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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Affrancamento, riallineamenti e operazioni straordinarie: tre nuove risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

Uncategorised Posted on Fri, June 06, 2025 16:57:46

POST 55/2025

L’Agenzia delle Entrate ha emanato tre risoluzioni che forniscono i codici tributo e i dettagli operativi per le misure di carattere straordinario in materia fiscale previste dal D.Lgs. 192/2024.

Risoluzione 35/Eaffrancamento delle riserve in sospensione d’imposta (art. 14 D.Lgs. 192/2024):

  • Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap = 10%.
  • Da liquidare nella dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024.
  • Da versare in 4 rate annuali di pari importo.
  • Codice tributo: 1867, sezione Erario con riferimento all’anno d’imposta.

Risoluzione 36/Ericonoscimento dei maggiori valori fiscali relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni straordinarie effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 12):

  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi = 18%.
  • Imposta sostitutiva Irap = 3%.
  • Codici tributo: 1865 (sezione Erario) e 1866 (sezione Regioni).
  • Per operazioni effettuate prima del 2024 restano validi gli scaglioni previgenti (12%, 14% e 16%) e il codice 1126.

Risoluzione 37/Eriallineamento da cambi di principi contabili (art. 11):

  • Riallineamento totale (art. 11, c. 1): soggetto a tassazione ordinaria Ires e Irap.
  • Riallineamento parziale per singola fattispecie (art. 11, c. 2): imposta sostitutiva del 18% (Ires) + 3% (Irap).
  • Codici tributo: 1817 e 1818 per l’Ires (totale e parziale), e 1868 e 1869 per l’Irap.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Clausola penale e cedolare secca: niente imposta di registro, conferma dall’Agenzia delle Entrate

Uncategorised Posted on Fri, May 30, 2025 11:27:58

POST 54/2025

La clausola penale prevista in un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca non è soggetta a imposta di registro. È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 146 del 29 maggio 2025, in linea con precedenti chiarimenti e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il caso riguarda un contratto di locazione a uso abitativo, in regime di cedolare secca, che prevede una penale di 10 euro al giorno in caso di ritardo nella riconsegna dell’immobile. Il dubbio era se tale clausola, pur non incidendo sul canone, dovesse essere tassata separatamente con imposta di registro fissa.

Secondo l’Agenzia, non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva. La clausola penale, infatti, è accessoria e priva di una causa autonoma rispetto al contratto cui accede. Questa natura “servente” ne esclude la tassazione autonoma, soprattutto in presenza del regime sostitutivo della cedolare secca, che già assorbe l’imposta di registro e quella di bollo.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è coerente con le pronunce della Cassazione (l’Agenzia ne cita numerose su questo tema, per esempio le nn. 30983/2023, 3466/2024), secondo cui una clausola priva di autonoma causa giuridica non può dar luogo a un’imposizione separata.

In conclusione, la penale non va tassata autonomamente, tantomeno se al contratto viene applicata la cedolare secca.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Start-up innovative: detrazione IRPEF al 65% e credito d’imposta

Uncategorised Posted on Tue, May 27, 2025 09:35:27

POST 53/2025

Dal 1° gennaio 2025, le persone fisiche che investono in start-up innovative possono usufruire di una detrazione fiscale del 65%, rispetto al precedente 50%. È una misura prevista dall’articolo 29-bis del DL 179/2012, come modificato dalla legge 193/2024.

In parallelo, la legge 162/2024 introduce una novità rilevante: la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta per la parte non utilizzata in dichiarazione dei redditi.

Chi può accedere alla detrazione

  • Solo le persone fisiche.
  • Sono escluse le PMI innovative.
  • La start-up deve essere iscritta da non più di 3 anni nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.

Quando non spetta

  • Se l’investimento comporta una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.
  • Se l’investitore è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o tramite società controllate/collegate, con fatturato > 25% dell’investimento.

La procedura da seguire

Il beneficio non è automatico e va richiesto tramite una procedura specifica sulla piattaforma digitale del MIMIT prima dell’investimento.

  1. Accedere al portale del MIMIT: https://padigitale.invitalia.it
  2. Compilare l’istanza con:
    • Dati della start-up e dell’investitore;
    • Tipo di investimento (diretto o indiretto);
    • Eventuale appartenenza a una “impresa unica”;
    • Importo dell’investimento (capitale + sovrapprezzo). Il sistema calcola automaticamente la detrazione.
  3. Scaricare la ricevuta, firmarla digitalmente e ricaricarla sul portale.
  4. Il sistema invia all’investitore una PEC con la certificazione dell’investimento e dell’agevolazione spettante.
    Questo documento è l’unico necessario per fruire della detrazione.

Detrazione e credito d’imposta

La detrazione maggiorata al 65%:

  • Si applica solo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025.
  • L’investimento si considera effettuato alla data del deposito della pratica di aumento di capitale presso il registro imprese (non alla data del bonifico o dell’atto notarile).

L’investimento deve essere mantenuto almeno 3 anni: eventuale cessione (anche parziale) prima del decorso del termine comporta la decadenza beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo detratto, fatti salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente.

Con la legge 162/2024, per investimenti effettuati a partire dal 2024, se l’importo della detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza diventa un credito d’imposta, che può essere usato in compensazione con F24, codice tributo 7076. Non essendo previsto nel Modello 730 un rigo per le detrazioni per investimenti in start-up, dovrà essere presentato il Modello Redditi Persone Fisiche.

Regime “de minimis” – Novità dal 2024

La detrazione al 65% in esame è un aiuto di Stato in regime de minimis, che ha subito rilevanti modifiche con il nuovo Regolamento UE 2831/2023. Dal 1° gennaio 2024 il massimale è di 300.000 euro in un periodo di riferimento di tre “anni mobili”, ossia tre anni dalla data effettiva di concessione dell’aiuto (non più 200.000 euro per tre esercizi finanziari).

È possibile consultare i contributi già ottenuti dal beneficiario tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/trasparenza

Attenzione al concetto di “impresa unica”

Ai fini del calcolo del limite di 300.000 euro in tre anni, si considerano come fossero una “impresa unica” tutte le società tra loro collegate da rapporti di controllo, siano essi di diritto o di fatto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Usufrutto e nuda proprietà a soggetti diversi: tassazione separata

Uncategorised Posted on Mon, May 26, 2025 12:47:18

POST 52/2025

Con la risposta all’interpello n. 133/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla cessione contestuale ma frazionata di nuda proprietà e usufrutto di un immobile a soggetti diversi.

La questione è emersa in seguito alla riformulazione dell’art. 67 del TUIR, introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 92), che ha ridefinito il perimetro applicativo delle lettere b) e h) del comma 1, separando nettamente le cessioni immobiliari da quelle relative alla costituzione di diritti reali di godimento.

Nel caso analizzato dall’Agenzia, due coniugi, comproprietari di un appartamento e della relativa cantina, decidono di vendere gli immobili, ma gli acquirenti vogliono separare i diritti: uno acquista la nuda proprietà, l’altro l’usufrutto. Si stipula quindi un solo atto notarile, che prevede la contestuale alienazione dei due diritti reali, ma ciascuno a un soggetto diverso.

I cedenti si rivolgono all’Agenzia delle Entrate per confermare che l’operazione, nella sua interezza, possa essere trattata fiscalmente come cessione della piena proprietà (in quanto il cedente si spoglia dell’intera proprietà, come sostenuto dal recente Studio del Notariato n. 14-2024/T) rientrante quindi nella lettera b) dell’art. 67 TUIR. L’Agenzia rigetta questa impostazione e sostiene che le due operazioni vanno considerate fiscalmente distinte:

  • L’usufrutto viene considerato come diritto reale “nuovo” costituito ex novo in capo all’acquirente, rientrando nella lettera h) dell’art. 67 del TUIR → genera redditi diversi tassabili in ogni caso, indipendentemente dalla durata del possesso.
  • La nuda proprietà invece viene qualificata come cessione di un diritto preesistente, riconducibile alla lettera b) → soggetta a tassazione solo se avviene entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo esenzioni specifiche (successione, abitazione principale, ecc.).

Questa impostazione rischia di comportare maggiori oneri fiscali per i venditori:

  • In caso di separazione della proprietà, l’usufrutto sarà sempre tassato, anche se l’immobile è posseduto da oltre 5 anni o proviene da successione.
  • Il valore dell’usufrutto, per determinarne il reddito tassabile, dovrà essere calcolato secondo i coefficienti previsti per l’imposta di registro (DPR 131/86), aggiornati dal DM 27 dicembre 2024, in funzione dell’età del beneficiario.

In definitiva, la risposta 133/2025 apre un doppio binario fiscale che richiederà, soprattutto in ambito familiare e successorio, un’attenta pianificazione, in attesa magari di un intervento sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite una circolare che dipani definitivamente i dubbi sulla nuova formulazione dell’art. 67 del TUIR.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: approvato il nuovo modello di istanza per il riversamento spontaneo.

Uncategorised Posted on Thu, May 22, 2025 15:54:53

POST 51/2025

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione dell’istanza di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, riferito ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019. L’intervento si inserisce nel quadro della riapertura dei termini disposta dall’art. 19 del D.L. n. 25/2025, che consente ai contribuenti interessati di aderire alla procedura entro la scadenza del 3 giugno 2025.

Come noto, possono accedere alla regolarizzazione i soggetti che, pur avendo sostenuto effettivamente spese, hanno utilizzato in  compensazione il credito, entro il 21 ottobre 2021, in modo non conforme alla disciplina vigente, a causa di errori nella qualificazione delle attività, nella quantificazione delle spese ammissibili o nel calcolo della media storica di riferimento. Sono invece esclusi i casi in cui il credito risulti frutto di condotte fraudolente, simulazioni soggettive od oggettive, utilizzo di documenti falsi o spese non documentate.

Il nuovo modello consente:

  • la presentazione di nuove istanze, anche in relazione a crediti diversi da quelli già oggetto di precedenti domande;
  • la sostituzione di istanze già trasmesse entro il 31 ottobre 2024, barrando l’apposita casella “Istanza sostitutiva”.

Le somme dovute possono essere versate:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure
  • in tre rate annuali di pari importo, con scadenze fissate al 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 4 giugno 2025 (conteggio degli interessi vale anche per i contribuenti che hanno presentato domanda di riversamento entro il termine precedente).

Si precisa che il pagamento rateale può avvenire solo nel caso in cui l’avviso di recupero non sia divenuto definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata la domanda di riversamento.

Per i contribuenti che avevano già aderito alla precedente procedura entro il 31 ottobre 2024, ma non hanno effettuato il pagamento nei termini, è ora possibile procedere al riversamento in base alle nuove scadenze. Le istanze precedenti restano valide, salvo sostituzione entro il nuovo termine.

Si evidenzia che, in presenza di contenzioso, il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso da effettuarsi entro il 3 giugno 2025. Qualora invece siano ancora pendenti i termini per il ricorso la presentazione dell’istanza vale come rinuncia al ricorso (ex art. 5, comma 12, D.L. 146/2021, come modificato dal D.L. 25/2025), e gli estremi dell’eventuale procedimento devono essere indicati nella nuova sezione VI del modello.

Qualora la procedura si concluda regolarmente, con il versamento integrale e tempestivo degli importi dovuti, essa comporta:

  • lo stralcio delle sanzioni per indebita compensazione e degli interessi da iscrizione a ruolo;
  • la non punibilità ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, ove applicabile.

La riapertura dei termini rappresenta pertanto un’importante opportunità per i contribuenti che intendano definire in via bonaria eventuali utilizzi non corretti del credito ricerca e sviluppo, evitando conseguenze sanzionatorie o penali.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Cedolare secca: secondo la Cassazione, legittima anche nei confronti di conduttori imprenditori.

Uncategorised Posted on Fri, May 09, 2025 12:55:55

POST 50/2025

Con le recenti sentenze nn. 12076 e 12079 depositate l’8 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato la possibilità per il locatore di optare per il regime della cedolare secca anche nei casi in cui il contratto di locazione ad uso abitativo sia stipulato con un soggetto che agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti.

La posizione della Suprema Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale che va via via consolidandosi, che ha avuto origine con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024. In tali decisioni, si chiarisce che l’esclusione prevista dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, relativa all’inapplicabilità della cedolare secca, riguarda unicamente le locazioni poste in essere dal locatore nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale. Non è invece rilevante la qualifica soggettiva del conduttore, né la destinazione dell’immobile alla foresteria aziendale o ad altre finalità connesse all’attività imprenditoriale del conduttore (come, ad esempio, nel caso della sentenza n. 12079/2025, quando una S.r.l. aveva locato un immobile ad uso abitativo per destinarlo ad abitazione dell’amministratore delegato e della sua famiglia).

Tale interpretazione si pone in contrasto con l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che sin dalla circolare n. 26/E del 2011 ha negato la possibilità di accesso alla cedolare secca quando il conduttore agisca nell’ambito di attività d’impresa. L’Amministrazione finanziaria ha confermato tale posizione anche nel question time parlamentare del 26 marzo 2025 (n. 5-03773), “ritenendo opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo”.

Sul piano pratico, le pronunce della Cassazione potrebbero influenzare l’esito dei contenziosi in corso.

Tuttavia, al momento non è possibile optare per la cedolare secca con il modello RLI online.

Non resta ora che attendere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sul tema. Tuttavia, fintantoché l’Agenzia delle Entrate non adeguerà ufficialmente il proprio orientamento, la scelta della cedolare secca in simili contesti continuerà a comportare rischi di contestazioni.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Nuova disciplina sulla responsabilità dei sindaci

Uncategorised Posted on Thu, April 10, 2025 11:09:44

POST 49/2025

Venerdì 28 marzo 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 73) la Legge 35/2025, che apporta profonde modifiche all’articolo 2407 del Codice Civile riguardante la responsabilità dei componenti del collegio sindacale nelle società di capitali.

Questa riforma mira a stabilire un tetto massimo ai risarcimenti dovuti dai sindaci in caso di violazione dei loro doveri, ridefinendo al contempo i termini di prescrizione delle relative azioni legali.

Limiti alla responsabilità civile

La nuova normativa prevede che, salvo in caso di dolo, la responsabilità civile dei sindaci sia limitata in base al loro compenso annuo, secondo le seguenti fasce:

  • Compensi fino a 10.000 euro annui: il risarcimento massimo è pari a 15 volte il compenso.
  • Compensi tra 10.000 e 50.000 euro annui: il risarcimento massimo è pari a 12 volte il compenso.
  • Compensi superiori a 50.000 euro annui: il risarcimento massimo è pari a 10 volte il compenso. 

Questo sistema consente di ancorare la responsabilità dei sindaci ad un parametro noto alle parti, tenendo conto della complessità e dell’importanza dell’incarico svolto.

Queste limitazioni si applicano sia ai sindaci unici, sia ai membri dei collegi sindacali, indipendentemente dal fatto che svolgano anche la funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis, co. 2, c.c.

La nuova disciplina non si applica, però, qualora l’organo di controllo non sia il collegio sindacale o sindaco unico ma un revisore legale tout court, che rimarranno assoggettati al regime di responsabilità per questi previsto.

Novità in tema di prescrizione

Un’altra importante novità riguarda il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, che viene ora fissato in 5 anni dal deposito della relazione sul bilancio ex art. 2429 c.c.

In questo modo, il Legislatore ha allineato il termine di prescrizione dei sindaci con quello previsto per l’azione di responsabilità verso i revisori legali (art. 15, comma 3, D.Lgs. 39/2010).

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Rinvio dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali.

Uncategorised Posted on Tue, April 01, 2025 15:50:31

POST 48/2025

Il Decreto-Legge n. 39 del 31 marzo 2025, pubblicato in G.U. n. 75 del 31.3.2025, prevede un differimento dei termini di stipula obbligatoria delle polizze catastrofali per le imprese, suddividendole in base alla loro dimensione, conformemente alla Direttiva (UE) 2023/2775:

In particolare:

  1. le “grandi imprese” mantengono l’obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con rinvio dell’applicazione delle sanzioni indirette di 90 giorni da tale data;
  2. per le “medie imprese” il termine per la sottoscrizione viene posticipato al 1° ottobre 2025;
  3. per le “piccole e micro imprese” il termine viene prorogato al 1° gennaio 2026.

Ai fini della classificazione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi si applicano i seguenti criteri dimensionali stabiliti dalla Direttiva (UE) 2023/2775

  1. Microimprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 10;
  2. Piccole Imprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro, (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 50;
  3. Medie Imprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 250;
  4. Grandi Imprese (superando almeno due dei tre criteri sotto): (i) totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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