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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il Farmacista in prima linea contro il virus, tra paure, rischi e regole da rispettare.

Uncategorised Posted on Sat, March 14, 2020 08:48:27

POST 17/2020

Mentre i recenti provvedimenti governativi, al fine di contrastare la progressiva diffusione dell’epidemia, hanno disposto con lo “stare a casa” anche la chiusura di molte attività commerciali, le farmacie e parafarmacie sono state prese d’assalto.

I farmacisti si sono così ritrovati soli, in prima linea, a rassicurare una popolazione sempre più disorientata, preoccupata, spaventata, nella concitata ricerca di mascherine, gel igienizzanti, medicine e integratori, ma anche e soprattutto di informazioni qualificate. Consigli.

Questi negozi, spesso di piccole dimensioni, organizzati per garantire la riservatezza (la privacy!) e non tanto la distanza tra farmacista e paziente, si sono d’un tratto dimostrati inadeguati di fronte al rischio di contagio. 

Al fine di preservare la salute dei farmacisti, dei loro collaboratori e pazienti in questa eccezionale situazione di emergenza, la Fofi ha diramato un Decalogo, dieci importanti regole:

1. Evitare assembramenti nei locali, eventualmente disciplinando gli accessi sia con l’apertura regolata delle porte di ingresso, consentendo l’accesso ad un numero massimo di utenti pari al numero delle postazioni attive al banco, sia con tagliandi numerati progressivamente, ma dando sempre priorità agli anziani, ai diversamente abili e alle donne in gravidanza;

2. Garantire una distanza minima di almeno un metro sia tra i pazienti presenti sia tra questi ultimi e i farmacisti al banco, nonché il personale addetto;

3. Ove la specifica situazione territoriale sia valutata a rischio, indossare dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti);

4. Rendere disponibili ai cittadini nei locali i prodotti per la igienizzazione o disinfezione delle mani;

5. Lavarsi frequentemente le mani edevitare di toccarsi occhi, naso e bocca;

6. Effettuare una pulizia accurata degli ambienti (in particolare, del bancone e dell’area prospiciente ad esso) con disinfettanti a base di alcol o cloro;

7. Nebulizzare nell’ambiente spray igienizzanti;

8. Esporre l’ultima versione del decalogo dell’istituto superiore di sanità, nonché eventuali altre informazioni di pubblica utilità;

9. Sospendere le attività dei tirocini dei corsi di laurea per tutta la durata di interruzione delle attività didattiche negli atenei;

10. Gestire i rapporti con i fornitori e con i loro incaricati in modo da limitare i contatti con i pazienti.

Ciononostante, pur con tutte le attenzioni del caso, la gravità della situazione è tale che il rischio di contagio non può essere escluso, con i conseguenti risvolti anche di carattere giuslavoristico. 

Al riguardo si evidenzia che la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio del proprio dipendente è riconducibile innanzitutto alla corretta applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs. 81/2008, meglio noto come Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori (TUSL)

La farmacia deve quindi assicurarsi di essere in regola con il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e con i vari adempimenti connessi alle attività di prevenzione e protezione, informazione e formazione, di primo soccorso e antincendio nonché con la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Va inoltre osservato che, ai sensi dell’art. 7 del DL 9 marzo 2020, n.14, recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19qualora uno degli addetti della farmacia presenti sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 è obbligato a sospendere la propria attività

In tal caso tuttavia alla farmacia non si applica la misura della quarantena con sorveglianza attiva, generalmente prevista dall’art. 1, c.2, lett. h) del DL 23 febbraio 2020 n.6. La farmacia deve quindi continuare ad operare seppur con un ulteriore aggravio rappresentato dalla riduzione dell’organico.

Proprio per non pregiudicare la possibilità che le farmacie svolgano la loro attività in questo momento così importante, la Fofi ha promosso un servizio di consegna a domicilio attraverso la Croce Rossa e la possibilità di optare in via straordinaria per l’esercizio “a battenti chiusi”, previo l’ottenimento delle dovute autorizzazioni da parte delle Autorità sanitarie competenti.

Concludo, ricordando le parole del Sindaco di Treviso, che lo scorso 12 marzo ha inviato una lettera a tutti i farmacisti della città: “Vi scrivo perché, in un periodo complicato per il nostro territorio e che ci vede, tutti insieme, coinvolti in una difficile emergenza sanitaria, abbiamo trovato in Voi farmacisti, punti di riferimento ed esempi di professionalità e dedizione. Siamo a conoscenza del fatto che state vivendo giornate particolarmente concitate e che state lavorando con impareggiabile senso di responsabilità, competenza, gentilezza e spirito di sacrificio nonostante i rischi, anche di contagio, che questa condizione comporta per Voi e per le Vostre famiglie. Mi è difficile, in queste poche righe, esprimere l’immensa stima nei Vostri confronti e l’apprezzamento per l’impegno che state mettendo in questo momento drammatico per il nostro paese. Sappiate comunque che il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale di Treviso sono al Vostro fianco”.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



DPCM 11 marzo 2020. Ulteriori misure per contenimento dell’emergenza sanitaria.

Uncategorised Posted on Thu, March 12, 2020 07:50:04

POST 16/2020

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm (allegato) recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (che segue), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse



Smart working.

Uncategorised Posted on Wed, March 11, 2020 20:07:36

POST 15/2020

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, i vari DPCM che si sono succeduti in questi giorni prevedono la possibilità di ricorrere al lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, anche in assenza di accordo con il lavoratore.

Questa possibilità è prevista per 6 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e quindi fino al 31 luglio 2020.

Lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, in questa fase di emergenza sanitaria, permette al lavoratore di effettuare la prestazione lavorativa da casa evitando i rischi del contagio.

E’ opportuno che i datori di lavoro:

– utilizzino, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 22 della Legge n. 81/2017, l'”Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” disponibile sul sito dell’INAIL;

– comunichino al proprio Consulente del lavoro il nominativo dei lavoratori adibiti allo Smart Working in moda da consentire a questi di effettuare la comunicazione obbligatoria.

Dr. Alessandro Nodari

Consulente del Lavoro



Moratoria per i finanziamenti SIMEST.

Uncategorised Posted on Wed, March 11, 2020 19:37:16

POST 14/2020

Il Comitato Agevolazioni, istituito presso SIMEST (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), ha deliberato alcune misure in favore delle aziende italiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione che sono state colpite dall’emergenza da COVID – 19, il cosidetto nuovo Coronavirus.

Nel dettaglio, sono stati presi i seguenti provvedimenti:

  • moratoria di 6 mesi relativa ai termini per la presentazione di documentazione e rendicontazione per le iniziative di internazionalizzazione verso la Cina e altri Paesi che sono state rinviate. In parallelo, verranno posticipati di 6 mesi i periodi di preammortamento e ammortamento del prestito concesso;
  • eliminazione della maggiorazione del 2% – prevista per le revoche – per la parte di rimborso del finanziamento delle spese non effettuate, nel caso di iniziative che sono state invece cancellate.

I Finanziamenti agevolati SIMEST, oggetto della decisione, sono uno strumento dedicato alle PMI che vogliono compiere i primi passi verso l’internazionalizzazione e vengono erogati a valere sul Fondo 394, gestito per conto del MAECI. A deliberare la concessione dei Finanziamenti è il Comitato Agevolazioni, composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, Economia e Finanze, Sviluppo economico e delle Regioni.

A cura di Villani & Partners



Prime riflessioni sugli effetti del Corona virus per la farmacia.

Uncategorised Posted on Tue, March 10, 2020 09:51:36

POST 13/2020

Il coronavirus sta progressivamente penetrando nel nostro Paese e il nostro Servizio sanitario nazionale, ritenuto uno dei migliori al mondo, appare in grande difficoltà. Carente nelle strutture e nel numero degli addetti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nel tentativo di limitare la diffusione del virus e consentire alle strutture ospedaliere di mettersi nelle condizioni di gestire al meglio l’emergenza, nel giro di pochi giorni ha emanato una serie di Decreti che, attraverso misure draconiane, limitano fortemente le libertà individuali in tutto il territorio dello Stato.

In poche settimane, le surreali immagini della cinese città di Wuhan: isolata, vuota, prigioniera del contagio, stanno diventando una realtà per molte città del nord.

Nel frattempo le informazioni, non sempre univoche e coerenti, alimentano la preoccupazione generale.

In questo contesto la nostra economia sta precipitando in una recessione senza precedenti.

Il Report elaborato lo scorso mese da Cerved Rating Agency “The impact of coronavirus on italian non financial corporates” prevede nel caso in cui non riuscissimo a contenere il contagio e la crisi sanitaria durasse oltre 6 mesi, l’aumento esponenziale della probabilità di default media delle imprese italiane, dall’attuale 4,9% al 10,4%. 

Come è facile immaginare i settori più colpiti sarebbero il “Turismo”, la “Ristorazione”, il “Manifatturiero”, il “Tessile” e il “Commercio”, tuttavia anche il settore “Farmaceutico” subirebbe gravi conseguenze.

La probabilità di default delle imprese produttrici di farmaci passerebbe infatti dal 3,8% al 7,5%, mentre quella delle imprese impiegate nel canale della Distribuzione sia all’ingrosso che al dettaglio di medicinali passerebbe dal 4,3% all’11%.

Il Report spiega però che nella più probabile ipotesi in cui l’emergenza sanitaria duri un periodo di tempo limitato, non superiore ai 6 mesi, l’impatto sulla nostra economia sarebbe decisamente più limitato, con una probabilità di default media delle imprese italiane che passerebbe dall’attuale 4,9% al 6,8%. 

Tuttavia anche in quest’ipotesi l’impatto per il tessuto economico del Paese sarebbe molto serio con una contrazione dell’indice di redditività media (EBTDA) delle nostre imprese che scenderebbe dal 6,1% al 4,2%. Il settore Turismo sarebbe ancora il più colpito, vedendo praticamente azzerare la propria marginalità, ma anche il Commercio, la Ristorazione, il Tessile e il Manifatturiero subirebbero una decisa contrazione della loro redditività, con inevitabili implicazioni di carattere finanziario. 

In quest’ipotesi, secondo il Cerved, l’unico settore in controtendenza sarebbe proprio quello Farmaceutico. In particolare la redditività media delle imprese impiegate nel canale della Distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di farmaci crescerebbe secondo il Report dall’attuale 6,1% al 7,0%. 

Nella consapevolezza della gravità della situazione il Governo ha annunciato l’imminente promulgazione di un Decreto contenente misure per 7,5 miliardi di euro a sostegno dell’economia, delle imprese e dei settori e lavoratori più esposti all’emergenza. 

Dalle informazioni trapelate si prevede che a sostegno del settore Sanità saranno stanziate risorse per un miliardo di euro. In particolare il Decreto dovrebbe contenere Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; Misure urgenti per l’accesso dei medici specialisti, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari al Servizio sanitario nazionale; Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN; Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale; Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale; Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN; Incremento delle borse di studio degli specializzandi; Disposizioni urgenti in materia di volontariato; Assunzione di Risorse umane del Ministero della salute; Sorveglianza sanitaria; Disposizioni in materia di assistenza per gli iscritti agli enti privatizzati gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria dell’area sanitaria; Disposizioni in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Potenziamento delle reti di assistenza territoriale; Disciplina delle aree sanitarie temporanee; Unità speciali di continuità assistenziale; Potenziamento dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà; Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia; Incentivi per la produzione di dispositivi medici; Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici; Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario; Disposizioni in materia di governance della spesa farmaceutica; Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale.

Un insieme di misure che riguardano quasi esclusivamente le strutture medico-ospedaliere, ma trascurano invece la Farmacia, che invece è in prima linea nella gestione della crisi sanitaria, presa d’assalto da clienti in cerca di medicine, integratori, disinfettanti, mascherine e soprattutto rassicurazioni e informazioni. 

La situazione nella sua gravità è se non altro propizia per affermare un nuovo modello di assistenza territoriale in cui la Farmacia e in particolare la Farmacia dei servizi rivesta finalmente quel ruolo di centralità che da tempo andiamo affermando. 

Un ruolo fondamentale nel favorire la deospedalizzazione, lo screening, la prevenzione e la cura delle persone, in coordinamento con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i medici specialisti, gli ospedali e le altre strutture sanitarie. Adeguatamente supportata anche economicamente e non ancora abbandonata a se stessa.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19.

Uncategorised Posted on Tue, March 10, 2020 09:26:50

POST 12/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 9 marzo 2020 un nuovo Decreto con ulteriori “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” (allegato 1).

Tale Decreto stabilisce tra l’altro che:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (allegato 2sono estese all’intero territorio nazionale. 

2. Sull’intero territorio nazionale inoltre è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni del Decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020

E’ utile inoltre ricordare l’ordinanza n. 646 del 8 marzo 2020 della Protezione Civile e la Direttiva del Ministro dell’interno sul Decreto del 8 marzo 2020 (entrambe in allegato 3 e 4).

L’Ocdpc n. 646 dell’8 marzo 2020 stabilisce in sostanza che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

Il ministro dell’Interno ha adottato la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (si veda allegato 5). Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato.

Martedì 10 marzo 2020



Chiarimenti su misure relative all’emergenza sanitaria.

Uncategorised Posted on Mon, March 09, 2020 10:05:40

POST 11/2020

Riportiamo a seguire l’ordinanza di Protezione Civile e la Direttiva del Ministro dell’interno sul Decreto del 8 marzo 2020 (entrambe in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Ocdpc n.646 dell’8 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Articolo 1
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza. 

*** *** ***

Il ministro dell’Interno ha adottato la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato.



Misure urgenti per il contenimento del contagio da “corona virus”.

Uncategorised Posted on Sun, March 08, 2020 12:50:42

POST 10/2020

A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, il Presidente del Consiglio ha emanato oggi 8 marzo 2020 un Decreto che contiene una serie di misure urgenti per il contenimento del contagio da “corona virus”. Il Decreto è riportato in allegato alla presente comunicazione.

Il Decreto stabilisce misure specifiche per la Regione Lombardia e per alcune Provincie, tra le quali anche le Provincie venete di Padova, Treviso e Venezia. Il Decreto dispone inoltre misure generali valide per tutto il territorio nazionale. 

Tra le misure specifiche viene disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori – tra l’altro – delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

In questo momento difficile, soprattutto per il nostro territorio, lo Studio, con tutti i suoi professionisti, dipendenti e collaboratori, vuole manifestare la propria vicinanza e offrire la massima collaborazione alle aziende, agli enti, agli imprenditori, ai lavoratori autonomi ed a tutti soggetti che ha il piacere di assistere professionalmente. 

Siamo e saremo sempre disponibili – anche in questi giorni particolari – ai nostri recapiti telefonici di studio e, soprattutto, ai telefoni cellulari nonché per organizzare conference anche in audio-video conferenza.

Avremo inoltre cura di informarVi, anche attraverso il nostro blog www.epicanews.it, sui provvedimenti e le misure che il Governo ha annunciato di voler emanare a sostegno dell’economia e delle imprese.

Con i migliori saluti,

I Professionisti, Dipendenti e Collaboratori di EPICA

Treviso – Venezia Mestre – Vicenza – Montebelluna – Udine



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