimento al set informativo che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolato, l’Agenzia delle Entrate precisa che la documentazione è concepita come un documento informativo unico articolato in due sezioni:

  • Sezione A: finalità di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con un focus particolare sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa;
  • Sezione B: contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione dei modelli dichiarativi.

Infine la circolare da spazio alle modalità “semplificate” di fruizione del beneficio da parte delle PMI tra cui vi è la possibilità di modulare ed adattare il set informativo alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Altre novità in tema di sovraindebitamento.

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 14:12:22

POST 48/2021

La legge 176/2020 di conversione del DL Ristori (n. 137/2020), entrata in vigore a Natale, ha introdotto alcune importanti novità alla disciplina del sovraindebitamento (L. 3/2012), anticipando, così, alcune delle nuove misure previste dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che entrerà in vigore solo a partire dal prossimo 1° settembre. Ricordiamo che le norme sulla composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano ai debitori non fallibili: cioè al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore e a quello agricolo, ecc. 

Tra le novità più significative si annoverano: la falcidia dei crediti tributari (per Iva e ritenute) in precedenza solo dilazionabili, l’omologa degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in assenza di adesione da parte dell’Erario, l’introduzione delle “procedure familiari” di composizione della crisi.

La possibilità di prevedere la falcidia dei debiti per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, Iva e ritenute, è stata introdotta dal legislatore abrogando il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della legge 3/2012. Tale norma, infatti, consentiva al debitore solamente la facoltà di dilazionare i tributi in oggetto, escludendo ogni possibilità di stralcio. Il nuovo testo, invece, consente al soggetto sovraindebitato di proporre un accordo che preveda anche la falcidia di detti crediti.

Un’ulteriore novità riguarda la facoltà del tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, quando tale adesione sia decisiva al fine del raggiungimento delle percentuali di approvazione del piano disposte dalla legge (art. 11, comma 2, L. 3/2012) e la proposta di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze dalla relazione predisposta dall’organismo di composizione della crisi (OCC). Va tuttavia segnalato che, diversamente da quanto contemplato dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore dal prossimo 1° settembre, la nuova norma trova oggi applicazione esclusivamente per i crediti tributari e non anche per quelli previdenziali. 

Tra le misure entrate in vigore con la conversione in legge del DL Ristori vi sono anche le “procedure familiari”, di cui al nuovo art. 7-bis della L. 3/2012. Tale fattispecie consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando si tratti di soggetti conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune (per esempio un’eredità). Lo scopo della norma è quello di agevolare una gestione e una soluzione unitaria della crisi. Si considerano membri della stessa famiglia: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo nonché le parti delle unioni civili e i conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016. 

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2021 – Detrazione spese veterinarie.

Uncategorised Posted on Sun, January 10, 2021 20:24:52

POST 47/2021

Con il comma 333 viene aumentato l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie; il nuovo tetto di spesa sul quale calcolare la detrazione del 19% viene elevato da 500 a 550 euro annui: la detrazione del 19% si applica sempre sull’importo che eccede la franchigia di € 129,11.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Legge Bilancio 2021 – Riduzione IMU e TARI pensionati esteri.

Uncategorised Posted on Sun, January 10, 2021 20:23:01

POST 46/2021

L’art. 1 comma 48 della Legge di Bilancio 2021, prevede che, a partire dal 2021, per i soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione estero, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d’uso:

  •  l’IMU venga ridotta della metà;
  •  la TARI (la tassa sui rifiuti avente natura di tributo) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo vengaridotta di un terzo.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2021 – Esenzione prima rata IMU 2021 per settori del turismo.

Uncategorised Posted on Sun, January 10, 2021 20:19:49

POST 45/2021

La Legge di Bilancio 2021, con il comma 599, conferma l’esenzione della prima rata IMU 2021 sugli immobili nei quali si svolgono attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare degli:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi (categoria D/2), pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili (categoria D) in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

L’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



La Legge di Bilancio e il credito d’imposta per l’adeguamento dei locali di lavoro.

Uncategorised Posted on Sun, January 10, 2021 09:42:47

POST 44/2021

Come noto, l’art. 120 del “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha riconosciuto, a favore degli esercenti operanti in luoghi aperti al pubblico, un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 (nel limite massimo di € 80.000) per l’adeguamento dei locali di lavoro nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

La norma consente l’utilizzo del credito d’imposta sia direttamente, mediante compensazione in mod. F24 (ex art. 17 del DLgs n. 241/1997) sia indirettamente, attraverso la cessione totale o parziale ad altri soggetti, tra cui gli intermediari finanziari (ex art. 122 del “Decreto Rilancio”).

Pertanto, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità e i termini con i quali i beneficiari del credito, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione ad altri soggetti. 

Col medesimo provvedimento è stato anche approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021, ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.

Ebbene, la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) all’art. 1, commi 1098-1100, ha anticipato al 30 giugno 2021 il termine entro cui deve essere utilizzato il credito maturato. 

In considerazione di ciò, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 gennaio 2021, sono state apportate le necessarie modifiche a quanto disposto dal citato provvedimento del 10 luglio scorso e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il medesimo provvedimento.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2021 – Contrasto frodi nel settore carburanti.

Uncategorised Posted on Sat, January 09, 2021 11:57:27

POST 43/2021

La Legge di Bilancio 2021 punta a rinforzare il sistema di contrasto alle frodi in materia di accise, monitorando i flussi in entrata ed in uscita di prodotti energetici e l’effettiva operatività dei depositi: stabilisce che, tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con capacità di stoccaggio non inferiore a 3 mila metri cubi, hanno l’obbligo di dotarsi del sistema Infoil (il sistema informatizzato per la gestione della detenzione e movimentazione della benzina e gasolio usato come carburante; tale sistema è gestito dall’Agenzia delle Dogane e consente di effettuare controlli sulla liquidazione dell’imposta in tempo reale, utilizzando i dati necessari alla determinazione di quantità e qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema, con accesso autonomo ed indiretto).

La scadenza per dotarsi del sistema Infoil è il 31 dicembre 2021.

In caso di deposito fiscale usato anche come deposito Iva, la comunicazione dell’avvenuta prestazione di garanzia, necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA dovrà essere effettuata telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte del garante stesso.

Infine, per i deposti costieri e di oli minerali è introdotta una specifica modalità di comunicazione della variazione di titolarità o trasferimento di gestione; l’efficacia della variazione di titolarità e del trasferimento della gestione sono subordinate:

  • alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alla autorità amministrative e all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
  • al successivo nulla osta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane entro 60 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti di affidabilità economica e dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 23 e 25 del testo unico Dlgs 504/95.

Per i depositi costieri e di oli minerali, (ad esclusione dei depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti), è prevista la revoca dei provvedimenti autorizzativi dell’Agenzia delle Dogane per la gestione degli impianti in regime di deposito fiscale e della licenza fiscale di esercizio di depositi commerciali di prodotti soggetti ad accisa, nel caso in cui i medesimi depositi risultino inoperativi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e l’inoperatività non dipenda da cause di forza maggiore.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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