POST 15/2020

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, i vari DPCM che si sono succeduti in questi giorni prevedono la possibilità di ricorrere al lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, anche in assenza di accordo con il lavoratore.

Questa possibilità è prevista per 6 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e quindi fino al 31 luglio 2020.

Lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, in questa fase di emergenza sanitaria, permette al lavoratore di effettuare la prestazione lavorativa da casa evitando i rischi del contagio.

E’ opportuno che i datori di lavoro:

– utilizzino, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 22 della Legge n. 81/2017, l'”Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” disponibile sul sito dell’INAIL;

– comunichino al proprio Consulente del lavoro il nominativo dei lavoratori adibiti allo Smart Working in moda da consentire a questi di effettuare la comunicazione obbligatoria.

Dr. Alessandro Nodari

Consulente del Lavoro