POST 116/2022         

Con una presa di posizione inaspettata e a dir poco restrittiva rispetto al dettato della norma cui si riferisce, la Direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta non pubblica ad un interpello, ha precisato che per tutti i dividendi pagati ai soci persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023, ancorché deliberati entro il 31 dicembre 2022 debba essere applicata la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 26%.

Tale interpretazione lascia non poche perplessità rispetto a quello che è il dettato della norma relativa al cd. regime transitorio dei dividendi introdotta dall’articolo 1 comma 1006 della legge 205/2017.

La norma transitoria prevede infatti che per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017 e deliberati entro il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le regole vigenti in base all’anno di formazione dell’utile stesso.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, con una singolare argomentazione, la lettura della norma dovrebbe portare a considerare la volontà della stessa di salvaguardare, per un periodo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) il regime fiscale degli utili formatisi in periodi di imposta ante modifica normativa considerando però applicabile il cd. principio di cassaa poco rilevando il [ndr. chiaro] rimando normativo alle delibere di distribuzione.

Ne deriva dunque che una simile interpretazione, se confermata, porterà le imprese ad effettuare considerazioni diverse sotto il profilo finanziario delle delibere attuate al fine di garantire ai propri soci la corretta imposizione ed evitare indubbie discriminazioni.

Si attendono pertanto ulteriori ed urgenti chiarimenti sul tema da parte dell’Amministrazione Finanziaria.       

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine