POST 176/2022

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti-quater (D.L. 176 del 18.11.2022) divengono ufficiali le novità in tema Super bonus edilizia che vi avevamo anticipato lo scorso 15 novembre nel nostro precedente post 175/22.

L’art. 9 del Decreto Aiuti-quater prevede le seguenti modifiche e novità, alcune riguardanti gli interventi realizzati negli immobili “condominio”, altri per gli interventi realizzati nelle unità unifamiliari.

Interventi condominiali:   

– riduzione dalla percentuale di detrazione dal 110 per cento al 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi realizzati dai condomìni o dai c.d. “condomini minimi impropri” (edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche). Come già previsto dalla precedente normativa, la percentuale di detrazione scenderà ulteriormente al 70 per cento nell’anno 2024 e al 65 per cento nell’anno 2025.

– la riduzione della percentuale di detrazione per le spese sostenute nell’anno 2023 non si applica in soli due casi:

a) interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

b) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Interventi su immobili unifamiliari:

– proroga della detrazione nella misura del 110 per cento della spesa sostenuta fino al 31 marzo 2023 per gli interventi realizzati nelle abitazioni unifamiliari che alla data dello scorso 30 settembre risultavano eseguiti per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

– nuova detrazione nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati da persone fisiche ed avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unità unifamiliari, ma solo al rispetto delle seguenti condizioni:

a. il contribuente beneficiario della detrazione deve essere titolare di un diritto di proprietà o diritto reale di godimento dell’unità immobiliare;

b. l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;

c. il contribuente deve avere un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di riferimento viene calcolato dividendo i redditi complessivi posseduti dal “nucleo famigliare” (contribuente, coniuge, famigliari conviventi) nell’anno precedente a quello in cui vengono sostenute le spese, quindi nell’anno 2022, per un numero di parti determinato in base ad apposite tabelle allegate al Decreto.

Il Decreto contiene inoltre una nuova disposizione in tema di cessione del credito.  

Per i soli crediti derivanti da comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 ottobre 2022, i soggetti cessionari possono optare per ripartire l’importo del credito in 10 rate annuali di pari importo, anziché nelle attuali quattro rate, attraverso apposita comunicazione da inviare in via preventiva all’Agenzia delle Entrate con procedura telematica.

Il Decreto ribadisce infine che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso