POST 33/2020
Il comma 40 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede l’assoggettamento ad IVA ridotta al 10% alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
In particolare, con una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che nella nozione di “preparazioni alimentari” – di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 (parte che individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta al 10%) – rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Con la presente norma viene quindi risolto il contrasto interpretativo che si era venuto a creare recentemente sull’aliquota IVA da applicare ai piatti pronti da asporto, senza smentire la logica che vuole mantenere distinta l’attività di somministrazione (già assoggettata ad aliquota del 10%) da quella di cessione. Si ricorda che per le cessioni di beni da asporto e a domicilio normalmente si applica l’aliquota propria di ciascun bene.
Laura Barbieri
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso