POST 163/2021

Nel precedente post 137/2021 del 09 giugno 2021 vengono riportati i soggetti beneficiari e le misure del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Si rileva che in sede di conversione in legge del DL “Sostegni -bis”, è stato precisato che le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in mancanza di codice identificativo regionale possono essere identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast. 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.191910 del 15.07.2021, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito al fine di accedere all’agevolazione:

– occorre presentare dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021 apposita comunicazionedelle spese ammissibili 

– la comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario

– nel modello di comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021

– a seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni

– il credito d’imposta “teorico” è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia

– l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’A.E. da emanare entro il 12 novembre 2021

Mirca Segato – Valentina Sette

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