POST 149/2021

Sono anni che i farmacisti stanno assistendo alla progressiva diminuzione del fatturato mutualistico per effetto di un combinato di fattori quali l’introduzione dei farmaci equivalenti (“generici”), l’aumento degli sconti e trattenute Asl, la Distribuzione diretta e per conto. 

Del resto, l’attuale sistema di remunerazione della Filiera del farmaco, che si caratterizza per il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale fissa (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, è incapace in un contesto deflattivo di garantire il mantenimento di adeguati livelli di remunerazione. 

I farmacisti hanno quindi dovuto cercare nuove, difficili, condizioni di economicità attraverso lo sviluppo di comparti non tipicamente caratteristici. Attigui -se vogliamo- ma non tradizionali, almeno in una concezione ortodossa della Farmacia, che la vede innanzitutto focalizzata nella dispensazione del farmaco.

Tuttavia -come si ricorderà- ancora nel 2010, il Governo Berlusconi intervenne per risolvere il problema alla radice, gettando le basi per la riforma del sistema di remunerazione. Col DL 78/2010 dispose infatti l’avvio di un confronto tecnico per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica tra il Min. della salute, il MEF, l’AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Al nulla di fatto che ne conseguì, cercò di porre rimedio nel 2012 il Governo Monti col DL 95/2012, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione fosse sostituito da un nuovo metodo, definito con Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sulla base di un accordo tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa. Addirittura Monti, col DL 95/2012 stabilì che, in caso di mancato accordo tra gli attori coinvolti, onde garantire comunque il rispetto del suddetto termine, il Governo dovesse intervenire direttamente e autonomamente, attraverso Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF.

Da allora sono passati molti anni: le ricette hanno continuato a svalutarsi, le farmacie a impoverirsi, i farmacisti a cercare sempre nuove identità, ma il sistema di remunerazione non si è modificato.

Come evidenziato nel post del 22 marzo 2021 (www.epicanews.it – Le misure del Decreto sostegni per la Farmacia) purtroppo è stata necessaria la tragedia della pandemia per riportare prepotentemente l’attenzione sulla vitale necessità per il Paese di una Farmacia solida, anche dal punto di vista economico. Ecco allora che all’art. 20 del “Decreto sostegni” (DL n. 41 del 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) sono previste in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nei limiti dell’importo pari € 50 milioni per l’anno in corso (dato che la sperimentazione dovrebbe partire dal prossimo mese di settembre) e a € 150 milioni per il prossimo anno, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Da quanto si evince dalla Bozza di Decreto che nei giorni scorsi il Min. Speranza ha inviato alla Conferenza Stato Regioni, la remunerazione aggiuntiva, che dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo mese di settembre, verrà articolata sulla base delle seguenti componenti:

1. al fine di incentivare la dispensazione del farmaco al prezzo più basso, è prevista una quota premiale aggiuntiva di € 0,12, per tutte le farmacie, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento;

2. al fine di valorizzare l’atto professionale, sganciando la remunerazione dal prezzo del farmaco, è prevista una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di € 0,08, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN;

3. al fine di supportare le Farmacie non sussidiate, è prevista una quota “tipologica” aggiuntiva di € 0,12, destinata solo alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi sconto SSN;

4. al fine di valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato SSN, è prevista una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva di € 0,14;

5. al fine di valorizzare il servizio reso dalle farmacie a minor fatturato SSN, è prevista una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva di € 0,25, destinata solo alle farmacie rurali e urbane che sono esentate dallo sconto SSN, in quanto con fatturato SSN inferiore a € 150 mila.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia