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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Agevolazioni per il contenimento dei costi energetici.

Uncategorised Posted on Thu, April 21, 2022 06:20:13

POST 67/2022

I contributi riconosciuti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica sono stati introdotti, in prima battuta, con il Decreto Sostegni Ter ed hanno riguardato essenzialmente le imprese definite energivore, cioè le imprese con forte consumo di energia specificatamente individuate dal Decreto MISE 21/12/2017 che hanno subito, nell’ultimo trimestre 2021, un incremento dei costi per KWh della componente energetica superiore al 30%, rispetto al medesimo periodo del 2019; il credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022.

Il DL 17/2022 “Decreto Energia” ha esteso questo credito di imposta anche al secondo trimestre 2022 ed il DL 21/2022 “Decreto Crisi Ucraina” ha innalzato, per il secondo trimestre, la percentuale di credito assestandola al 25%.

Il Decreto Energia ha introdotto, altresì, un credito di imposta per le imprese energivore di gas naturale (allegato 1 al DM 541/2021) che hanno superato determinati limiti di consumo e subito un incremento di prezzo superiore al 30% tra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2022. Il credito di imposta riconosciuto, pari al 15% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 è stato incrementato dal Decreto Crisi Ucraina al 20%.

Il suddetto DL n. 21/2022 – Decreto Crisi Ucraina, ha ampliato la platea di soggetti beneficiari del credito di imposta, introducendo, anche a favore delle imprese non energivore l’agevolazione, purché siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5Kw ed abbiano subito nel primo trimestre 2022 un incremento di prezzo al KWh superiore al 30% del medesimo periodo del 2019: in tal caso il credito di imposta spetta nella misura del 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ha introdotto, altresì un credito di imposta del 20% sui costi per consumi di gas naturale del secondo trimestre 2022 per le imprese diverse da quelle enrgivore di gas naturale.

Questi crediti possono essere compensati senza attendere la fine del trimestre di riferimento, poiché l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una Faq ha autorizzato la compensazione anticipata, sempre che, alla data di utilizzo del credito, le spese siano state sostenute secondo il criterio di competenza documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I codici tributo da indicare nell’F24 da presentare mediante i servizi telematici sono:

  • 6960 credito di imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022);
  • 6961 credito di imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
  • 6962 credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
  • 6963 credito di imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
  • 6964 credito di imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

I crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione o interamente ceduti entro il 31 dicembre 2022.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Ennesimo rinvio per l’entrata in vigore del Codice della crisi.

Uncategorised Posted on Tue, April 19, 2022 14:01:31

POST 66/2022

Questa volta il rinvio è opera del decreto per l’attuazione del PNRR, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 aprile, che ha modificato l’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), sostituendo al 16 maggio 2022 il nuovo termine del 15 luglio 2022.

Dovrebbe trattarsi (il condizionale è d’obbligo) dell’ultimo slittamento per l’entrata in vigore di una normativa in materia di crisi che ha già subito numerosi rinvii e molteplici modifiche, nonché l’anticipata entrata in vigore di alcune specifiche disposizioni che hanno modificato taluni istituti della legge fallimentare e ne hanno introdotti di nuovi (si vedano nostri Post n. 173/2021, 179/2021, 196/2021 e 54/2022). L’ipotesi di definitività di quest’ultimo rinvio è da imputare al necessario coordinamento per il recepimento della direttiva UE n. 2019/1023 “Insolvency” in tema di armonizzazione delle legislazioni e delle procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni, il cui termine ultimo è fissato per il 17 luglio prossimo.

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Conversione del Decreto Sostegni TER: perizia credito d’imposta beni strumentali “industria 4.0” nel settore agricolo.

Uncategorised Posted on Mon, April 11, 2022 14:04:54

POST 65/2022

In sede di conversione del decreto Sostegni Ter è stato previsto che la perizia asseverata richiesta per il credito d’imposta ex art. 1, comma 1062, Legge n. 178/2020 spettante con riferimento agli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale può essere rilasciata, relativamente al settore agricolo, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione crediti detrazioni fiscali edilizia: ammesse le cessioni successive ma con vincoli.

Uncategorised Posted on Fri, April 08, 2022 13:57:17

POST 64/2022

La conversione in legge del Decreto Sostegni ter ha definito le nuove regole per la cessione dei crediti del settore edilizia, prevedendo disposizioni distinte per i casi di cessione del credito e per i casi in cui viene invece applicato direttamente lo sconto in fattura da parte del proprio fornitore.

Cessione del credito:

il titolare del credito può effettuare la prima cessione a favore di qualsivoglia soggetto.

Tale credito può essere successivamente ceduto altre due volte, ma solo se la cessione avviene a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUIF, a società appartenenti a un gruppo bancario o a imprese di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.

Sconto fattura:

il credito, trasferito dal contribuente al proprio fornitore tramite lo sconto in fattura, può essere ceduto da quest’ultimo a favore di qualsiasi soggetto.

Il credito può essere poi ulteriormente ceduto per altre due volte, ma solo se a favore dei “soggetti qualificati” visti sopra (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni autorizzate).

Viene inoltre previsto che, a partire dalle comunicazioni di cessione credito o sconto in fattura inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti da cessione o da sconto in fattura, dopo la prima cessione, non potranno essere oggetto di cessioni parziali, ma dovranno essere ceduti solo per l’importo totale originario del credito.

Al fine di monitorare i successivi trasferimenti, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad attribuire ad ogni credito un codice identificativo univoco che dovrà essere riportato nelle successive comunicazioni di cessione presentate all’Agenzia delle Entrate.

Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle nuove disposizioni verrà considerato nullo.

Segnaliamo che le nuove regole sopra richiamate dovranno essere applicate per le cessioni dei crediti relativi a super bonus edilizi, detrazioni “ordinarie” nel settore edilizia, nonché per i bonus anticovid, per il credito d’imposta dell’80 per cento previsto per le imprese del settore turistico e ricettivo e per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Conversione del Decreto Sostegni Ter: “Bonus Terme”.

Uncategorised Posted on Fri, April 08, 2022 13:53:31

POST 63/2022

La Legge di conversione del Decreto Sostegni Ter ha prorogato ulteriormente, al 30 giugno 2022, la scadenza per poter usufruire del Bonus Terme 2022.

Questa misura agevolativa riguarda i soggetti che avevano già ottenuto il voucher, ma che non sono riusciti ad utilizzarlo nei tempi previsti, ossia entro l’8 gennaio 2022 a causa dell’aumento dei contagi.

Non è previsto l’invio di nuove domande.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Conversione del Decreto Sostegni Ter: Bonus canoni locazioni – Settore Turismo e Settore Gestione Piscine.

Uncategorised Posted on Fri, April 08, 2022 13:50:46

POST 62/2022

L’originario art.5 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (Decreto Sostegni Ter), che aveva riproposto il credito di imposta locazioni, già introdotto dal Decreto Rilancio, alle imprese del Settore Turismo e per il quale era stato redatto il post n. 25/2022 è stato modificato, dalla Legge di conversione n. 25 del 28 marzo 2022, che ha aggiunto tra le categorie interessate dall’agevolazione, anche i settori che si occupano della gestione delle piscine (codice Ateco 93.11.20).

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Conversione del Decreto Sostegni Ter: specificazione interventi agevolabili con Bonus Alberghi 2022.

Uncategorised Posted on Fri, April 08, 2022 13:48:01

POST 61/2022

L’art. 4 bis, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni Ter consente di ricomprendere, tra gli interventi edilizi agevolabili con il bonus alberghi (credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute e fondo perduto fino al 50%), le installazioni di unità abitative mobili, senza alcun collegamento permanente al terreno, dotate di meccanismi di rotazione in funzione e loro pertinenze e accessori, collocate in strutture ricettive all’aperto, adibite alla sosta o soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, ove richiesto, e nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche tecnico funzionali previste dalle normative regionali di settore.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Proroga al 16 ottobre 2022 misure di sostegno per le attività chiuse.

Uncategorised Posted on Thu, April 07, 2022 15:31:23

POST 60/2022

Il Decreto Sostegni Ter convertito dalla Legge numero 25/2022, ha stabilito la proroga al 16 ottobre 2022 per il versamento di alcune imposte, da parte degli esercenti attività d’impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022.

Le attività interessate dal provvedimento sono le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Potranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi i seguenti versamenti:

ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022;

Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



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