POST 147/2022

Con la risposta all’interpello nr. 454 pubblicata venerdì 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ufficializza la presa di posizione già espressa dalla sua Direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in tema di regime transitorio applicabile ai dividendi su partecipazioni qualificate introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 1006 L. 205/2017).

Detta presa di posizione era già stata oggetto di commento in un precedente post al quale si rimanda anche in relazione al contenuto della normativa transitoria.

In sintesi, con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate ribadisce la propria posizione, tutt’altro che condivisibile stante la ratio della norma cui riferisce, secondo cui i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate pagati a partire dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022 (data ultima per applicare il regime transitorio).

L’Agenzia, nel supportare la propria tesi, richiama la risoluzione nr. 56/2019 dove era stato precisato che il regime transitorio dei dividendi “deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale”.

Secondo l’Agenzia quindi l’applicazione dell’arco temporale richiamato dalla normativa e l’applicazione del principio di cassa riservato ai dividendi, porta a ritenere che “per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.

Con la conferma dell’interpretazione restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate in tema di regime transitorio dei dividendi le imprese dovranno effettuare, con tutta probabilità, considerazioni diverse sotto il profilo finanziario delle delibere attuate al fine di garantire ai propri soci una più mite imposizione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine