POST 137/2021

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 123 del 25/05/2021 del DL nr. 73 (decreto sostegni bis) è stato riproposto il c.d. bonus sanificazione/acquisto DPI”per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro/strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI/altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

  • Beneficiari: titolari di reddito di impresa, gli esercenti attività artistica e professionale, gli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (b&b, case vacanze per affitti brevi) se in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, c.4, del Dl 34/2020, cd “Decreto Rilancio”.
  • Spese ammesse all’agevolazione:
  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
  • Misura del credito d’imposta: 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta:

  • E’ utilizzabile nel mod. redditi 2022 o in compensazione nel mod. F24, ma non è cedibile a terzi;
  • Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, c.5,TUIR

Con successivo provvedimento del direttore dell’A.E. verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative dell’agevolazione.

Mirca Segato e Valentina Sette

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