POST 64/2022

La conversione in legge del Decreto Sostegni ter ha definito le nuove regole per la cessione dei crediti del settore edilizia, prevedendo disposizioni distinte per i casi di cessione del credito e per i casi in cui viene invece applicato direttamente lo sconto in fattura da parte del proprio fornitore.

Cessione del credito:

il titolare del credito può effettuare la prima cessione a favore di qualsivoglia soggetto.

Tale credito può essere successivamente ceduto altre due volte, ma solo se la cessione avviene a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUIF, a società appartenenti a un gruppo bancario o a imprese di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.

Sconto fattura:

il credito, trasferito dal contribuente al proprio fornitore tramite lo sconto in fattura, può essere ceduto da quest’ultimo a favore di qualsiasi soggetto.

Il credito può essere poi ulteriormente ceduto per altre due volte, ma solo se a favore dei “soggetti qualificati” visti sopra (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni autorizzate).

Viene inoltre previsto che, a partire dalle comunicazioni di cessione credito o sconto in fattura inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti da cessione o da sconto in fattura, dopo la prima cessione, non potranno essere oggetto di cessioni parziali, ma dovranno essere ceduti solo per l’importo totale originario del credito.

Al fine di monitorare i successivi trasferimenti, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad attribuire ad ogni credito un codice identificativo univoco che dovrà essere riportato nelle successive comunicazioni di cessione presentate all’Agenzia delle Entrate.

Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle nuove disposizioni verrà considerato nullo.

Segnaliamo che le nuove regole sopra richiamate dovranno essere applicate per le cessioni dei crediti relativi a super bonus edilizi, detrazioni “ordinarie” nel settore edilizia, nonché per i bonus anticovid, per il credito d’imposta dell’80 per cento previsto per le imprese del settore turistico e ricettivo e per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso